Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15620 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t LA CORTE S PRAM1 5620703 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 13632/99 on. 31780 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cr Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IA, AN IR, RC RE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO N. 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, " presso rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE 2003 2544 FABIANI, VINCENZO GORGA, LUIGI РІССІОТТО, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato 192/1998 [999999/99] del Tribunale di avversO la sentenza n. FERRARA, depositata il 15/07/98 R.G.N. 2368/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 13632 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Ferrara, SI VI ed altre lavoratrici deducevano di essere dipendenti dalla cooperativa Cir con contratto di lavoro a tempo parziale ex art. 5 della legge n. 863 del 1984, contratto che prevedeva prestazioni per la durata di ciascun anno scolastico, per svolgere attività di mensa e simili e, premesso che nei periodi non lavorati erano iscritte nelle liste di collocamento, chiedevano che l'Inps fosse condannato al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Alcune lavoratrici, per le quali l'indennità era stata pagata, chiedevano che fosse dichiarata la relativa irripetibilità. Il pretore con la sentenza n. 260 del 1997, accoglieva le domande, così come formulate. Contro la sentenza l'Inps proponeva appello, dolendosi del fatto che il pretore aveva erroneamente equiparato la situazione dei lavoratori part time, in cui la limitazione dell'attività lavorativa è riferibile alla previsione contrattuale, a quella dei lavoratori subordinati che lavorano annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi, a seguito della oggettiva occasionalità o stagionalità della prestazione. Il tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 192 del 1998, accoglieva l'appello, riformando la sentenza di primo grado e negando il diritto dei lavoratori alla prestazione. Avverso la sentenza le lavoratrici SI VI, AC DA e CH OR hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 del 1994, nonché dell'art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con la legge n. 160 del 1988, nonché vizi di motivazione sub specie di motivazione insufficiente, deducendo in sintesi che nei periodi di disoccupazione spetta l'indennità di disoccupazione, sulla base della sentenza n. 160 del 1974, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che la disoccupazione conseguente al periodo di sosta o di stagione morta non può ritenersi volontaria per i lavoratori in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato un certo tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo solo successivamente, se ed in quanto il lavoratore non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione. Il ricorso è infondato. La questione è stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza 1732 del 2003, alla cui articolata motivazione si rinvia, dopo aver dato atto del contrasto insorto nella Sezione Lavoro della Corte circa l'interpretazione della normativa esistente in subiecta materia, hanno ritenuto che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua, come nella specie, dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente, e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale, aggiunge la sentenza delle S.U., è rilevabile dalla espressione lavoratori disponibili a cc svolgere... contenuta nell'art. 5, comma 1, della " 2 legge n. 726 del 1984.. Le Sezioni Unite hanno preso in esame anche le problematiche derivanti dalla similitudine della fattispecie in esame con le lavorazioni stagionali 2 (pagg. 17 e 18), ritenendo tuttavia di escludere che possa pervenirsi a conclusioni identiche. Ne segue che il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 30 aprile 2003 Bu J uve Il Cons. est. Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria * 7 OTT. 2003 IL CANOZZLERE 3