Sentenza 3 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per il difetto di motivazione del provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, emesso a norma dell'articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen., non impedisce un nuovo esame da parte del Presidente della Corte di appello, quando i termini perentori fissati per la convalida siano stati rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di convalida in quanto del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto dell'urgenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 40494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40494 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/10/2005
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1579
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21030/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA EL VI, n. a Beius (Romania) il 07/06/1974;
avverso la ordinanza in data 13 maggio 2005 del Presidente della Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. SCIRETTI Perla, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Presidente della Corte di appello di Roma convalidava l'arresto ex art. 716 c.p.p. operato dalla polizia giudiziaria di Bergamo a carico di BA EL VI, ricercato a seguito di provvedimento di cattura internazionale emesso in data 8 giugno 1999 dall'autorità giudiziaria di Oradea (Romania) per il reato di truffa;
e contestualmente, stante il ritenuto pericolo di fuga, disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per Cassazione il difensore avv. Marco Tropea, che deduce:
1. Nel provvedimento manca del tutto indicazione circa il presupposto della urgenza, necessario ai fini della legittimità dell'arresto.
2. Vi è solo un'apparente motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga. Nella ordinanza tale esigenza è desunta dal fatto che il IA è privo di nucleo familiare e non risulta avere attività lavorativa tale da vincolarlo al luogo di residenza. Al contrario, è provato che il ricorrente vive in Italia con regolare permesso di lavoro già da qualche anno, svolge una regolare attività lavorativa e mantiene una stabile convivenza. Egli inoltre non ha procedimenti penali ne' in Italia ne' all'estero, a parte quello per cui è stata richiesta la sua estradizione. Con motivi nuovi pervenuti in data 21 settembre 2005, il medesimo difensore sviluppa ulteriormente le ragioni poste a fondamento delle censure.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
L'arresto di una persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio da parte di un'autorità estera (a ciò equivalendo l'emissione di un mandato di cattura internazionale: Cass., sez. 6^, 1 ottobre 1998, Lukowsky) è subordinato dall'art. 716, comma 1, c.p.p. a due concorrenti presupposti: una situazione di "urgenza" e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, c.p.p., e cioè, oltre alla descrizione dei fatti a carico del soggetto e gli elementi sufficienti per la sua esatta identificazione, un pericolo di fuga. La situazione di urgenza non può che essere correlata al pericolo di fuga (in senso sostanzialmente analogo, Cass., sez. 6^, 21 ottobre 2003, Mitroi;
Cass., sez. 6^, 25 giugno 1999, Tepes): l'urgenza ricorre quando il pericolo non tolleri il minimo ritardo nella adozione della misura coercitiva, di norma di competenza della corte di appello dove il soggetto si trova, secondo il modulo procedimentale di cui all'art. 715 c.p.p.. Ricorrendo tali presupposti, il soggetto è privato provvisoriamente della libertà personale direttamente dalla polizia giudiziaria e l'arresto deve essere convalidato in tempi ristretti (novantasei ore dall'arresto) non dalla corte di appello ma dal presidente della corte medesima.
Il compito del presidente della corte di appello è di accertare se sussista effettivamente il presupposto della urgenza in rapporto al pericolo di fuga;
e in caso che tale accertamento sia positivo il presidente emette una ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di una misura coercitiva (art. 716, comma 3, c.p.p.). Per quello che si è precisato, se sussiste una situazione di urgenza non può non sussistere un pericolo di fuga (Cass., sez. 6^, 17 gennaio 1995, Askin). Ma non vale l'inverso: potrebbe esservi un pericolo di fuga che non sia di tale intensità da rendere configurabile una situazione di urgenza. In tale ultima evenienza il presidente della corte di appello non può convalidare l'arresto, e nemmeno emettere un provvedimento coercitivo, in quanto la sua competenza, in deroga a quella ordinaria del collegio, è strettamente legata al presupposto della validità dell'operato della polizia giudiziaria, vale a dire del ricorrere del presupposto della urgenza.
Occorre dunque che il presidente motivi specificamente in ordine non solo al pericolo di fuga ma anche alla situazione di urgenza (tra le altre, Cass., sez. 6^, 27 maggio 2003, Nadir Abdulmaguid;
Cass., sez. 6^, 3 febbraio 2000, Fiorini). Diversamente egli ha il dovere di non convalidare l'arresto e di rimettere la decisione per l'adozione di una misura coercitiva al collegio, affinché quest'ultimo valuti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, c.p.p.. Opinando diversamente si rimetterebbe all'insindacabile agere della polizia giudiziaria di investire del provvedimento coercitivo il presidente della corte di appello, il quale, come precisato, ha una competenza derogatoria: legata cioè strettamente al presupposto della urgenza.
Venendo al caso in esame, deve prendersi atto che l'ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della urgenza, essendo ivi esposte esclusivamente le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistere un (per così dire) "generico" pericolo di fuga. Nè a tale mancanza supplisce il contenuto del verbale di arresto, richiamato dalla medesima ordinanza, essendo esso completamente carente di indicazioni circa i presupposti dell'arresto.
Un simile radicale difetto di motivazione integra la violazione di legge (il solo vizio per il quale può essere adita questa Corte ex art. 719 c.p.p.), stante il disposto dell'art. 125, comma 3, c.p.p.. Detto vizio non implica però che esso non possa essere colmato a seguito di nuovo esame da parte del Presidente della Corte di appello (contra Cass., sez. 6^, 21 settembre 2004, Petrita, secondo cui, ricorrendo l'assoluto difetto di motivazione, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio): è vero che i termini fissati dall'art. 716 c.p.p. per la convalida sono perentori, ma essi sono stati nella specie rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (analogamente, secondo la costante giurisprudenza, è da dirsi con riferimento al caso di annullamento di una ordinanza del tribunale del riesame, una volta che nel giudizio a quo siano stati rispettati i termini perentori di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p.). Proprio con riferimento al limite della violazione di legge definito dall'art. 719 c.p.p., non potrebbero essere invece prese in esame le censure del ricorrente in punto di adeguatezza della motivazione sul pericolo di fuga, posta a fondamento dell'applicazione della misura coercitiva. Si tratta comunque di aspetto da ritenere assorbito nell'accoglimento del ricorso in punto di assenza di motivazione sul presupposto della urgenza.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in persona del Presidente di essa, per nuovo esame circa i presupposti dell'arresto e della conseguente misura coercitiva adottata ex art. 716, comma 3, c.p.p.. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005