Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12513
CASS
Sentenza 26 agosto 2003

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Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione e, conseguentemente, la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo e, al fine della liquidazione delle spese processuali e degli onorari professionali, il valore della controversia, nel caso di rigetto della domanda, salva la facoltà di compensazione ex art. 92, cod. proc. civ., è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12513
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12513
    Data del deposito : 26 agosto 2003

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