Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI SONDRIO, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/01 del Giudice di pace di MORBEGNO, depositata il 13/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 08/10/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c. accolga il ricorso con le pronunce di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.12.2000 - 13.1.2001 il giudice di pace di Morbegno annullava la sanzione amministrativa inflitta per violazione al codice della strada a MA AR per mancata contestazione immediata da parte degli organi accertatori, osservando che tale omissione dovesse imputarsi unicamente all'organizzazione del servizio che non era stato predisposto in maniera tale da rendere possibile il fermo dell'autore dell'infrazione e da salvaguardare il principio del contraddittorio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Prefettura di Sondrio, deducendo un unico motivo di censura.
Quindi, disposto per la decisione il procedimento della Camera di consiglio, il Procuratore Generale rassegnava le proprie conclusioni scritte con cui chiedeva l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Prefettura di Sondrio lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto che la mancata contestazione immediata della violazione invalidasse il relativo verbale, senza considerare che il giudice di merito non può sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte degli agenti accertatori qualora ravvisi una delle ipotesi previste dall'art. 384 del Reg. al C.d.S. che consentono la contestazione in tempo successivo.
La censura è fondata.
L'impugnata sentenza, nell'accogliere il motivo di opposizione relativo alla mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, ha escluso in radice la possibilità di una contestazione successiva, omettendo di verificare se ciò possa essere giustificato dalla presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 384 del Regolamento al C.d.S. che tale eventualità consente.
In particolare non ha considerato la previsione di cui alla lettera e) di cui si sono avvalsi i vigili accertatori e che permette la contestazione successiva allorché l'accertamento della violazione sia avvenuta attraverso apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo si trovi a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.
In tale contesto la valutazione operata da giudice di pace, che ha ritenuto di superare l'assunto dei vigili attraverso la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio in grado di fermare l'autore della violazione, si traduce in un'inammissibile ingerenza nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, tenuta unicamente ad indicare nel verbale le ragioni della sua decisione.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, ricorrendo le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1^ C.P.C. in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, si rigetta l'opposizione, trovando giustificazione la mancanza di contestazione immediata nella ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 384 lett. e) del Reg. al C.d.S..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione. Condanna il AR al pagamento dell'onorario che liquida in euro 250, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004