Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
In tema di disciplina igienica degli alimenti, non possono essere inclusi nel fascicolo del dibattimento e utilizzati come elementi di prova i risultati di analisi dei campioni prelevati, le quali siano state eseguite senza il previo avviso ai soggetti interessati a norma dell'art. 223 disp.att. cod.proc.pen., qualora la nullità sia stata tempestivamente eccepita nella fase delle indagini preliminari. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano stati inclusi nel fascicolo del dibattimento i risultati di analisi effettuate dopo aver dato avviso solo al titolare della ditta di distribuzione, dove gli alimenti erano stati rinvenuti, e non al titolare della ditta di produzione degli stessi, immediatamente individuabile sulla base delle fatture esibite al momento del prelevamento dei campioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19253 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
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1 92 53/05 721 Sent. N. N. 34367/2004 Reg. Gen. 8 P.U. del 13.4.2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Giuseppe Savignano 66 Carlo Grillo Consigliere
DEPOSITATA 66 Alfredo Maria Lombardi
IN A 66 Mario Gentile Ы
20 MMS 2005 66 Aldo Fiale
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ha pronunciato la seguente:
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IL FUNZIONARIA DI CANCELLERIA
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dott. Posila Donati
SENTENZA
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Sul ricorso proposto dall'Avv. NI Ubaldo Milana, difensore di fiducia di Lo UT NI
IO, n. a Catania il 30.11.1957, avverso la sentenza in data 26.1.2004 del Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Giarre, con la quale venne condannato alla pena € 15.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 5 lett. h) della L. n. 283/1962.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Udito il difensore, Avv. NI Ubaldo Milana, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha affermato la colpevolezza di Lo UT NI IO in ordine al reato di cui all'art. 5 lett. h) della L. n.
283/1962, ascrittogli perché, in qualità di rappresentante legale della Ortofrutta Ionica S.r.l., distribuiva per il consumo melanzane, per il complessivo quantitativo di 12 kg., contenenti residui di prodotti utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante o delle sostanze alimentari immagazzinate, e specificamente DDT, vietato in quanto tossico per l'uomo.
La sentenza ha fondato l'affermazione della colpevolezza dell'imputato sul risultato delle analisi eseguite sulle melanzane esposte in vendita nel supermercato gestito da tale Intelisano Libera, nonché sul rilievo della vendita delle predette melanzane da parte della società della quale è rappresentante legale il Lo UT, accertato mediante la fatturazione del corrispondente acquisto esibito dalla Intelisano, mentre ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere la responsabilità dell'imputato, la circostanza che quest'ultimo aveva, a sua volta, acquistato i prodotti ortofrutticoli rivenduti al supermercato da altra ditta del settore.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, unitamente alla sentenza, l'ordinanza dibattimentale in data 6.2.2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento delle analisi effettuate dalla USL di Messina per violazione degli art. 223 disp. di att. c.p.p. in relazione agli art. 431 e 491 dello stesso codice.
Il ricorrente, premesso che al Lo UT non è stato mai dato avviso del giorno e del luogo delle analisi, osserva che il giudice di merito ha rigettato la richiesta di espunzione delle stesse dal fascicolo del dibattimento, osservando che al momento della effettuazione delle analisi doveva considerarsi interessato solo il titolare della rivendita dei prodotti ortofrutticoli.
Si deduce, quindi, che tale motivazione è errata, in quanto la Intelisano aveva dichiarato ai verbalizzanti che le melanzane erano state acquistate dalla ditta Ortofrutta Ionica di Giarre all'atto della campionatura, producendo la relativa fattura.
Si deduce inoltre che la citata fattura risaliva a sei giorni prima dell'accertamento, mentre le cassette nelle quali erano riposte le melanzane non recavano alcuna dicitura, in violazione delle prescrizioni di cui al D.M.
2.6.1992 n. 339. Si aggiunge che, pertanto, non vi era certezza in ordine alla coincidenze tra le melanzane esposte in vendita dalla Intelisano e quelle acquistate dalla
Ortofrutticola Ionica e che l'analisi non ha, comunque, consentito di accertare se la irrorazione del prodotto fosse stata eseguita dalla predetta società venditrice o dall'ultimo rivenditore del prodotto ortofrutticolo per assicurarne la conservazione, non essendo stato approfondito l'esame del DDT esistente sulla buccia o contenuto nella polpa delle melanzane, al fine di verificare se l'operazione di irrorazione del prodotto fosse stata effettuata di recente.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'errata applicazione delle medesime disposizioni di legge e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, deducendo che all'udienza 16.5.2003 era stata chiesta la revoca della precedente ordinanza, che aveva respinto la richiesta di espunzione delle analisi dal fascicolo del dibattimento, ma che il giudice ha omesso di pronunciarsi sul punto, pur essendosi riservato di decidere in proposito. th
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Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 148 e 223 disp. att. c.p.p., 431 e 491 dello stesso codice, dell'art. 5 della L. n. 283/1962 e 12 del
D.M.
2.6.1992 n. 339, nonché la carenza di motivazione della sentenza.
Si deduce, in sintesi, che il giudice di merito ha illogicamente affermato la colpevolezza dello imputato, malgrado la inutilizzabilità delle analisi effettuate sui campioni di melanzane rinvenute nel supermercato di cui è titolare la Intelisano. Sul punto si osserva inoltre che attraverso la deposizione testimoniale del chimico, che ha eseguito le analisi, non è stato possibile accertare se l'irrorazione delle melanzane con il DDT fosse stata eseguita prima dell'acquisto del prodotto ortofrutticolo da parte della Intelisano o la predetta sostanza fosse stata "soffiata" sulle melanzane successivamente dalla titolare del supermercato;
che, secondo la deposizione dei verbalizzanti, la cassetta, in cui furono rinvenute le melanzane, non recava alcuna etichetta, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.M.
2.6.1992 n. 339, di talché doveva escludersi la coincidenza delle melanzane esposte in vendita in data 10.1.2001 nel supermercato con quelle vendute dal Lo
UT in data 4.1.2001; che l'imputato inoltre ha provato di avere acquistato in data 3.1.2001 da altra ditta del settore le melanzane rivendute in data 4.1.2001, di talché non avrebbe avuto ragione di irrorare il prodotto ortofrutticolo con l'insetticida, né la possibilità di rendersi conto della presenza di quest'ultimo, con la conseguente carenza ed illogicità della motivazione della sentenza sui punti indicati.
Con il quarto mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione delle citate disposizioni di legge, nonché dell'art. 62 bis c.p. e la carenza di motivazione della sentenza.
Si deduce che il giudice di merito ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche mediante il generico riferimento alla gravità del reato, senza tener conto della circostanza che l'imputato è incensurato e che il reato di cui si tratta è una contravvenzione, peraltro avente ad oggetto un modesto quantitativo di prodotti alimentari.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia, infine, per violazione dell'art. 133 c.p. e carenza di motivazione, la misura della pena inflitta, deducendo che il giudice di merito non ha tenuto conto della effettiva entità del fatto e del grado della colpa attribuibile all'imputato ai fini di tale determinazione.
Con memoria difensiva, depositata in data 18.3.2005, il ricorrente ha illustrato ulteriormente, con analoghe argomentazioni, i motivi di cui al ricorso.
Il ricorso è fondato.
E' noto che con pronuncia, peraltro risalente nel tempo (sentenza n. 179 del 10.11.1971), la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, co. 3, della L. n. 283/62 nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito delle analisi a tutti coloro che, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, risultino indiziati di reato, al fine di consentire agli stessi di chiedere la revisione delle analisi.
3 Questa Corte, inoltre, ha reiteratamente affermato, sia pure con riferimento alle analisi non ripetibili, che non possono essere utilizzati come elementi di prova, in quanto non suscettibili di acquisizione al fascicolo del dibattimento, i risultati di analisi eseguite senza il previo avviso all'interessato a norma dell'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
(sez. III, 199300592, Urzi, riv. 193462; conf. sez. III, 199405310, Elena ed altri, riv. 197450)
Orbene, emerge dalla stessa sentenza impugnata e, in ogni caso dall'esame degli atti, che questa
Corte ha l'obbligo di controllare allorché vengano denunciati vizi procedurali, che già al momento del prelevamento dei campioni di melanzane da parte della polizia giudiziaria la Intelisano ebbe a riferire ai verbalizzanti di avere acquistato il prodotto ortofrutticolo dalla ditta di cui è titolare il Lo
UT, esibendo la relativa fatturazione.
Il giudice di merito, pertanto, ha affermato erroneamente che al momento della effettuazioni delle analisi risultava interessata all'esito delle stesse la sola Intelisano, emergendo, invece, dalle risultanze processuali che doveva ritenersi indiziato della commissione del reato anche il Lo UT, con la conseguenza che allo stesso doveva essere dato avviso delle predette analisi ai sensi delle disposizioni citate.
Emerge, invece, dagli atti che tutto l'accertamento tecnico risulta essersi svolto nei confronti della
Intelisano e, all'esito dello stesso, a distanza di tempo, è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti detto UT, con evidente violazione del diritto di difesa spettante a quest'ultimo.
I risultati delle analisi eseguite sui campioni di melanzane, pertanto, dovevano essere espunti dal fascicolo del dibattimento a carico del Lo UT, in accoglimento della relativa eccezione, peraltro tempestivamente formulata nella fase degli atti preliminari.
L'accoglimento del primo motivo di gravame risulta assorbente delle ulteriori censure del ricorrente, essendo fondata l'affermazione della colpevolezza dell'imputato essenzialmente sul predetto accertamento tecnico, allo stato non utilizzabile.
Peraltro, le ulteriori censure neppure risultano prive di fondamento in punto di carenza di motivazione della sentenza circa la identificazione, con i necessari requisiti di certezza, delle melanzane vendute dal Lo UT con quelle sottoposte ad analisi e circa gli altri elementi atti a configurare la responsabilità dell'imputato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli esposti rilievi.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 13.4.2005
IL PRESIDENTE
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