Sentenza 22 giugno 1998
Massime • 1
Il concetto di urbanistica va tenuto nettamente distinto da quello di edilizia, non solo in termini culturali, ma giuridici sulla base della nozione dell'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Pertanto il controllo preventivo del Comune con la concessione urbanistica è necessario per scavi di notevoli dimensioni non finalizzati alla normale attività agricola e per altre opere di notevole impatto sulla conformazione del territorio, come canali o laghetti. (Nella specie la Corte ha ritenuto necessaria la concessione urbanistica per la realizzazione di laghetti per un campo di golf).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Bologna: inesistenti le notifiche via fax degli atti nel rito societario senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziarioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1998, n. 12002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12002 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 22/06/98
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere N.2300
3. " Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Claudia SQUASSONI Consigliere N.10742/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RA MP n. a Firenze il 23.11.1933;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9.1.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Giovanni Fontana Elliot.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9.1.1998, condannava TI MP alla pena di giorni 20 di arresto e 25 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.20 lett. c) 1.47/85 e 1 sexies 1.431/85, avendo egli effettuato in zona paesaggistica lavori di sbancamento ed escavazione del terreno per la realizzazione di tre laghetti senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la insussistenza dei reati, perché i laghetti erano funzionali all'attività sportiva di un campo da golf, per la quale non sarebbe richiesta alcuna concessione edilizia o urbanistica e perché sull'area mancherebbe il vincolo paesaggistico, sussistendo solo quello idrogeologico. Il ricorso è infondato.
Il decreto-legge 24 settembre 1996 n.495 (non convertito in legge e non recepito dalla legge 23.12.1996, n.662, collegata alla finanziaria del 1997) prevedeva la semplice denuncia di inizio della attività (e non la necessità di una preventiva concessione) per alcune opere, tra cui le "aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi" (art.7, punto G), ma subordinava questa semplificazione procedurale a precise condizioni giuridiche (la conformità con le destinazioni degli strumenti urbanistici;
l'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche ex legge 1497/39 e 431/85; ecc.).
Nel caso di specie, giustamente i giudici di merito hanno ritenuto necessaria la concessione urbanistica (concetto più ampio della c.d. concessione edilizia) per una serie di interventi di notevole alterazione dell'assetto morfologico del territorio comunale per l'avvenuta realizzazione di tre laghetti di m.20x26, 20x17, 46x20, con movimentazione di mq.1780 in zona univocamente soggetta alla legge Galasso 431/85, posta a meno di 50 m, dal fiume Trebuzzo e come tale richiedente anche l'autorizzazione paesaggistica. Perciò la normativa richiamata dal ricorrente, peraltro non convertita in legge, era comunque inapplicabile per carenza dei presupposti (conformità non dimostrata del campo da golf e laghetti agli strumenti urbanistici e vincoli esistenti sull'area interessata). Questa Corte ha più volte precisato anche alla luce della chiara nozione di cui all'art.80 D.P.R. 616/77, che il concetto di "urbanistica" va tenuto nettamente distinto da quello di "edilizia", non solo in termini culturali (sarebbe veramente riduttivo concepire il territorio in termini solo edilizi), ma giuridici, sicché il controllo preventivo del Comune con la concessione l'urbanistica" è necessario per scavi di notevoli dimensioni non finalizzati alla normale attività agricola, per l'esercizio delle cave o per altre opere di notevole impatto sulla conformazione del territorio, come canali o laghetti. Nel caso di specie i laghetti realizzati non avevano natura pertinenziale e, comunque, non potevano essere realizzati senza le formali concessioni ed autorizzazioni di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998