Sentenza 18 marzo 2011
Massime • 1
È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 cod. proc. pen. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2011, n. 15068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15068 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/03/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 796
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 50061/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KO ON N. IL 19/12/1980;
avverso la sentenza n. 610/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 27/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ciotti.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione KO ER avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 27 settembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di lesioni personali volontarie commesso il 4 gennaio 2004.
Deduce:
La nullità del processo di appello essendo stato egli, in quella sede, assistito, quale unico difensore di fiducia, da un legale diverso da quello che aveva nominato nella persona dell'avv. Stefano Mengucci.
La nuova nomina era stata effettuata dalla madre di esso ricorrente e sarebbe stata accettata in ragione del fatto che egli, in altro procedimento, risultava latitante.
Era stata accolta cioè una interpretazione analogica dell'art. 96 c.p.p., comma 3, interpretazione che però, in base alla costante giurisprudenza non è ammessa non essendo comunque il predetto precetto estensibile anche alla posizione dell'imputato latitante. In più era da considerare che la nuova nomina era stata effettuata con revoca della precedente e quindi con sovrapposizione della volontà di altro soggetto a quella, regolarmente espressa, dell'imputato, il cui difensore, avv. Mengucci, nessun avviso per l'udienza di appello aveva ricevuto.
La nuova nomina aveva anche avuto ad oggetto una elezione di domicilio diversa da quella effettuata dall'imputato presso lo studio del difensore officiato.
Il ricorso è fondato.
L'imputato risulta avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. Mengucci, Piazza Cefalonia 12, Senigallia, luogo ove è stata notificata la citazione per il processo di primo grado. Per il giudizio di appello, invece, l'avviso appare da ultimo notificato ad altro difensore, l'avv. Galeazzi, reputato anche nuovo domiciliatario dell'imputato.
Tale mutamento del difensore di fiducia e del domicilio eletto sono da ritenere illegittimi in quanto effettuati dalla madre dell'imputato la quale ha anche provveduto a revocare l'avv. Mengucci.
Si tratta di una manifestazione di volontà di soggetto diverso dall'imputato, come tale non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente e legittimamente formulate dal prevenuto, per giunta libero.
La norma dell'art. 96 c.p.p., che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia non opera nel caso di specie nel quale non risulta che il prevenuto sia, nel processo in esame, in vinculis e risulta, viceversa, che il KO aveva autonomamente provveduto alla nomina.
Come ricordato anche dalla giurisprudenza, invero, la norma dell'art.96 c.p.p. è di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica (Rv. 234271).
In più, la irritualità della iniziativa della madre del prevenuto è tanto più illegittima in quanto si osservi che la stesa ha provveduto non solo a nominare un diverso difensore di fiducia, ma in più ha mutato, non avendone alcun titolo, il luogo della pregressa elezione di domicilio effettuata dal ricorrente, revocando senza potere alcuno, le precedenti manifestazioni di volontà del congiunto.
In tal senso, anche la lettera di incarico presente in atti e apparentemente proveniente dall'imputato, non risulterebbe - a prescindere dalla prova della relativa autenticità - indice della causazione da parte del ricorrente di tutte le nullità segnalate nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011