Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge.
- ricorrente -
M.Z.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. Antonio Famiglietti del Foro di Genova, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Sant'Andrea della Valle n. 3, nello studio dell'Avv. Maria Alessandra Cova.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 905 pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, Sez. 1^ Civile, il 4-11-1998, depositata il 5-11-1998;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 29-09-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16-07-1992, la società adiva il Tribunale di Genova al fine di ottenere la condanna della convenuta Amministrazione Finanziaria, al rimborso delle somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal n. 75 lett. A) della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, denunciando il contrasto della normativa nazionale con la direttiva comunitaria n. 335/69 del 17 luglio 1969. Costituendosi l'Amministrazione eccepiva l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma, l'improponibilità dell'azione per non essere stata preventivamente esperita la procedura amministrativa, l'intervenuta decadenza per i versamenti anteriori al triennio, e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa nel merito.
L'adito Tribunale con sentenza 21-10-1993/15-02-1994, condannava l'Amministrazione al rimborso degli importi pagati per complessive L. 10.000.000 oltre interessi di legge a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
In accoglimento per quanto di ragione, dell'appello proposto dall'Amministrazione, i giudici di secondo grado, in parziale riforma della decisione di prime cure, rideterminavano il rimborso nella somma di L. 7.000.000, riconoscendo la decadenza della società dal diritto al rimborso per l'annualità 1998, e confermavano, per il resto, l'impugnata sentenza.
Con ricorso notificato il 29-04-1999 ed affidato a due mezzi, l'Amministrazione ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
L'intimata società, con controricorso notificato il 4-06-1999, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Procuratore Generale con richiesta 5 maggio 2003, ha chiesto rigettarsi il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 C.p.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia nell'ordine:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della Legge 23-12- 1998 n. 448.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 11 Legge n. 448/98 - Difetto di motivazione.
Evidenzia che in applicazione della citata normativa dall'importo, eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alla Società, andrebbero, in ogni caso, detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, con il contenimento della misura degli interessi al 2,5% dalla data della domanda di rimborso e l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi. Le questioni poste dal ricorso in esame vanno risolte alla stregua delle disposizioni del complesso normativo di riferimento e dei principi giuridici, già affermati da questa Corte e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, secondo cui:
a) "l'art. 10 della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva". b) Tali tasse non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. c) della citata direttiva allorquando le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali esse vengono riscosse, abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che non vengono restituiti a coloro che li abbiano versati;
c) Non ricorrendo tali circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità, tenuto conto delle peculiarità proprie del tipo di società;
d) Non contrasta con il diritto comunitario la previsione che lo stato membro opponga alle azioni di ripetizione di tributi, riscossi in violazione di norme comunitarie, un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purché tale termine decadenziale si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale;
e) Contrastano con il diritto comunitario le disposizioni con cui lo Stato membro subordini la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, a specifiche condizioni che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali disposizioni, alla restituzione del tributo di che trattasi;
(Corte Giustizia C.E., 10 settembre 2002, CASER s.p.a. + PRISCO s.r.l. c/ Ministero Finanze;
Cass. SS.U.U. n. 3458/1996; Cass. n. 7176/1999);
f) La data di presentazione della domanda di rimborso all'Amministrazione Finanziaria coincide, nel caso di invio a mezzo del servizio postale, con quella di spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione. (Cass. n. 11463/2001; 11362/2001; 1691/2000; 11973/1999). In applicazione di tali condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, la prospettata censura deve ritenersi infondata, giacché la detrazione, dall'importo spettante quale rimborso, delle somme previste come dovute, ex art. 11 Legge n. 448/1998, per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, si pone in evidente contrasto con la disciplina comunitaria. La disposizione dell'art. 11 L. n. 448/1998, adottata per disciplinare retroattivamente la restituzione dello tasse di concessione riscosse nel periodo 1985-1992, non appare, infatti, compatibile con gli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE, e con il condiviso orientamento, formatosi in esito al complesso processo di elaborazione giurisprudenziale, e di cui costituiscono espressione i principi sub. a)= b) e c), essendo vietata l'imposizione retroattiva delle tasse in questione e dovendosi escludere il relativo carattere remunerativo;
circostanza che giustificherebbe l'imposizione, ma che, in ipotesi, resta esclusa, per un verso, dal fatto che non risultano calcolate in base al solo costo delle formalità e, sotto altro profilo, in quanto, per le iscrizioni che danno causa alla pretesa fiscale, l'Amministrazione ha già riscosso tributi che non risultano restituiti.
Peraltro la statuizione in ordine al tasso ed alla decorrenza degli interessi appare coerente con il principio anzi richiamato sub. e) dal momento che gli artt. 1 e 5 della Legge 26-01-1961 n. 29 e successive modifiche disciplinano, in via generale, la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione al contribuente per tasse ed imposte indirettamente versate, prevedendo condizioni complessivamente più favorevoli di quelle stabilite dalla normativa sopravvenuta.
Il ricorso va, dunque, rigettato per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate, in favore della controricorrente, in Euro seicento, di cui Euro cinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del presente giudizio in ragione di Euro seicento, di cui Euro cento per spese vive.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004