Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DI AMATO GI - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM NA, NO IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAMSCI 35, presso l'avvocato MANILO FRANCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO DONATI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OY IC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO GENTILESCHI, giusta procura in calce al ricorso per Cassazione;
- controricorrente -
contro
AR ER, elettivamente domiciliato in ROMANIA A. TORLONIA 4/B, presso l'avvocato RAFFAELE SALATO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO AR, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO ROCCA DI CERBAIA SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 612/00 del Tribunale di PRATO, depositata il 24/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2003 dal Consigliere Dott. DI AMATO GI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IV VA ed LI CE e la s.r.l. Filatura Rocca di Cerbaia con citazione del 1^ marzo 1996 convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Prato, TO SA, già curatore del fallimento di GI CE, titolare della ditta Filatura a pettine "Il sole", chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti al fatto di avere riconosciuto alla s.r.l. UR Filati, che aveva gestito uno stabilimento produttivo acquisito al fallimento, un credito di lire 25.266.910, anziché (come era stato poi accertato) di lire 2.500.000, per spese di riparazione del tetto, con un conseguente minore incasso, in virtù delle compensazioni effettuate, di lire 22.766.910. Gli attori, in particolare, esponevano che, quali eredi di GI CE, avevano proposto ai creditori del fallito un concordato fallimentare garantito dalla s.r.l. Filatura Rocca di Cerbaia;
che il concordato era stato adempiuto;
che essi, in virtù del minore incasso, dovuto a negligenza del curatore nella valutazione della documentazione offerta, avevano subito un danno che non era stato eliminato con la vittoriosa azione proposta nei confronti della s.r.l. UR Filati, che era risultata priva di mezzi per adempiere. Il convenuto si costituiva contestando sia di avere agito con negligenza, sia il nesso causale tra la sua condotta ed il danno, non essendo dimostrato che la soc. UR avrebbe effettivamente pagato il di più dovuto se egli avesse preteso il maggiore credito spettante al fallimento. In ogni caso il convenuto chiamava in garanzia il Lloyd Adriatico s.p.a., assicuratore della sua responsabilità civile.
Con sentenza del 3 agosto 1998 il Pretore di Prato rigettava la domanda. Avverso detta sentenza IV VA ed LI CE proponevano appello che il Tribunale di Prato, con sentenza del 24 luglio 2000, rigettava osservando, per quanto qui ancora interessa, che: 1) il nesso causale tra la condotta del soggetto agente e l'evento dannoso che in quella trova il suo antecedente necessario viene neutralizzato dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sè a determinare l'evento dannoso;
2) nella specie l'evento dannoso era costituito non già dalla mancata percezione della somma di lire 22.766.910 dalla società UR, ma dalla definitiva perdita delle possibilità di recupero del credito;
3) da ciò conseguiva che la mancata richiesta della somma da parte del curatore non era idonea di per sè a produrre il danno, salvo che non si fosse dimostrato che tale richiesta rappresentava l'ultima occasione utile di recupero;
4) nella specie la liquidazione della società UR era iniziata ventuno mesi dopo il conguaglio effettuato dal curatore e nove mesi dopo che gli appellanti avevano richiesto alla società UR il pagamento dei canoni non corrisposti per effetto dell'indebito aumento delle spese di riparazione del tetto, mentre alla data della condotta contestata al SA non sussistevano elementi per ritenere che quello fosse l'ultimo momento utile di esazione del credito;
5) pertanto, non sussisteva il necessario nesso di causalità tra la condotta del SA e la definitiva perdita delle possibilità di recupero del credito non preteso in sede di conguaglio.
Avverso detta sentenza IV VA ed LI CE propongono ricorso per Cassazione, illustrato anche con memoria. TO SA ed il Lloyd Adriatico s.p.a. resistono con controricorso. Il fallimento della s.r.l. Rocca di Cerbaia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione all'art. 38 l. fall., nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente l'evento dannoso era stato individuato nella definitiva perdita del credito e non nell'indebito rimborso che la soc. UR, in relazione alla pretesa spesa sostenuta per la riparazione del tetto, aveva conseguito in occasione dei conteggi del dare e dell'avere accettati dalle parti;
infatti, proprio l'indebito rimborso aveva cagionato una minore disponibilità di risorse per l'adempimento del concordato fallimentare. In particolare, il danno in questione era stato causato dalle concorrenti condotte della soc. UR, che aveva prodotto fatture non pertinenti per sorreggere la propria richiesta, e del curatore che aveva omesso i necessari controlli della documentazione. Pertanto, entrambi erano tenuti in solido al risarcimento del danno. La censura e inammissibile in quanto con essa la pretesa al risarcimento dei danni viene fondata per la prima volta, inammissibilmente in questa sede, non sulla mancata riscossione del credito vantato dalla procedura nei confronti della s.r.l. UR Filati a titolo di canoni, ma sulla indebita estinzione del credito pretestuosamente vantato dalla s.r.l. UR Filati attraverso la compensazione con il credito reale vantato nei confronti della stessa. Pertanto, anche se il petitum immediato resta lo stesso, la causa petendi viene modificata e non consiste più nell'addebito di avere omesso di riscuotere un credito, ma nell'addebito di avere estinto un credito inesistente. La rilevata inammissibilità assorbe ogni considerazione sulla circostanza che nella prospettazione del ricorrente l'indebita estinzione del credito comunque non avrebbe avuto luogo con un esborso di denaro, cui correlare una diminuzione delle attività disponibili, ma con una compensazione cui correlare pur sempre la mancata riscossione del credito, presa appunto in considerazione dalla Corte di merito.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spesa di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004