Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 2
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice adito abbia pronunciato su ogni capo della domanda, sia pure con una motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivo di censura del capo della sentenza investito dell'impugnazione.
L'art.6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle ASL, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre l'impugnazione spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e non anche alla ASL subentrata alla soppressa Unità Sanitaria Locale (nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso proposto dalla ASL quale ente subentrante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENICHEM S.p.A., incorporante della Enichem Anic s.r.l. (già Enimont Anic s.r.l.), in persona del presidente e legale rappresentante Vittorio Mincato, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso l'avv. Vitaliano Lorenzoni, che unitamente all'avv. Rosario Alessi la rappresenta e difende per procura speciale ad atto notar Giampaolo Cestai di Milano del 27 gennaio 1997 (rep. n. 11713);
ricorrente contro
U.S.L. n. 35 di CATANIA;
intimata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 700 pubblicata il 26 settembre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Mario LORIA per delega e Federico DE GERONIMO. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE , che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1991 la Enichem Anic s.r.l., già Enimont Anic S.p.A. ed Enichem Anic S.p.A., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la locale U.S.L. n. 35 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 471.555.500, oltre accessori, a titolo di contributo per prestazioni aventi a oggetto il controllo degli apparecchi di combustione effettuate dal 1983 al 1990. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'incompetenza del giudice adito col ricorso per ingiunzione, l'improponibilità della domanda per mancanza delle condizioni che consentissero il ricorso al procedimento monitorio e, infine, l'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio perché con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale sarebbe venuto meno l'obbligo del pagamento di detti contributi.
Con sentenza del 28 novembre - 9 dicembre 1994 il tribunale accoglieva l'opposizione.
Su gravame della convenuta la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 26 giugno - 26 settembre 1996, riformava l'impugnata decisione.
Affermava la corte che non poteva condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e della contestuale soppressione dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni - E.N.P.I. e dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione - A.N.C.C., il legislatore avrebbe proceduto ad una totale revisione del sistema sanitario riconducendo nel suo alveo anche attività che in passato erano svolte da enti diversi, ma che erano pur sempre ispirate alla logica assistenzialistica propria del nuovo sistema sanitario, e che ciò avrebbe determinato una oggettiva e insuperabile incompatibilità tra la normativa previgente e quella attuale, sicché non si sarebbe potuto ritenere che avessero continuato a mantenere vigore, in carenza di esplicita previsione normativa, le disposizioni che imponevano il pagamento di contributi per l'esecuzione di visite di controllo degli apparecchi di combustione già effettuate dall'A.N.C.C., tenuto conto, altresì della differenza ontologica tra l'attività di omologazione delle macchine, degli impianti e dei mezzi personali di protezione, nonché dei prodotti industriali, precedentemente affidata all'E.N.P.I. con obbligo di contribuzione per i privati, e successivamente attribuita all'I.S.P.E.S.L., ente di nuova costituzione, e l'attività di controllo e verifica degli apparecchi di combustione attribuita alle UU.SS.LL. la quale sarebbe invece preordinata alla tutela di un interesse pubblico e cioè dell'interesse alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e alla salvaguardia della salute collettiva. Osservava al riguardo che non sussisteva alcuna abrogazione implicita della normativa previgente poiché con la riforma sanitaria il legislatore non aveva inciso sulla natura e la portata delle operazioni di verifica e di controllo precedentemente affidate all'A.N.C.C., ma aveva solo modificato la competenza a provvedervi, tanto più che non tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale erano offerte gratuitamente agli aventi diritto, aì quali erano imposte determinate contribuzioni patrimoniali a titolo di concorso all'onere finanziario derivante dall'erogazione delle prestazioni.
Non poteva, inoltre, attribuirsi valore determinante alla distinzione tra attività di omologazione e attività di verifica ispettiva periodica degli impianti, poiché il legislatore mostrava di attribuire ad entrambe rilievo pubblicistico, in quanto anche l'attività di omologazione era diretta ad accertare che un determinato prodotto industriale non fosse dannoso per la collettività.
Nè infine poteva attribuirsi valore dirimente alla espressa previsione legislativa dell'onerosità dell'attività di omologazione e all'assenza di qualsiasi disposizione con riferimento all'attività di controllo ispettivo, occorrendo invece accertare se le norme che prevedevano originariamente anche l'onerosità di dette prestazioni fossero state abrogate per incompatibilità con la disciplina sopravvenuta.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la Enichem S.p.A., incorporante la Enichem ANIC s.r.l. già Enimot ANIC s.r.l. con quattro motivi.
Resiste con controricorso la Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, subentrata per legge alla U.S.L. n. 35.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da una persona giuridica diversa da quella costituita nel giudizio di merito la quale non avrebbe fornito la prova della propria legittimazione attiva con la produzione dell'atto di fusione per incorporazione della originaria società convenuta.
L'eccezione è rimasta superata a seguito del deposito in data 20 gennaio 1999 dell'atto di fusione rogato il 9 luglio 1993 dal notaio Giovanni Andreottola di Milano (rep. n. 365752/16339), previa notifica dell'avviso di deposito in data 20 gennaio 1999 alla controparte, con puntuale adempimento delle formalità prescritte dall'art. 372, co. 2^, cod. proc. civ. per il deposito non contestuale di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso Va invece dichiarato inammissibile il controricorso, il quale è stato notificato dalla Azienda U.S.L. n. 3 di Catania che è priva di legittimazione passiva in quanto, in base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che ha stabilito che in nessun caso le regioni possono far gravare direttamente o indirettamente sulle aziende unità sanitarie locali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie, con individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione (o a resistere, come nella specie, all'impugnazione proposta contro una U.S.L.) spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L. (SS.UU. 6 marzo 1997, n. 1989; Cass.7 novembre 1997, n. 10939, e successive pronunce conformi).
Ciò premesso, con il primo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. cod. civ., dell'art. 277 cod. proc. civ., dei principi e delle norme costituzionali in materia impositiva e organizzatoria, nonché delle leggi e dei decreti posti a base della pretesa dedotta in giudizio dalla U.S.L., e omessa pronuncia sulle domande dell'attrice in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la corte d'appello non avrebbe proceduto a un compiuto esame di tutti gli aspetti della controversia relativamente alle parti impugnate e alla valutazione del merito della causa.
La censura, formulata in termini generici, si dilunga in una puntuale analitica confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e, sotto il pretesto della denuncia dei vizi di omessa pronuncia e di violazione del principio devolutivo, nonché di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, sottopone a questa corte unicamente una diversa interpretazione della normativa che disciplina la materia controversa al giudizio al fine di giungere ad una soluzione ad essa favorevole. Tale prospettazione non può trovare consenso poiché il vizio di omessa pronuncia, com'è noto, non sussiste quando il giudice adito abbia pronunciato su ogni capo della domanda, sia pure con una motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivo di censura del capo della sentenza investito dall'impugnazione (Cass. 4 giugno 1992, n. 6876). E, poiché nella specie la materia del contendere consisteva unicamente nella sussistenza del diritto delle UU.SS.LL. a esigere il pagamento di somme di danaro per le visite ispettive degli impianti di combustione, originariamente effettuate dall'A.N.C.C. - come specificato dalla stessa ricorrente (pagg. 17-18 del ricorso) - deve escludersi nella specie qualsiasi vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, denunciato dalla ricorrente solo per ottenere un inammissibile riesame della motivazione della sentenza impugnata che contrasta con le peculiari caratteristiche che connotano il giudizio di legittimità, il quale è volto esclusivamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata.
Questa nella specie si sottrae alle censure del ricorrente poiché la corte d'appello ha pronunciato su tutte le domande dedotte in giudizio con una motivazione adeguata e perfettamente coerente, che merita soltanto alcune rettificazioni e integrazioni a norma dell'art. 384, co. 2^, cod. proc. civ.. Va specificato, infatti, che la mancata previsione nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale di una norma che attribuisca alle UU.SS.LL. il diritto a un compenso per i servizi svolti dagli enti soppressi non costituisce argomento dirimente ai fini della decisione poiché anche nel regime normativo previgente mancava una espressa previsione di onerosità per le prestazioni erogate rispettivamente dall'E.N.P.I e dall'A.N.C.C., ritenendosi a tal fine sufficiente la disciplina normativa che annoverava tra le componenti del patrimonio dei due enti i proventi per i servizi, le visite, le verifiche e le prove da essi eseguite (art. 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e art. 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n.1331). Ciò premesso, la situazione non è mutata neppure a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale poiché la legge n.833 del 1978, dopo aver attribuito alle UU.SS.LL. il compito di erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie fissati in sede di approvazione del piano sanitario nazionale (artt. 3, 19 e 53), e dopo aver compreso tra le attività di Prevenzione l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle leggi vigenti in materia, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili fissati dalla legge (artt. 4 e 20, lett. a), menziona fra le entrate del fondo sanitario nazionale i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle UU.SS.LL. e dai presidi sanitari ad esse collegati (art. 69, lett. e); tale disciplina normativa consente di ribadire che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale non è stato introdotto nell'ordinamento un principio generale di gratuità per tutte le prestazioni erogate dagli organi del predetto servizio, ma solo il diritto all'erogazione di un determinato livello di prestazioni sanitarie in favore di tutti i cittadini e quello dell'uniformità delle condizioni di salute negli ambienti di vita e di lavoro su tutto il territorio nazionale, ma nulla esclude, invece, che le UU.SS.LL. e i presidi sanitari ad esse collegati svolgano attività a pagamento, senza che sia necessario a tal fine una espressa previsione normativa che imponga al privato l'obbligo del pagamento del corrispettivo per le visite ispettive già di competenza dell'A.N.C.C.
Va altresì specificato che non solo i controlli di conformità affidati all'I.S.P.E.S.L., in quanto preordinati all'immissione sul mercato di un impianto o di un prodotto industriale, vengono svolti nell'esclusivo interesse privato, ma anche le visite ispettive e i controlli degli apparecchi di combustione tutelano in via immediata e diretta gli interessi del produttore, poiché l'impiego di detti apparecchi, fonte di pericolo per gli addetti, avviene pur sempre nell'interesse della produzione, sicché le visti ispettive e ì controlli, ancorché obbligatori, costituiscono un mezzo necessario per l'appagamento di un interesse concreto e immediato del produttore, diverso da quello tutelato dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'assunzione del servizio di prevenzione ed il suo esercizio;
ne', del resto, l'osservanza di un obbligo posto a carico del privato vale a escludere l'onerosità delle prestazioni rese dalla Pubblica Amministrazione quante volta l'effettuazione obbligatoria delle visite ispettive periodiche sia diretta a soddisfare un interesse immediato e diretto del privato (vedi, al riguardo: SS.UU., 13 febbraio 1997, n. 1321, in tema di onerosità dell'attività di controllo svolta dai veterinari comunali del comune di destinazione delle carni fresche macellate altrove). Con tali precisazioni e integrazioni la sentenza impugnata resiste perciò alle critiche mosse dalla ricorrente con il mezzo in esame, il quale non può perciò trovare accoglimento e deve essere respinto.
Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all'affermazione che, pur non rinvenendosi una fonte normativa specifica dell'obbligo di pagamento per l'effettuazione delle visite ispettive degli apparecchi di combustione, sarebbe ciononostante sopravvissuta una normativa preesistente, dettata per gli enti soppressi.
La censura non merita accoglimento essendo giuridicamente e logicamente corretta la motivazione della sentenza impugnata la quale ha escluso l'abrogazione implicita della normativa preesistente in tema di visite ispettive con argomentazioni che si sottraggono a censura anche se meritano qualche precisazione sulla base un puntuale riscontro del dato normativo della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
L'art. 72 della legge n. 833 del 1978 si limita infatti a prevedere la soppressione dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C., la liquidazione dei rispettivi patrimoni e il trasferimento dei compiti e delle funzioni degli enti soppressi, ma non contiene alcuna disposizione di abrogazione espressa o implicita della normativa preesistente contrastante con la nuova disciplina. Al riguardo, anzi, l'art. 24 della legge in esame delega il Governo a emanare un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché la materia delle omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge. La delega al governo è rimasta com'è noto, tuttora inattuata e ciò comporta necessariamente la sopravvivenza della normativa preesistente. Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato la compatibilità della onerosità delle prestazioni trasferite alle UU.SS.LL. con nuovo sistema introdotto dalla riforma sanitaria con argomentazioni che, seppur integrate con le considerazioni esposte nell'esame del motivo precedente, conservano la loro validità e si sottraggono a censura.
Con il terzo motivo viene denunziata la falsa applicazione degli artt. 2, co. 2^, lett. b), 20, lett, a), 51 e 72 della legge n. 833 del 1978 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 597 del 1982, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in base alla considerazione che l'art. 1 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982 n. 597, nell'autorizzare in via provvisoria la prosecuzione delle visite ispettive da parte dell'A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. ha disposto che gli oneri fossero posti a carico del Fondo Sanitario nazionale, in attuazione di un principio già posto dall'art. 51 della legge 23 dicembre 1978 n.833 che attribuisce alle UU.SS.LL. una quota di riparto del fondo stesso. La censura non merita accoglimento in quanto si limita a prospettare una diversa interpretazione della normativa transitoria dettata per disciplinare le visite ispettive svolte dopo la messa in liquidazione degli enti soppressi e prima dell'inizio effettivo delle funzioni trasferite alle UU.SS.LL.
Al riguardo, l'interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata si sottrae ad ogni censura poiché la natura dichiaratamente temporanea della disciplina in questione esclude che la previsione secondo cui l'onere del servizio sarebbe stato posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, possa considerarsi sicura anticipazione di un regime di gratuità delle prestazioni, che - come si è già osservato - è smentito dalla espressa previsione di proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle UU.SS.LL. Per quanto attiene poi alle argomentazioni svolte per dimostrare la differente natura dell'attività di omologazione, attribuita all'I.S.P.E.S.L. con espressa previsione di onerosità si rinvia alle considerazioni svolte nell'esame del primo motivo di ricorso. Speciosa, infine, appare la distinzione che la società ricorrente tenta di introdurre nell'interpretazione dell'art. 25 della legge regionale del Veneto del 30 novembre 1982, n. 54 -
peraltro insuscettibile di applicazione diretta alla fattispecie in esame - la quale si riferirebbe ai soli accertamenti e alle indagini e consulenze richieste dai privati, che avrebbero natura ben diversa dalle visite ispettive di verifica e controllo già effettuate dagli enti soppressi;
ciò perché i tariffari per gli accertamenti e le indagini richieste nell'interesse privato ai presidi multizonali di prevenzione, la cui fissazione viene rimessa alla giunta regionale, hanno una portata generale, rispetto alla quale costituisce una previsione meramente aggiuntiva l'estensione dei tariffari medesimi alle attività a pagamento per gli interventi di consulenza di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 833 del 1978, com'è stato chiarito in due precedenti pronunzie di questa Corte emessa in due giudizi tra l'Enichem S.p.A. e la U.L.S.S. n. 12 (già n. 36) ER VE (Cass. 1^ settembre 1997, n. 8322) e tra l'Enichem S.p.A, e la U.S.L: n. 11 di IA (Cass. 11 settembre 1997, n. 8973) pubblicate dopo la notificazione del presente ricorso e citate in memoria dalla ricorrente.
Con il quarto e ultimo motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'eccezione secondo cui il Decr. Pres. Reg. Sic. del 28 luglio 1982, n. 84, nel disciplinare le attribuzioni delle funzioni delle UU.SS.LL. non contiene alcuna previsione in ordine all'applicazione di tariffe e contributi a carico degli utenti del servizio e conseguentemente la sentenza impugnata avrebbe dovuto disapplicare come illegittimo tale decreto perché contrastante con l'interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata. La censura non ha fondamento poiché la mancata previsione nella normativa regionale di attuazione della onerosità delle visite ispettive eseguite dalle UU.SS.LL. non ne comporta necessariamente la gratuità, che è stata esclusa sulla base di un esame complessivo della vigente legislazione, con la quale non contrasta il provvedimento denunciato il quale, non essendo suscettibile di applicazione diretta alla fattispecie dedotta in giudizio, escludeva la necessità di qualsiasi pronuncia di disapplicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazione e deve essere rigettato. La inammissibilità del controricorso preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999