Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione e, conseguentemente, la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo e, al fine della liquidazione delle spese processuali e degli onorari professionali, il valore della controversia, nel caso di rigetto della domanda, salva la facoltà di compensazione ex art. 92, cod. proc. civ., è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12513 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI ME & C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO CRISPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA MARITTIMA PROSPER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GAETANO LA LOGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRÈ, rappresentato e difeso dall'avvocato CASIMIRO SORRENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
TI RE, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato GUIDO BROCCHIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAMILLI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3343/00 del Tribunale di GENOVA, emessa il 12/07/00 - depositata 19/03/2000 R.G.N. 12661/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, pronunciava sentenza depositata il 15 aprile 1989 con la quale, decidendo sugli appelli, principale e incidentale, proposti dal sign. RE TI e dalla società AZ SS & C, p. az. avverso l'impugnata sentenza pretorile - emessa nella controversia insorta tra gli stessi in relazione a rapporto di agenzia intercorso tra la società predetta ed il TI nella qualità di agente -, riformando parzialmente la decisione di primo grado, condannava il TI a pagare alla stessa società la somma di lire 2.857.470.489 (previa compensazione con minori somme riconosciute al TI per indennità di fine rapporto e di preavviso) oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal 6 novembre 1985 al saldo.
Divenuta definitiva detta sentenza a seguito di rigetto del ricorso per cassazione contro di essa proposto, la società AZ SS & C. notificava al TI atto di precetto basato sulla medesima sentenza per il pagamento della complessiva somma di lire 7.906.507.271 (comprensiva del capitale liquidato in sentenza, dell'importo di rivalutazione ed interessi e di spese legali, detratti gli importi dovuti al TI per i diversi titoli) e proponeva quindi atto di pignoramento presso terzi nei confronti del predetto e della società Agenzia Marittima Prosper S.r.l. innanzi al Pretore di Genova sull'assunto che presso questa società vi erano somme, titoli o comunque beni, compresi crediti, del TI RE da sottoporre a pignoramento, in relazione al citato credito di lire 7.906.507.271 oggetto del precetto.
Resa dal terzo la dichiarazione, con la quale il procuratore speciale della società Prosper escludeva che sussistessero crediti del TI nei confronti della stessa Prosper, e del pari escludeva che questa società possedesse beni o titoli del medesimo, il pretore giudice dell'esecuzione rimetteva la causa di cognizione, volta ad accertare l'obbligo del terzo, innanzi al pretore giudice del lavoro della stessa sede di Genova, e sospendeva la procedura esecutiva.
La causa era riassunta innanzi al Pretore del lavoro, con atto depositato il 21 giugno 1996, dalla società AZ SS, che deduceva essere il TI istitore della società Prosper presso la sede di Livorno e chiedeva, nelle conclusioni dell'atto, accertarsi ogni e qualsiasi rapporto assoggettabile ad esecuzione tra l'agenzia marittima Prosper S.r.l. ed il TI RE.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica (cui il D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 aveva attribuito le funzioni del pretore)
pronunciava sentenza, depositata il 16 settembre 1999, con la quale rigettava il ricorso della società, proposto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. In particolare disattendeva preliminarmente la sollevata eccezione di incompetenza territoriale ed altresì la richiesta di giuramento decisorio ritenendo questo inammissibile perché la domanda azionata con il ricorso del 21 giugno 1996 era indeterminata in quanto non indicava alcuna somma;
nel merito, sulla base delle risultanze istruttorie, riscontrava che non era stata provata alcuna situazione di credito-debito tra la società Prosper ed il RE TI. In punto di regolamentazione delle spese, lo stesso giudice compensava per un terzo dette spese e condannava la società ricorrente a rifondere ai convenuti la frazione residua liquidata in lire 55 milioni, oltre IVA e CPA.
La detta società proponeva appello esclusivamente sul punto concernente le spese.
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, accogliendo parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha compensato per metà le spese di primo grado e condannato la società AZ SS a rifondere ai convenuti la restante frazione liquidata in lire 40 milioni, oltre IVA e CPA;
ha compensato per intero le spese del secondo grado.
La AZ SS & C. S.p.A. chiede la cassazione di tale sentenza formulando due motivi di censura.
Gli intimati resistono con separati ricorsi.
MOTIVI DELIA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. in correlazione con l'art. 5 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e con l'art. 91 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 17 c.p.c. Deduce l'erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto che il valore della causa dovesse essere determinato sulla base dell'art. 17 c.p.c. e quindi sulla base del credito (di lire 7.906.507.271)
per cui si procedeva esecutivamente;
sostiene che invece doveva farsi riferimento al giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. quale autonomo giudizio di cognizione distinto dal processo esecutivo, e doveva quindi nella specie ritenersi, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., che il valore della controversia era indeterminabile in considerazione delle conclusioni formulate nell'atto di riassunzione.
Il motivo è fondato e va accolto.
È giurisprudenza costante di questa Corte che nell'ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato - giudizio promosso ai sensi dell'art. 548 c.p.c. appunto al fine di verificare l'esistenza e l'ammontare del debito del terzo - ha natura cognitoria e presenta carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione da cui trae origine ed al quale è pregiudiziale, tant'è che ne determina la sospensione (arg. ex art. 549 c.p.c.). Conseguentemente la competenza per materia o per valore in ordine al detto giudizio di cognizione, sul credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, deve essere individuata e stabilita con riguardo a tale credito e quindi tenendo conto del valore dello stesso o della sua natura (ove, in base a questa, sia prevista dalla legge una competenza funzionale o per materia), senza dunque che rilevi l'originaria pretesa del creditore procedente oggetto del procedimento d'esecuzione (cfr. in argomento Cass. 23 marzo 1994 n. 2805, 15 gennaio 1998 n. 406, 24 novembre 1998 n. 11930). Dal che consegue ancora che il valore della medesima causa ex art. 548 c.p.c., al quale va fatto riferimento per individuare lo scaglione delle tariffe professionali delle relative spese processuali da attribuirsi ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., dev'essere individuato nel valore della stessa domanda di cognizione proposta, ai sensi di detta norma, per l'accertamento dell'obbligo del terzo. E ciò in base ai criteri generali in tema di liquidazione di onorari e diritti di procuratore, secondo i quali la determinazione del valore della controversia (al fine di tale liquidazione) va effettuata, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 (di approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense sui criteri per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti ad avvocati e procuratori per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali) avendo riguardo alla normativa del codice di procedura civile e facendo quindi riferimento alla domanda introduttiva del giudizio, in applicazione dell'art. 10 c.p.c. allorquando questa sia integralmente accolta ovvero - come nella specie -rigettata, sempre restando salva la facoltà di compensazione ex cit. art. 92 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass, 26 luglio 2001 n. 10215, 4 marzo 1998 n. 2407; ed altresì Cass. 9 aprile 1986 n. 2477, ivi appunto specificandosi che "in tema di spese processuali, il riferimento, per la liquidazione degli onorari nei giudizi per pagamento di somma o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata, può operare soltanto nel caso di accoglimento parziale della domanda, ma non già in quello di rigetto della stessa, ipotesi quest'ultima in cui il giudice, salvo il potere discrezionale di limitare la ripetizione delle spese e di disporne la compensazione, deve necessariamente aver riguardo alla somma o al valore del bene, che risultano dalla domanda").
Nel caso di specie, avuto riguardo ai principi ora enunciati, la sentenza impugnata risulta inficiata dal vizio di violazione di legge denunziato con il motivo in esame, avendo il giudice d'appello liquidato le spese di primo grado (determinandole per l'intero in lire 80 milioni ed operando quindi la compensazione per metà) conformemente alla statuizione di primo grado e quindi applicando lo scaglione del tariffario forense riferito al valore di lire 7.900.000.000 quale importo del credito oggetto del processo esecutivo, pur se tale processo era stato sospeso dal giudice dell'esecuzione in attesa della definizione del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., anziché avere riguardo al valore di quest'ultima causa, quale risultante dalla domanda proposta nei confronti del terzo (Agenzia Marittima Prosper S.r.l., oltre che del debitore esecutato TI RE) nell'atto di riassunzione innanzi al giudice del lavoro.
Sul punto l'impugnata sentenza dev'essere, dunque, cassata. 2. - Con il secondo motivo, denunziando omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della soccombenza, il ricorrente lamenta che non vi sia stata una motivazione esauriente sulla graduazione delle spese del giudizio di primo grado quale operata dal Tribunale, ed assume che quanto da questo affermato avrebbe dovuto portare, come logica conseguenza, o all'integrale compensazione delle medesime spese di primo grado o quanto meno all'attribuzione del relativo onere a carico della società soltanto nei limiti di un terzo.
Il motivo va disatteso proponendo censure inammissibili. Esso invero consiste nella critica e nella contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice d'appello nel giustificare l'operata compensazione parziale, al cinquanta per cento, delle spese del giudizio di primo grado (sull'ammontare delle quali spese verteva il primo motivo, sopra esaminato, riguardante l'esatta applicazione della tariffa professionale forense e pertanto concernente questione autonoma e distinta dalla presente), ed implica pertanto un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità.
Nel contempo va pure ricordato che "la decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto" (Cass. Sez. Un. 15 novembre 1994 n. 9597). Nella specie le ragioni della parziale compensazione disposta nell'impugnata sentenza sono del tutto logiche, congrue ed adeguate (evidenziando il giudice d'appello, sul punto della misura della compensazione, l'affidamento legittimamente riposto dalla società AZ SS, pur integralmente soccombente, nella qualità di institore del TI presso il terzo, società Prosper, e quindi nella esistenza di suoi crediti nei confronti di quello), e, pertanto, la decisione impugnata non è, sul punto, censurabile con il ricorso per cassazione.
3. - In conclusione, per quanto sin qui detto, il secondo motivo dev'essere rigettato, mentre va accolto il primo motivo;
e, nella parte oggetto di tale motivo, l'impugnata sentenza dev'essere cassata. Conseguentemente la. causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte d'appello di Torino, la quale deciderà sulla questione oggetto del motivo accolto uniformandosi ai principi di diritto prima enunciati (sub n. 1), accertando in base ad essi il valore della causa ex art. 548 c.p.c., promossa dalla società qui ricorrente, al fine dell'applicazione della tariffa professionale forense nella determinazione dell'ammontare delle spese del giudizio di primo grado secondo la quota di attribuzione già stabilita dal giudice d'appello, e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003