Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5054
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Sentenza 25 maggio 1999

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Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice adito abbia pronunciato su ogni capo della domanda, sia pure con una motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivo di censura del capo della sentenza investito dell'impugnazione.

L'art.6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle ASL, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre l'impugnazione spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e non anche alla ASL subentrata alla soppressa Unità Sanitaria Locale (nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso proposto dalla ASL quale ente subentrante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5054
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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