Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Non costituisce vizio di nullità ex art. 525 cod. proc. pen. il fatto che all'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel corso del dibattimento, partecipi un giudice diverso da quello componente del collegio che ha emesso la sentenza di condanna; la possibilità di pronunziarsi anche sulla misura custodiale ai sensi dell'art. 307, comma secondo cod. proc. pen. deve essere intesa, infatti, nel senso che si tratti di medesimo ufficio e non nel senso di medesimo giudice quale persona fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giovanni - Consigliere - N. 1777
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 29888/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NT ON, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Bari in data 7.6/11.6.2004;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
De AN NT, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Francesco Maria Colonna, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 7.6/11.6.2004, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal medesimo indagato, confermando l'ordinanza del 6.5.04 emessa dalla Corte d'Assise di Bari, con la quale veniva disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto (imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Con un unico motivo di ricorso il difensore del prevenuto deduce la violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 275 c. 1 bis e 307 c. 2 lett. b), assumendo che il giudice del riesame avrebbe motivato in modo formalmente copioso ma realmente insussistente. La difesa infatti in sede di richiesta di riesame aveva sollevato il problema inerente l'errata interpretazione da parte della Corte d'Assise di una sentenza della Cassazione, afferente al principio di ammissibilità del provvedimento di custodia a seguito di condanna, quando ricorra il pericolo di fuga. Quest'ultimo pur non dovendo necessariamente essere in itinere o manifesto, è necessario che sia deducibile da fatti concreti, non essendo sufficienti "presunzioni a livello istintivo o probabilistico".
Lamenta il ricorrente che il giudice del riesame si sia sottratto alle contestazioni proposte in discussione attinenti:
A) al ritardo della richiesta misura che per altri imputati era stata emessa contestualmente alla lettura del dispositivo;
osservandosi quanto a detto punto che il Tribunale del riesame ha continuato "disperatamente" a richiamare, non le imputazioni del procedimento in cui era stata emessa l'ordinanza, ma quelle di altro procedimento, peraltro errando posto che al De AN non erano stati contestati fatti di sangue ma solo fatti associativi e di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90;
B) alla circostanza denunciata circa il fatto che la sentenza dalla quale era scaturito il provvedimento di cui a ricorso non era stata ancora depositata.
C) al rilievo che il provvedimento impugnato era stato emesso da un giudice diverso da quello che aveva emesso il dispositivo. In relazione a tali ultimi due rilievi la difesa del ricorrente osserva che non è dato comprendere come un giudice, che non conosce assolutamente il procedimento, possa emettere un provvedimento così grave senza neppure l'ausilio della parte motiva, che non era stata ancora depositata.
Secondo il ricorrente il pericolo di fuga sarebbe stato dedotto dal procedimento n. 12/01 R.G. Assise, senza far alcun cenno al n. 9/97 R.G. Assise, avendo la difesa opposto l'inammissibilità della produzione del PM per ottenere il provvedimento custodiale (rapporto di Polizia, informativa DIA).
Alla luce di tali motivi il ricorrente conclude per la declaratoria di nullità del provvedimento, con o senza rinvio.
Questa Corte in replica al ricorso del De AN deve ricordare come nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307, 2^ c. lett. b) c.p.p. autorizza il ripristino della custodia cautelare, prevedendo expressis verbis che simile provvedimento possa essere emesso "contestualmente", ma anche "successivamente" alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado. In tal caso la pretesa del ricorrente che sia il medesimo giudice che ha emesso la sentenza di condanna a pronunciarsi anche sulla misura custodiale deve essere intesa nel senso che si tratti del medesimo ufficio e non necessariamente del medesimo giudice quale persona fisica, ciò non essendo richiesto da nessuna norma e non trovando rispondenza in alcun principio dell'ordinamento. Il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce ai singoli organi giudiziari, senza alcun cenno alla persona fisica dei magistrati che li compongono, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p. è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione - rispetto a quella dell'organo competente per la trattazione del processo - dell'organo, collegiale o monocratico, che decide in ordine ad alcuna delle misure cautelari non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza della specifica previsione di simile diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, c. 1 lett. a) c.p.p., ipotesi tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario (in tal senso Cass. S.U. 26.9.2000, Scarci;
più specificamente, per ipotesi in tutto analoghe alla presente, cfr. Cass. 23.3.99, Filippone;
18.12.98, Palamara;
7.11.98, Cannarozzo). Va poi considerato che i gravi indizi di colpevolezza ben possono essere desunti anche dal solo dispositivo di una sentenza di condanna, atteso che l'affermazione di responsabilità presuppone un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 c.p.p. (fra le tante Cass. 6^ sez. pen. 27.9.99 n. 2961) e che detta affermazione di responsabilità può essere desunta anche dalla sola pronuncia di condanna, ancor prima che se ne conoscano le ragioni. L'attesa del deposito della motivazione, infatti, potrebbe richiedere tempi lunghi, con la conseguenza che si potrebbe ingiustamente protrarre il rischio che alla collettività deriva dalla pericolosità sociale dell'imputato.
È altresì evidente che una pesante condanna (per un gravissimo reato e ad una severa pena detentiva), sia pure intervenuta in primo grado e sia pure senza che se ne conosca ancora la motivazione, fornisce significativi elementi in ordine alla personalità dell'imputato, al pericolo di fuga, al rischio che questi commetta altri gravi reati della stessa specie di quello per cui è già stato condannato. Nel caso di specie va poi considerato che, contrariamente all'assunto della difesa del ricorrente il Tribunale del riesame di Bari ha proceduto ad un'ampia disamina di tutti i molteplici elementi rilevanti ai fini di valutare i necessari presupposti della disposta misura cautelare ("nel caso di specie si rinvengono numerosi, ulteriori elementi i quali, valutati insieme a quelli connessi alla pena detentiva - ad anni 10 mesi 7 di reclusione - riportata dal De AN nel primo grado di giudizio, nonché alla natura e all'allarmante gravità dei delitti per i quali ha riportato condanna e degli altri per i quali si trova attualmente sub iudice in numerosi procedimento - fra questi alcuni per fatti di sangue aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/91 - lasciano seriamente intendere la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga", così a pag. 2 del provvedimento). Nè l'ordinanza impugnata si limita ad esprimere tale giudizio, bensì fornisce un'analitica disamina di tutte le ragioni che un simile giudizio valgono efficacemente a supportare (vedi le successive pagine da 2 a 7).
Alla luce delle considerazioni esposte gli addebiti del ricorrente appaiono manifestamente infondati, cosicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro seicento, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600 (seicento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005