Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15767 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto equa riparazione SEZIONE PRIMA CIVILE 89/2001ex L. n. ५ Composta dagli Ill.mi 1 57 67 / 03 Dott. Giovanni Presidente 14859/02 32180 Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron. - Rep. 4136 Dott. Mario Rosario MORELLI -> Consigliere - Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere Ud. 01/04/03 - - Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 85362 sul ricorso proposto da: ROMA, VIA DI MARIA ROCCO, elettivamente domiciliato in ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 824 avvers0 il decreto della Corte d'Appello di ROMA, -1- depositato il 21/01/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica قلم udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
5 -2- Di IA Svolgimento del processo 3 CO Di IA, in data 27 ottobre 1999, propose ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.), con sede in Strasburgo, lamentando l'eccessiva durata di un giudizio civile nel quale era parte, che a suo avviso si era protratto per un tempo non conforme al dettato dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata in Italia a seguito della legge 4 agosto 1955, n. 848. Successivamente, entrata in vigore in Italia la legge 24 marzo 2001 n. 89, il ricorrente adì la Corte di appello di Roma, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad un'equa riparazione in relazione alla durata del detto giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla maggiorazione della pensione per i propri familiari a carico (assegni familiari). Il processo in questione, promosso davanti alla sezione lavoro della pretura di Benevento in data 15 novembre 1994, si era concluso nel giugno dell'anno 2001 con sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere (con compensazione delle spese). Il Di IA, esposte le vicende della controversia, pose in rilievo la natura previdenziale di questa e la violazione delle norme di rito che ne regolavano la durata. Chiese, quindi, la condanna del Ministero della giustizia al risarcimento del danno, quantificato in 4 lire 16.000.000=. Instaurato il contraddittorio, il Ministero si costituì resistendo alla domanda. La Corte di appello di Roma, con decreto depositato il 21 gennaio 2002, respinse il ricorso e condannò il Di IA al pagamento delle spese del procedimento. La Corte territoriale - premesso che la sentenza pronunziata dal Pretore di Benevento, a conclusione del giudizio in relazione al quale era chiesta l'equa riparazione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda del Di IA per avvenuto pagamento della maggiorazione pensionistica richiesta - osservò che tale rilievo assorbiva ogni indagine ulteriore, perché l'avvenuta soluzione stragiudiziale della controversia (in epoca non risultante dagli atti, ma comunque anteriore all'11 ottobre 1999, in quanto la circostanza era stata ammessa dal difensore del medesimo ricorrente nell'udienza tenutasi in quella data) escludeva che fosse configurabile a carico del detto Di IA un qualsiasi pregiudizio connesso alla asserita non ragionevole durata del processo. La Corte di merito, ritenuto che non vi fosse prova di un danno patrimoniale, ritenne altresì non ravvisabile "in difetto di specifiche allegazioni e considerato il descritto esito del giudizio" un danno non patrimoniale, in assenza di elementi idonei a ! condurre al convincimento, sia pur presuntivo, che l'attesa della 5 pronunzia del pretore avesse determinato ansia o preoccupazione nell'istante, che aveva superato ogni ragione di contrasto con l'INPS. La Corte aggiunse che i rinvii successivi all'ottobre 1999 erano stati determinati dall'esigenza d'individuare l'epoca dell'avvenuto pagamento della prestazione, cioè una circostanza che lo stesso interessato avrebbe ben potuto fornire. Contro la suddetta sentenza, CO Di IA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente premette: a) che il ricorso al giudice del lavoro di Benevento fu depositato il 15 novembre 1994, mentre la prima udienza di discussione fu fissata all'11 giugno 1997 (in violazione dell'art. 415, 3° comma, c.p.c.); b) che all'udienza dell'11 giugno 1997 il processo fu "congelato" e poi rinviato di ufficio al 3 dicembre 1998, in contrasto col disposto dell'art. 420 (12°comma) c.p.c.; c) che tale udienza fu ancora rinviata d'ufficio al 1 giugno 1999 e, poi, al 7 ottobre 1999, sempre in violazione della norma da ultimo citata;
d) che all'udienza dell'11 ottobre 1999 (data della prima udienza, in quanto le precedenti erano state sempre rinviate d'ufficio), poiché i difensori dell'istituto previdenziale avevano eccepito nella comparsa di costituzione che 6 la prestazione era stata liquidata, il giudice rinviò il processo al 27 giugno 2000, allo scopo di consentire ai legali dell'INPS di depositare in giudizio il relativo modello TE 08, e ciò aveva comportato un ritardo ingiustificato di circa otto mesi;
e) che erano seguiti ulteriori rinvii del pari ingiustificati, finché il giudice pronunziò la sentenza, depositata in cancelleria il 26 giugno 2001. Su tali presupposti, e ritenendo che la causa avesse subito un ritardo ingiustificato di 4 anni e 9 mesi, il ricorrente aggiunge: 1) che la prestazione previdenziale (assegni familiari) era stata versata dall'INPS soltanto a seguito dell'instaurazione del relativo processo, che certamente non era stato inutile perché senza di esso la prestazione non sarebbe stata pagata;
2) che in detto processo la prima udienza effettiva era stata tenuta soltanto cinque anni dopo il deposito del ricorso;
3) che in sede di comparizione personale il ricorrente aveva dichiarato che la prestazione previdenziale era stata liquidata "solo successivamente all'instaurazione del relativo giudizio" e ad onta di ciò il giudice aveva compensato le spese di causa;
4) che il decreto impugnato non aveva tenuto alcun conto dell'estrema semplicità della controversia. Ciò posto, il ricorrente, col primo mezzo di cassazione, denunzia "violazione e falsa applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana del 4 agosto 1955 n. 848) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". ALe norme della Convenzione europea e dei protocolli addizionali non avrebbero efficacia meramente programmatica, ma imporrebbero agli Stati contraenti (tra i quali l'Italia) obblighi giuridici immediatamente vincolanti, costituendo fonti di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Una normativa ordinaria interna (compresa la legge n. 89 del 2001) non potrebbe prevalere sulla normativa convenzionale. Pertanto l'equa riparazione da determinare in caso di violazione dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, non potrebbe essere diversa rispetto a quanto la C.E.D.U. concede in ipotesi di violazione riconosciuta. "Infatti, la legge 89/2001 esplicitamente sancisce che la determinazione del danno viene effettuata a norma dell'art. 2056 c.c., nel mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non determina la liquidazione del danno al predetto limite sancito dalla legge Pinto" (così il ricorso per cassazione, pag. 9-10). Lo Stato italiano, nel ratificare la Convenzione, si sarebbe obbligato a rispettare i diritti in essa previsti ed a sottostare al giudizio della C.E.D.U., e non potrebbe sottrarsi a tali obblighi offrendo "uno pseudo rimedio interno". Peraltro, lo spirito della legge n. 89 del 2001 sarebbe stato quello d'instaurare un meccanismo riparatorio, diretto a riprodurre sul piano interno le condizioni esistenti sul piano internazionale, assicurando alla parte privata una tutela analoga a quella che potrebbe ricevere nel quadro dell'istanza internazionale. Nel caso in questione il decreto impugnato avrebbe violato i suddetti principi perché, innanzi tutto, avrebbe equiparato "illegittimamente la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla fondatezza del diritto posto a base della procedura risarcitoria azionata" (ricorso, pag. 10). Invero, esso avrebbe escluso la configurabilità di un danno a carico del ricorrente, ma tale conclusione sarebbe del tutto errata. Secondo i principi affermati dalla C.E.D.U., la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea sotto il profilo della durata ragionevole sussisterebbe ogni qualvolta una controversia civile abbia una durata eccedente il termine ragionevole, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole della controversia e indipendentemente dal danno allegato e provato. Alla stregua della giurisprudenza della Corte europea, l'istante potrebbe anche aver torto e perdere la causa, ma il danno si sarebbe verificato prescindendo dall'esito del giudizio, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 6 (par. 1) della Convenzione non sarebbe il diritto azionato davanti al giudice, bensì il diritto ad avere giustizia in termini ragionevoli, diritto leso dal trascorrere del tempo senza esito. In altre parole, si avrebbe diritto ad avere una decisione della controversia (positiva o negativa) in tempi ragionevoli. Ove ciò non accada, vi sarebbe violazione del citato art. 6 della 9 Convenzione, sicché, ai sensi dell'art. 41 di questa, alla parte lesa andrebbe accordata un'equa riparazione. Nella specie sarebbe pacifico che la durata della controversia previdenziale sia andata ben oltre la durata ragionevole, ma, ad onta di ciò, la Corte di appello avrebbe violato la Convenzione europea, non applicando i principi in essa sanciti, benché la C.E.D.U. già si sia pronunciata numerose volte in casi simili, dichiarando la responsabilità del Governo italiano quando i processi abbiano avuto una durata superiore ai tre anni. Il ricorrente, poi, richiama l'art. 13 della Convenzione e sostiene che essendo il giudizio della C.E.D.U. sussidiario rispetto al c.d. rimedio interno tale rimedio dovrebbe essere effettivo, attenendosi scrupolosamente ai parametri e alla consolidata. giurisprudenza dei Giudici di Strasburgo. Diversamente, sarebbe vanificata la protezione dei diritti umani del cittadino, a livello nazionale e internazionale. Il motivo non ha fondamento. E' vero che la legge n. 89 del 2001 va interpretata in modo da garantire una tutela effettiva sia del termine ragionevole di durata dei procedimenti (secondo la nozione di questo elaborata dalla Corte di Strasburgo), sia del diritto all'equa riparazione in caso di sua violazione. Il principio, del resto, è stato già affermato da questa Corte (cfr. Cass., 22 ottobre 2002, n. 14885, in motivazione) e deve essere qui ribadito perché coerente con le 10 disposizioni dettate dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata in forza della legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, Convenzione), e, segnatamente, con gli artt. 6 (par. 1), 13, 35, 41 di essa. Ma, proprio perché il meccanismo di tutela convenzionale riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti fondamentali, spetta in primo luogo agli Stati contraenti prevedere, nei rispettivi diritti interni, meccanismi di ricorso effettivo (cioè concreto ed efficace), che consentano di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione. Ciò il legislatore italiano ha fatto con la legge 24 marzo 2001, n. 89, costruendo un sistema di norme modellato sulle disposizioni convenzionali (oggetto, peraltro, di espresso richiamo: art. 2, comma 1, legge n. 89/2001) e strutturato in modo da utilizzare, nell'accertamento della (eventuale) violazione, parametri già elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (art. 2, comma 2, legge cit.). Pertanto la normativa di riferimento deve essere quella interna, restando altrimenti privo di contenuto e di significato il principio di sussidiarietà stabilito dalla Convenzione (artt. 13 e 35). Soltanto qualora fosse dimostrato un contrasto tra normativa interna e normativa convenzionale si porrebbe il problema concernente la prevalenza della seconda sulla prima. Ma, nella 11 fattispecie concreta in esame, il ricorrente al di là di astratte - affermazioni di principio non ha allegato alcun elemento di contrasto tra le due normative, idoneo a far ritenere che la legge n. 89 del 2001 costituisca "uno pseudo rimedio interno", limitandosi ad affermare che "la legge 89/2001 esplicitamente sancisce che la determinazione del danno viene effettuata a norma dell'art. 2056 c.c.>, nel mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non determina la liquidazione del danno al predetto limite sancito dalla legge Pinto>" (ricorso per cassazione, pag. 9-10). A tale rilievo, tuttavia, si deve replicare che l'art. 2056 c.c. non contempla un “limite" alla liquidazione del danno, bensì stabilisce i criteri generali per la valutazione dei danni, sicchè il richiamo operato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001, lungi dal porsi in contrasto con la Convenzione, dà ad essa attuazione, parametrando l'equa riparazione ai principi generali dell'ordinamento interno italiano (e quindi, semmai, attribuendo un quid pluris rispetto alla normativa convenzionale: cfr. l'art. 41 della Convenzione). Ne deriva che le doglianze della ricorrente vanno esaminate nel quadro delle disposizioni dettate dalla legge n. 89 del 2001 (al che si procederà trattando del secondo motivo). Fin da ora, peraltro, deve osservarsi che l'assunto del ricorrente - secondo cui la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la violazione del termine ragionevole sussiste anche quando il 12 giudizio, in relazione al quale detta violazione è denunziata, si sia concluso con esito negativo per la parte istante non è esatto. E' vero, infatti, che, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perché l'esito favorevole della causa non è di regola condizione di azionabilità della pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso (Cass., 7 marzo 2003, n. 3410; 24 gennaio 2003, n. 1069). Ma il decreto impugnato non ha affermato che la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione deve essere collegata alla fondatezza della domanda nel giudizio a quo, come la ricorrente sembra postulare. Il provvedimento, dopo aver posto l'accento sul fatto che la lite aveva trovato soluzione stragiudiziale (in epoca non risultante dagli atti, ma comunque anteriore all'11 ottobre 1999), ha escluso l'esistenza di qualsiasi pregiudizio per il Di IA, perché egli aveva superato ogni ragione di contrasto con l'INPS e dunque l'attesa della pronunzia del pretore (che doveva limitarsi, come si limitò, a dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento della maggiorazione pensionistica richiesta) non poteva arrecargli alcun danno neppure sotto il profilo morale. Come si vede, in questo percorso argomentativo non vi è alcun collegamento tra diritto all'equa riparazione e fondatezza della domanda azionata nel giudizio cui la durata (asserita) 13 irragionevole si riferisce. Anzi, nel caso in esame il fondamento della domanda è dato per scontato, visto che era stato riconosciuto dall'istituto obbligato ad erogare la prestazione. Il ragionamento della Corte di merito si è basato su un altro aspetto (come si vedrà di qui a poco). Il primo motivo del ricorso, dunque, deve essere respinto. Col secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Richiamato il contenuto del decreto impugnato, e il tenore dell'art. 2 (comma 2) della legge n. 89/2001, sostiene che, nel caso in esame, l'oggetto della causa non presentava alcun elemento di complessità, dovendosi soltanto accertare la sussistenza della condizioni stabilite dalla legge per dar luogo al beneficio previdenziale richiesto. Il tempo strettamente necessario per la trattazione della causa (qualora fossero state rispettate le norme del codice di rito) si sarebbe ridotto soltanto a pochi mesi. Pertanto il giudice avrebbe ben potuto dare maggiore impulso al processo, tanto più considerando che si verteva in tema di giudizio previdenziale, caratterizzato da particolari esigenze di celerità (e per il quale la giurisprudenza della C.E.D.U. prevede un termine ragionevole di due anni). 14 Il ricorrente passa poi a quantificare l'equo indennizzo che gli sarebbe spettato, rimarca che la giurispudenza della C.E.D.U. vi fa rientrare il "pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia circa l'esito del giudizio", richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la lesione dei diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare, e calcola il risarcimento (recte: l'indennizzo) per il danno non patrimoniale in euro 8.263,31 (lire 16.000.000), consistente nel dolore fisico e nel turbamento psicologico provocato dall'evento lesivo. Col terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". La Corte di appello non avrebbe motivato sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, né avrebbe espresso un'analitica motivazione circa i motivi del rigetto del ricorso, necessaria trattandosi di pronuncia su un diritto umano irrinunziabile e inviolabile, sancito dall'art. 6 (par. 1) della citata Convenzione. In presenza della violazione di detta norma, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere l'equa riparazione, prescindendo dalla prova del danno subito ed indipendentemente 15 dall'esito del giudizio di merito, mentre sul punto la Corte suddetta avrebbe trascurato di motivare. Il decreto impugnato, infine, sarebbe carente sul punto della condanna alle spese anche in relazione all'art. 34 della Convenzione (come modificata dal protocollo 11), secondo il quale le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio del diritto (all'equa riparazione). Infine, il decreto impugnato si sarebbe discostato dal principio affermato dalla giurisprudenza della C.E.D.U., che non impone al danneggiato di dare specifica dimostrazione del danno sofferto. I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati. Si deve premettere che la parte di essi relativa al quantum della pretesa indennitaria non è ammissibile in questa sede, sia perché concerne un aspetto che il decreto della Corte di appello non ha esaminato, sia perché la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo postula accertamenti e valutazioni di fatto estranei al presente giudizio di legittimità, che è un giudizio di cassazione ordinario (Cass., 22 ottobre 2002, n. 14885), soggetto ai limiti propri di questo. Ciò posto, si deve osservare che la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto, bensì relativo, e va considerata in concreto, con riferimento al singolo processo, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, mentre i parametri cronologici dalla 16elaborati giurisprudenza (della Corte europea e dei giudici nazionali) hanno valore orientativo ma non tassativo (Cass., 11 dicembre 2002, n. 17653). Il che, del resto, costituisce principio di evidenza intuitiva, ove soltanto si consideri che la suddetta nozione è ancorata a parametri fattuali (come la complessità del caso, nonché il comportamento delle parti e del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi), soggetti a valutazioni molto differenziate secondo le caratteristiche delle singole fattispecie, e quindi non suscettibili di essere collocati in schemi temporali rigidi ma, per l'appunto, soltanto in schemi orientativi. Ne discende che la valutazione operata dai giudici del merito in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudizio della Corte territoriale e non suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (Cass., 3 gennaio 2003, n. 3). Fermo quanto precede, e venendo al caso di specie, va rilevato che la Corte territoriale, come si desume agevolmente dalla motivazione che sorregge il decreto, è partita dalla considerazione (pacifica anche in questa sede) che la controversia aveva trovato soluzione stragiudiziale, in epoca non risultante dagli atti ma, comunque, anteriore all'11 ottobre 1999, in quanto la parte privata aveva ottenuto il pagamento della maggiorazione 17 pensionistica richiesta. Da ciò ha tratto la conclusione che il Di IA non aveva subito alcun danno a causa della durata (asserita non ragionevole) del processo. In particolare, non aveva subito alcun danno non patrimoniale (cui la pretesa in realtà è circoscritta, come si evince anche dalla quantificazione operata in questa sede: v. ricorso per cassazione, pag. 18 e 25), in difetto di qualsiasi elemento, sia pur presuntivo, idoneo a convincere che l'attesa della pronunzia del pretore avesse determinato ansia o preoccupazione nel ricorrente, il quale aveva superato ogni ragione di contrasto con l'INPS. La ratio di questa decisione è molto chiara: il Di IA, in sede stragiudiziale, aveva ottenuto la realizzazione del diritto da lui azionato, in quanto l'INPS gli aveva pagato la maggiorazione pensionistica richiesta. A quel punto il processo avviato per ottenere l'accertamento di quel diritto non aveva più ragion d'essere, perchè il risultato cui era finalizzato era stato già ottenuto, tant'è che la sentenza conclusiva fu di cessazione della materia del contendere. La pendenza della lite si risolveva in un fatto meramente formale, dato che il rapporto sostanziale era stato definito e la soluzione finale era scontata. Un problema di durata ragionevole non poteva porsi in relazione all'attesa della sentenza, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione già definita, sicché quell'attesa non poteva essere fonte di alcuna ansia, turbamento o preoccupazione per il ricorrente, il quale aveva ottenuto il risultato in vista del quale il processo davanti al 18 giudice del lavoro era stato intrapreso. Si tratta di un ragionamento conforme al dettato dell'art. 2, comma primo, della legge n. 89 del 2001, che attribuisce il diritto all'equa riparazione a chi ha subito un danno (patrimoniale o non patrimoniale) per effetto di violazione della Convenzione citata, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, onde si è fuori dell'ambito della previsione normativa quando nessun danno sia configurabile. E si tratta, altresì, di un percorso argomentativo ispirato ad un coerente criterio logico e sorretto da sufficiente motivazione, non censurabile in questa sede di legittimità. Il suddetto ragionamento non si sarebbe sottratto alle censure del ricorrente, se fosse risultato che il Di IA aveva visto riconosciuto il suo diritto dall'INPS in un momento tale da condurre a considerare non ragionevole la durata del processo fino a quel momento, secondo i criteri elaborati dalla C.E.D.U. e dai giudici nazionali e nel quadro delle considerazioni prima svolte. Infatti, fino al momento della composizione stragiudiziale della lite la durata del processo, se divenuta irragionevole secondo i menzionati parametri, poteva rendere configurabile un danno non patrimoniale (anche su base presuntiva), appunto perché la pendenza della lite sul rapporto sostanziale era ancora effettiva e il protrarsi ingiustificato della sua definizione (prescindendo dal 19 fondamento o meno della pretesa) ben poteva risolversi in una violazione della normativa di cui alla legge n. 89 del 2001. Ma sarebbe spettato al Di IA l'onere di dimostrare l'epoca dell'avvenuto pagamento della prestazione, trattandosi di un fatto costitutivo del vantato diritto all'equa riparazione (art. 2697, primo comma, c.c.). La circostanza, invece, non risulta dagli atti, come il decreto impugnato ha accertato, ritenendo quindi correttamente che la prova dell'asserito fatto lesivo non fosse stata raggiunta. Quanto alla censura, mossa al decreto impugnato per aver condannato il Di IA al pagamento delle spese processuali, si deve osservare che al riguardo non occorreva alcuna espressa motivazione, perché la Corte territoriale si è limitata ad applicare il generale principio della soccombenza. E il richiamo all'art. 34 della Convenzione, come modificata dal protocollo 11, non è pertinente, perché l'impegno a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto implica che lo Stato contraente debba assicurare un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto medesimo, quando esso sussiste, ma non postula certo che la parte -– la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento - debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. 1 Il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al 20 pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.000//00= (mille) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, liquidate nei modi di legge. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente 1- B As trofiend port. IL CANCELLIERE Domenico Marsali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositato in Cancelleria il 22 OTT. 2003 Si attesta la registrazione a debito presso IL CANCELLIERE l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 5.14.03 al n. 6040 Mod. 9 Art. 6040 Camp. (€ 180,76) apposta in carce alla copia autentica (art. 278 T.U.потраdel 30/6/2002) for