CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 23752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23752 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilita'del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23752 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2023 28935/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSICIIERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra LA LO ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 13/02/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il real:o di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della società «Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l.», al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per gli anni 2013 e 2014. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, e 53 Cost.. Premette che agli autotrasportatori si applica lo speciale regime derogatorio previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la annotazione delle fatture attive nel trimestre successivo a quello della loro emissione. Ne consegue, afferma, che il calcolo dell'IVA evasa doveva tener conto di tale regime derogatorio sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto autonomamente procedere ad un ricalcolo dei volumi di affari per gli anni 2013-2014. La Corte di appello, investita della questione, l'ha giudic:ata irrilevante, avendo confuso la liquidazione trimestrale dell'IVA con l'annotazione trimestrale delle fatture. In applicazione dello speciale regime derogatorio, l'IVA dovuta per il 2013 avrebbe dovuto tener conto delle fatture emesse nell'ultimo trimestre 2012 e quella dovuta per il 2014 delle fatture emesse nelll'ultimo trimestre 2013; il corretto calcolo dell'imposta avrebbe determinato il mancato superamento della soglia di punibilità per entrambi gli anni di imposta perché non sarebbe stata calcolata l'IVA relativa all'ultimo trimestre. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata ottemperanza della PG all'ordinanza del 05/03/2018 del Tribunale che, ai sensi dell'art. 507, cod. proc, pen., aveva ordinato l'acquisizione di tutte le fatture emesse dalla «Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l.» al fine di confrontarle con quelle elencate nei prospetti allegati al PVC, sì da verificare, in modo autonomo, la correttezza dei calcoli dell'imposta evasa. Orbene, afferma, benché la PG non avesse ottemperato all'ordinanza istruttoria (depositando solo 24 fatture), il Tribunale aveva comunque condannato la ricorrente sulla base del calcolo operato dalla PG e la Corte di appello aveva confermato tale pronuncia senza farsi carico di spiegare le ragioni della ritenuta superfluità dell'incombente istruttorio pur, evidentemente, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione. Gli importi riportati nei prospetti allegati al PVC, in assenza della materiale allegazione delle fatture, erano sempre stati contestati perché non potevano essere riscontrati né con riferimento alla data di emissione delle fatture, né con riferimento agli importi, né con riferimento alla effettiva esigibilità dell'imposta, avuto riguardo allo speciale regime di favore per le imprese di trasporto. Deduce, peraltro, il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone NC NE all'udienza del 12/06/2018 il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, aveva affermato che tutte le fatture emesse dalla società amministrata dalla ricorrente per gli anni in contestazione erano a disposizione dei verbalizzanti i quali, quindi, avevano deciso di depositare in giudizio solo un campione a corredo dei prospetti riepilogativi delle fatture di vendita. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1 1art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di auto trazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti de) Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione»; 3.2.1'art. 23, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente per gli anni di imposta 2013 e 2014, così recil:ava, per quanto di interesse: «10/ 2 contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro (..)»; 3.3.in termini generali, dunque, le fatture attive devono essere annotate nel relativo registro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione imponibile;
3.4.gli autotrasportatori di cose per conto terzi possono invece annotare le fatture emesse per prestazioni di servizio nel trimestre solare successivo a quello della loro emissione;
3.5.si tratta di facoltà che l'autotrasportatore può esercitare a condizione: a) che sia iscritto all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 41 legge n. 298 del 1974 (costituendo l'autorizzazione requisito imprescindibile per l'iscrizione all'albo e il legittimo svolgimento dell'attività); b) che si tratti di fatture specificamente emesse per il servizio di trasporto (o comunque ad esso accessorie ai sensi dell'art. 12, d.P.R. n. 633 del 1972) effettuato con l'automezzo munito di carta di circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 88, d.igs. 30/04/1992, n. 285 (Cod. sitr.); 3.6.trattandosi di facoltà alternativa e derogatoria al normale regime di emissione e registrazione delle fatture, della prova delle relative condizioni è onerato chi intende avvalersene;
3.7.1a Corte di appello afferma sul punto una cosa ben precisa: la ricorrente non ha mai dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per fruire dello speciale regime derogatorio;
3.8.né, non avendo oltretutto presentato le dichiarazioni annuali (nelle quali, in corrispondenza del quadro VH, rigo V12, Il contribuente indicava di essersi avvalso di tale regime), ella ha mai dedotto o documentato di essersi effettivamente avvalsa di tale regime;
3.9.il primo motivo è, pertanto, del tutto;
generico; 3.10.a non diversi rilievi si espone il secondo;
3.11.1a Corte di appello spiega che l'imponibile è stato calcolato in base alle fatture attive emesse, tenendo conto delle note di credito e dei costi sostenuti ed inerenti all'attività di impresa, non solo delle "prime note" (come infondatamente affermato nel secondo motivo di ricorso); ha altresì spiegato che tutte le fatture elencate nell'allegato al PVC erano state lasciate in originale all'imputata a conclusione delle operazioni di verifica e che solo alcune erano state trattenute in copia a supporto di quelle elencate, indicando la testimonianza dell'UPG incaricato di eseguire l'ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen., e sentito a spiegazioni sulla parziale esecuzione dell'ordinanza stessa;
3 3.12.1a ricorrente deduce il travisamento della testimonianza dell'UPG ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di allegare il verbale e le relative trascrizioni, rendendo l'affermazione della Corte di appello insuperabile sul punto;
3.13.resta, dunque, come dato acquisito che le fatture originali erano rimaste nella disponibilità della ricorrente che, come correttamente osserva la Corte di appello, non le ha mai prodotte in giudizio, né consegnate alla PG per il puntuale adempimento dell'ordinanza del Giudice e comunque a sostegno delle proprie deduzioni difensive. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilita'del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23752 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2023 28935/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSICIIERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra LA LO ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 13/02/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il real:o di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della società «Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l.», al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per gli anni 2013 e 2014. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, e 53 Cost.. Premette che agli autotrasportatori si applica lo speciale regime derogatorio previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la annotazione delle fatture attive nel trimestre successivo a quello della loro emissione. Ne consegue, afferma, che il calcolo dell'IVA evasa doveva tener conto di tale regime derogatorio sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto autonomamente procedere ad un ricalcolo dei volumi di affari per gli anni 2013-2014. La Corte di appello, investita della questione, l'ha giudic:ata irrilevante, avendo confuso la liquidazione trimestrale dell'IVA con l'annotazione trimestrale delle fatture. In applicazione dello speciale regime derogatorio, l'IVA dovuta per il 2013 avrebbe dovuto tener conto delle fatture emesse nell'ultimo trimestre 2012 e quella dovuta per il 2014 delle fatture emesse nelll'ultimo trimestre 2013; il corretto calcolo dell'imposta avrebbe determinato il mancato superamento della soglia di punibilità per entrambi gli anni di imposta perché non sarebbe stata calcolata l'IVA relativa all'ultimo trimestre. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata ottemperanza della PG all'ordinanza del 05/03/2018 del Tribunale che, ai sensi dell'art. 507, cod. proc, pen., aveva ordinato l'acquisizione di tutte le fatture emesse dalla «Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l.» al fine di confrontarle con quelle elencate nei prospetti allegati al PVC, sì da verificare, in modo autonomo, la correttezza dei calcoli dell'imposta evasa. Orbene, afferma, benché la PG non avesse ottemperato all'ordinanza istruttoria (depositando solo 24 fatture), il Tribunale aveva comunque condannato la ricorrente sulla base del calcolo operato dalla PG e la Corte di appello aveva confermato tale pronuncia senza farsi carico di spiegare le ragioni della ritenuta superfluità dell'incombente istruttorio pur, evidentemente, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione. Gli importi riportati nei prospetti allegati al PVC, in assenza della materiale allegazione delle fatture, erano sempre stati contestati perché non potevano essere riscontrati né con riferimento alla data di emissione delle fatture, né con riferimento agli importi, né con riferimento alla effettiva esigibilità dell'imposta, avuto riguardo allo speciale regime di favore per le imprese di trasporto. Deduce, peraltro, il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone NC NE all'udienza del 12/06/2018 il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, aveva affermato che tutte le fatture emesse dalla società amministrata dalla ricorrente per gli anni in contestazione erano a disposizione dei verbalizzanti i quali, quindi, avevano deciso di depositare in giudizio solo un campione a corredo dei prospetti riepilogativi delle fatture di vendita. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1 1art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di auto trazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti de) Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione»; 3.2.1'art. 23, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente per gli anni di imposta 2013 e 2014, così recil:ava, per quanto di interesse: «10/ 2 contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro (..)»; 3.3.in termini generali, dunque, le fatture attive devono essere annotate nel relativo registro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione imponibile;
3.4.gli autotrasportatori di cose per conto terzi possono invece annotare le fatture emesse per prestazioni di servizio nel trimestre solare successivo a quello della loro emissione;
3.5.si tratta di facoltà che l'autotrasportatore può esercitare a condizione: a) che sia iscritto all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 41 legge n. 298 del 1974 (costituendo l'autorizzazione requisito imprescindibile per l'iscrizione all'albo e il legittimo svolgimento dell'attività); b) che si tratti di fatture specificamente emesse per il servizio di trasporto (o comunque ad esso accessorie ai sensi dell'art. 12, d.P.R. n. 633 del 1972) effettuato con l'automezzo munito di carta di circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 88, d.igs. 30/04/1992, n. 285 (Cod. sitr.); 3.6.trattandosi di facoltà alternativa e derogatoria al normale regime di emissione e registrazione delle fatture, della prova delle relative condizioni è onerato chi intende avvalersene;
3.7.1a Corte di appello afferma sul punto una cosa ben precisa: la ricorrente non ha mai dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per fruire dello speciale regime derogatorio;
3.8.né, non avendo oltretutto presentato le dichiarazioni annuali (nelle quali, in corrispondenza del quadro VH, rigo V12, Il contribuente indicava di essersi avvalso di tale regime), ella ha mai dedotto o documentato di essersi effettivamente avvalsa di tale regime;
3.9.il primo motivo è, pertanto, del tutto;
generico; 3.10.a non diversi rilievi si espone il secondo;
3.11.1a Corte di appello spiega che l'imponibile è stato calcolato in base alle fatture attive emesse, tenendo conto delle note di credito e dei costi sostenuti ed inerenti all'attività di impresa, non solo delle "prime note" (come infondatamente affermato nel secondo motivo di ricorso); ha altresì spiegato che tutte le fatture elencate nell'allegato al PVC erano state lasciate in originale all'imputata a conclusione delle operazioni di verifica e che solo alcune erano state trattenute in copia a supporto di quelle elencate, indicando la testimonianza dell'UPG incaricato di eseguire l'ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen., e sentito a spiegazioni sulla parziale esecuzione dell'ordinanza stessa;
3 3.12.1a ricorrente deduce il travisamento della testimonianza dell'UPG ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di allegare il verbale e le relative trascrizioni, rendendo l'affermazione della Corte di appello insuperabile sul punto;
3.13.resta, dunque, come dato acquisito che le fatture originali erano rimaste nella disponibilità della ricorrente che, come correttamente osserva la Corte di appello, non le ha mai prodotte in giudizio, né consegnate alla PG per il puntuale adempimento dell'ordinanza del Giudice e comunque a sostegno delle proprie deduzioni difensive. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11/01/2023.