Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18316 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -183 1 6 / 0 2 Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. N. 14600/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 16567/00 Cron. 43087Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.29/10/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENEA MATTIA;
intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 16567/00 proposto da: 4240 -1- ENEA MATTIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 85/00 del Tribunale di MESSINA, B depositata il 08/05/00 R.G.N. 646/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Messina, depositato il 22 novembre 1991, MA Enea chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a carico dell'INPS, l'assegno di invalidità, negato all'esito del procedimento amministrativo. Si costituiva l'Istituto contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza dell'1 aprile 1996, il ET accoglieva la domanda, ritenendo sussistente lo stato di invalidità 1 della ricorrente, e condannava l'INPS al pagamento in favore della stessa dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 1995. Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato in data 1 luglio 1996, sostenendo che a torto il ET aveva riconosciuto lo stato di invalidità dell'assicurata, basandosi sulle erronee conclusioni del consulente tecnico, ed eccependo la carenza dei contributi richiesti. L'appellata si costituiva chiedendo la conferma della impugnata pronuncia. Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica, l'adito Tribunale di Messina, sulla base della stessa, con sentenza del 18 febbraio-8 maggio 2000, rigettava il gravame, ritenendo tardiva l'eccezione concernente la carenza contributiva. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste la Enea con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, anch'esso affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con l'unico mezzo di impugnazione l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della leggen.222 del 1984 (art. 360 nn. 3 e 5), deduce 1 che erroneamente il Tribunale di Messina ha sostenuto che l'eccezione di carenza ! dei contributi, sollevata dall'Istituto, fosse stata formulata in modo del tutto generico per la prima volta in appello e che pertanto doveva essere dichiarata inammissibile in quanto eccezione nuova;
ciò ad avviso del Tribunale- anche perché la richiesta di prova dei requisiti di legge, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, non era idonea ad integrare una vera e propria eccezione in tal senso. Al contrario, detta eccezione -prosegue il ricorrente- era stata tempestivamente e וי ritualmente sollevata nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado, e ciò prescindendo dalla possibilità di essere rilevata di ufficio. Il motivo è fondato. Risulta, infatti, che nella suddetta memoria, ritualmente depositata, l'INPS aveva M testualmente dedotto: "Occorre inoltre che parte avversa fornisca la prova dell'esistenza delle condizioni dell'azione ed in particolare del possesso, ai sensi dell'art.9 del R.D.L. 14. 4. 1939 n. 636 convertito nella legge 6. 7. 1939 n.1272, nel testo modificato dall'art.2 della legge 4. 4. 52 n. 218, ed ai sensi degli artt. 4 e 10 della legge 12. 6. 84 n.222, dei requisiti assicurativi e contributivi, che difettano". Trattandosi di eccezione formulata tempestivamente ed in forma specifica, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., e reiterata nell'atto di gravame, come, del resto, precisato nella parte narrativa della stessa pronuncia impugnata, il ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato con il quale, invocandosi omessa valutazione dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 legge 222/84, la Enea si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi prodotti in primo grado per la determinazione del numero dei contributi versati. L'impugnata sentenza va, quindi, cassata e la causa rimessa, ai fini dell'accertamento della sussistenza del contestato requisito contributivo, ad altro 2 giudice di appello, designato in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Catania. Roma, 29 ottobre 2002. Oll Presidente, Il Consigliere est. Ve684 A CANCELLIERE Depositate to calleria 24/01C.2007 VANCE