Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 40494
CASS
Sentenza 3 ottobre 2005

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In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per il difetto di motivazione del provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, emesso a norma dell'articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen., non impedisce un nuovo esame da parte del Presidente della Corte di appello, quando i termini perentori fissati per la convalida siano stati rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di convalida in quanto del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto dell'urgenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 40494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40494
    Data del deposito : 3 ottobre 2005

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