Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . 3 S T I . R G N A E ' R 7 L 6 L 0 7/02 9 A E I TA L I AN A R E P UB B LICA 1 D - D 5 I - E 3 S T POPOLO ITALIANO IN NOME N N E E E G S S SUPREMA DI CASSAZIONE™ oggetto G LA C E I " E A L sezione civile dispositivo letto in composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: udienza e diritto di dr. Rosario De Musis Presidente difesa delle parti. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 13731/99 dr. Mario Adamo Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron. 4337 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 15.11.2001 S E NT E N ZA su ricorso iscritto al n 13731 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA NO US, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mancinelli n. 106, presso l'avv. Franco Natic- chioni e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bellucci di Vallo della Lucania, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
Salerno1) E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI, 2) PREFETTURA DI SALERNO, in persona del prefetto p.t. INTIMATI 2326 2001 2 avverso la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania n. 7 del 10 aprile - 18 maggio 1998. Udita, all'udienza del 15 novembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 maggio 1998, il Pretore di Vallo della Lucania, compensando le spese di causa, ha ac- colto parzialmente l'opposizione di SE UM alla cartella esattoriale dell'E.T.R. - Esazione Tri- buti di Salerno, con iscrizione a ruolo della somma di £. 7.446.807, per più violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), avendo rilevato che dei sette verbali regolarmente notificati, inviati dalla Prefettura di Salerno e titolo a base della pretesa esattoriale, cinque comportavano sanzioni riducibili alla metà del massimo e che l'importo della cartella poteva quindi essere diminuito a £.
4.220.364. Con l'opposizione lo UM aveva dedotto che alcuna contestazione gli era stata notificata e, in data 20 aprile 1998, "la causa veniva decisa come da disposi- tivo letto e pubblicato in udienza" (la frase virgo- lettata é ripresa dalla sentenza pretorile). Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricor- 3 - so lo UM con un motivo articolato in due punti. L'E.T.R. e la Prefettura di Salerno non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 per la parte in cui prevede la lettura del dispositivo in udienza, perchè il pretore ha falsamente attestato, a verbale e nella sentenza, di avere dato lettura del dispositivo all'udienza del 20 aprile 1998, circostanza smentita dalla valutazione da lui operata dei documenti depositati dalla Prefet- tura successivamente, cioè il 27 aprile 1998, senza la quale non poteva rilevare la regolare notifica di al- cune delle contestazioni, per le quali soltanto aveva ridotto la misura delle sanzioni. L'uso nella decisione di documenti pervenuti dopo l'u- dienza di discussione ha violato comunque il diritto alla difesa del ricorrente e il contraddittorio, non avendo lo UM potuto svolgere rilievi sui docu- menti dei quali non aveva avuto conoscenza;
pur es- sendo ordinatorio il termine per il deposito degli atti per l'autorità che ha inflitto le sanzioni, il ritardo della produzione, oltre l'udienza di dicus- sione, non poteva determinare che l'accoglimento del- l'opposizione. 4 1.1. Il motivo é inammissibile per la parte nella qua- le denuncia che falsamente il pretore, in sentenza e nel processo verbale d'udienza, ha affermato di avere letto in quest'ultima il dispositivo;
solo la querela di falso del verbale di udienza, per l'attestazione in esso contenuta che "il Pretore decide come da separato dispositivo di cui si dà lettura a fine udienza" e per la data di detto dispositivo allegato a verbale, pote- va consentire la denuncia in sede di legittimità della violazione di legge prospettata. L'esame del motivo, in assenza della querela di falso e dell'esito della stessa, é precluso e per tale pro- filo il ricorso é inammissibile. L'impugnatione é invece fondata per la denunciata vio- lazione del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo il pretore valutato nella sentenza le notifiche dei verbali di contestazione all'opponente, depositate dalla Prefettura dopo l'udienza di discussione del 20 aprile 1998, senza che il ricorrente abbia potuto e- saminare gli atti ed eventualmente contestarli. La deduzione d'una violazione di norme processuali per disapplicazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 e 360 n. 4 c.p.c., consente alla Corte di e- saminare il fascicolo di ufficio e gli atti del proce- dimento;
si rileva da questi che in data 18 aprile - 5 - 1998, prima dell'udienza di discussione, é giunta al pretore una richiesta di rinvio della prefettura del termine fissato per il deposito della documentazione a base della pretesa esattoriale, in ragione del ri- tardo con cui era stata comunicata all'istante la di- sposizione dell'autorità giudiziaria che ordinava tale produzione e che effettivamente solo in data successi- va all'udienza di discussione, il 27 aprile 1998, fu- ronoi depositati i documenti di cui sopra dei quali il pretore ha tenuto conto, così riconoscendo la regola- rità del deposito tardivo, ma violando il diritto alla difesa dello UM che tali atti non conosceva. Violato il diritto di difesa dell'opponente che non ha potuto replicare ai documenti di controparte, solo la cassazione della sentenza consente di ripristinare, in sede di rinvio, il contraddittorio tra le parti e la loro uguaglianza formale nel processo (così, tra molte, le recenti Cass. 4 aprile 2001 n. 4986, 24 maggio 2000 n. 6808, 5 ottobre 1999 n. 11050, 6 febbraio 1992 n. 1319); la natura non perentoria del termine fissato dal pretore per il deposito dei documenti, rilevata dallo stesso ricorso e affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra molte Cass. 17 gennaio 1998 n. 373, 3 giugno 1997 n. 5831, 28 febbraio 1996 n. 1572, 6 agosto 1992 n. 9310) avrebbe consentito il rinvio - 6.- domandato dalla prefettura per depositare i suoi atti, e il contraddittorio violato va quindi ripristinato, non potendosi rigettare l'opposizione per detto ritar- do come invece chiede il ricorrente. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa deve rimettersi al Tribunale di Vallo della Lu- cania, perchè decida sull'opposizione, tenendo conto dei documenti depositati dall'opposta e delle
contro
- deduzioni eventuali dell'opponente in ordine ad essi, e provvedendo a disciplinare le spese anche del giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania, anche per le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Il presidente Rozario be MunisПорто I fon iglieigliere e stensore ی IL CANCELLIERE Marie Amazo Maria Di NuZZO DEPOSITATA IN CANCELLFRI E A N L O L I Oggi, 13 FEB 2007 E Z D A " R 7 9 1 T . 3 IL CANCELLIERE S T I . R G Maria Di Nuzzo N A E ' R 7 L 6 L 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T N N E E E G S S G E I E " A L