Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di reati militari, il foglio matricolare, rientra tra quegli atti di cui è consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., provenendo da fonti diverse dalla polizia giudiziaria ed essendo un atto di natura amministrativa, formato in ambito extraprocessuale. ( Fattispecie in cui il foglio matricolare, contenente la registrazione tutti i passaggi rilevanti della vita militare, è stato utilizzato come fonte di prova per il reato di mancanza alla chiamata al servizio militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 28556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28556 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 756
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004341/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LV N. IL 15/06/1981;
avverso SENTENZA del 21/11/2003 CORTE MIL.APP.SEZ.DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Gentile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 21 novembre 2003, la corte militare di appello- sezione distaccata di Napoli confermava la sentenza con la quale il 15 aprile 2003 il tribunale militare della stessa città aveva condannato LI VA alla pena di mesi quattro di reclusione militare per il reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 e 164 n. 2 c.p.m.p). La Corte militare precisava che era pienamente utilizzabile come prova documentale del reato il foglio matricolare, trattandosi di un atto amministrativo formato in ambito extraprocessuale che rappresenta e fotografa tutti i passaggi rilevanti della vita militare di un soggetto, dall'arruolamento al congedo, compresi i periodi di assenza dal servizio. Risultava provato, peraltro, che l'imputato aveva omesso di rispondere alla chiamata alle armi notificatagli con cartolina precetto, rimanendo assente sino al 25 settembre 2002 allorché venne ristretto presso la casa circondariale di Lecce.
Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., che la produzione del foglio matricolare violava "il principio del divieto di precostituzione della prova rispetto al giudizio", che sul contenuto del foglio matricolare avrebbe dovuto essere esaminato chi lo aveva redatto e che, quindi, sussisteva un divieto di lettura e di utilizzazione dell'atto ai sensi dell'art. 514 c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
A parte ogni considerazione sulla prova documentale acquisita nel giudizio e costituita dall'accertata regolare notifica della cartolina precetto e dalla mancanza di ogni plausibile motivo di giustificazione della lunga assenza del ricorrente, il foglio matricolare non rientra sicuramente tra gli atti di cui è vietata la lettura ai sensi del richiamato art. 514 c.p.p.. La norma in esame, in ossequio al principio della formazione della prova nel dibattimento, non consente la possibilità di lettura e di conseguente utilizzazione degli atti che documentano le attività compiute dalla polizia giudiziaria, le cui risultanze possono essere acquisite solo attraverso l'esame testimoniale di coloro che tali atti hanno compiuto (art. 514 comma 2^ c.p.p.). Il foglio matricolare, per la peculiare natura che ha e che la corte militare ha ben messo in evidenza ("atto di natura amministrativa, formato in ambito extraprocessuale, su cui vengono costantemente annotate, a cura dell'amministrazione militare competente... tutte le variazioni che intervengono nel corso del servizio prestato dal militare"), rientra invece tra quegli atti di cui è consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p., provvedendo da fonti diverse dalla polizia giudiziaria. La disciplina prevista dall'art. 514 c.p.p., deve considerarsi infatti speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 234 c.p.p., inerente a tutti i documenti in genere, di qualsiasi tipo, provenienti da qualsiasi altra fonte diversa dalla polizia giudiziaria (Cass., 1 marzo 1994, Verderosa, in CED Cass., n. 198683).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606,616 c.p.p.. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004