Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15256 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 5256/03 MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI Oggetto Tributaria mi gg.ri Magistrati: Composta dagli Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 2938/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 31015 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 11/02/03 - ConsigliereDott. Maria Cristina GIANCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MADIA, che lo difende unitamente all'avvocato GIOACCHINO PIROLO, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope : 2003 legis;
controricorrente 404 -1- nonchè
contro
UFFICIO DISTRETTUALE II DD PISTOIA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 176/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'acoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti i successivi motivi del ricorso. -2- Svolgimento del processo ER NE ha impugnato gli accertamenti a fini Irpef relativi al 1983 e 1984, sostenendo la mancanza di prova per la pretesa concernente un maggior reddito da lavoro dipendente accertato per il 1983, e la mancanza del presupposto del reddito di impresa per la pretesa concernente il 1984. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha dichiarato legittimo l'accertamento relativo al 1983 ed ha respinto nel resto l'appello principale dell'ufficio e l'appello incidentale del contribuente. La CTR, sul piano formale, ha ritenuto che ogni vizio di notifica dell'accertamento era stato sanato dalla costituzione in giudizio del contribuente, mentre nel merito ha ritenuto raggiunta la prova del maggior reddito da lavoro dipendente per il 1983, ed ha escluso il reddito di impresa per il 1984. Ha proposto ricorso il NE. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione accentamento Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per l'1983 per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l'ufficio nel suo appello non ha opposto nulla in merito al maggior reddito di lavoro dipendente, per cui si sarebbe formato sul punto il giudicato interno rilevabile di ufficio. Il Ministero ha invece sostenuto che l'appello ha riguardato la sentenza nella sua interezza. : Ritiene la Corte che la doglianza è infondata in quanto l'ufficio, nell'atto di appello ha contestato le valutazioni probatorie operate dal giudice di primo grado ed ha chiesto espressamente l'annullamento della decisione, con la conferma della legittimità di quanto posto in essere in sede di accertamento. La volontà di impugnare la sentenza nella sua interezza è stata, quindi, espressa a sufficienza, per cui non si è formato alcun giudicato interno. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto "carenza di motivazione in ordine alla nullità degli atti di accertamento” perché basati su processi verbali di constatazione nulli ed ha poi eccepito anche qui il giudicato interno per mancata contestazione del punto da parte dell'ufficio. Il Ministero ha contrastato questa impostazione ed ha fatto rilevare che nell'atto di appello è stata censurata la sentenza nella parte relativa alla nullità degli accertamenti perché basati su atti ritenuti nulli quali i processi verbali. A parere della Corte il motivo indicato come carenza di motivazione è estremamente generico, per cui è inammissibile. Esso, infatti, non individua e non indica le ragioni della pretesa nullità dei verbali sicchè, violando il principio di autosufficienza del ricorso, non consente di effettuare in questa sede una valutazione della problematica posta in maniera del tutto generica. In particolare, inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata, mentre non è stato fatto riferimento, a fini probatori, ai processi verbali, è stata data importanza ad una “segnalazione" del Comando di P.T.- Orbene, nel ricorso non è stato indicato se tale segnalazione (utilizzata dalla CTR) è o meno un atto autonomo rispetto ai processi verbali ritenuti nulli dal primo giudice, per cui la genericità della doglianza emerge anche per questo aspetto. Sotto il profilo poi di una pretesa formazione di un giudicato interno, c'è da rilevare che il mezzo è infondato poichè l'ufficio nell'atto di appello ha censurato la sentenza nella parte relativa al problema della utilizzabilità e della valutazione degli elementi probatori acquisiti dalla Guardia di Finanza, ed ha evitato che sul punto si formasse il giudicato. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla esistenza della prova su cui si fonda l'avviso di accertamento relativo all'anno 1983, mentre con il quarto motivo ha dedotto la carenza di motivazione in riferimento all'appello incidentale di esso contribuente. Il Ministero ha sostenuto che dalla segnalazione della Guardia di Finanza emergono rilevanti elementi a carico del contribuente, che dal canto suo non ha dato alcuna prova riguardo al diverso titolo che giustificherebbe la riscossione di lire 48.000.000. Ritiene la Corte che il terzo motivo è infondato posto che la CTR ha indicato, pur se sinteticamente, le ragioni per cui ha riconosciuto importanza alla segnalazione della Guardia di Finanza in ordine al fatto della percezione della somma di lire 48.000.000. In verità, il dato emergente dalla segnalazione della Guardia di Finanza, con una valutazione di merito, che attiene al libero convincimento del giudice, è stato considerato credibile alla luce anche della ritenuta illogicità delle spiegazioni fornite dal contribuente in ordine a tale somma. Il quarto motivo è poi inammissibile non potendosi configurare la memoria del contribuente come un “appello incidentale". E, infatti, in primo grado il NE è stato totalmente vittorioso, per cui con la memoria si è limitato a chiedere la conferma della decisione impugnata e non ha chiesto una sua eventuale modifica. Su questa base, allora, il giudice di appello non aveva alcun obbligo di motivare in ordine ad un appello incidentale non esistente. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma il giorno 11.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe FalconeFalcore yoo.Dr. Ugo Favara warg DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Digi Ritano oggi, 13 017 2003 IL CANCELLIERE C1 dott kuigi Riitano L E G S O A S