Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA, 70 1 7202 LA CORTE S PI M ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PP IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 12074/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - 15418/00 2.16650 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Cron Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere - Ud. 07/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AV GI;
intimato e sul 2° ricorso n° 15418/00 proposto da: AV GI, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 1069 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER -1- LUIGI SAVA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; -- intimato avversO la sentenza n. 4849/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/12/99 R.G.N. 2489/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PP NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Catania PP NO, già titolare di assegno di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio 1987, lamentava il mancato riconoscimento da parte delle apposite Commissioni Sanitarie del suo stato di totale inabilità con necessità di assistenza continua e chiedeva l'accertamento in via giudiziaria del proprio diritto alla pensione di inabilità ed alla indennità di accompagnamento nei confronti del Ministero dell'Interno. Dopo la del costituzione contraddittorio e ridusDO Valur l'espletamento di una consulenza tecnica il Pretore con sentenza del 21 marzo 1997 rigettava la domanda. A seguito di gravame dell'assicurato, il Tribunale di Catania con sentenza del 28 dicembre 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto di PP NO alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 1998 e _ condannava conseguentemente il Ministero dell'Interno alla correlativa corresponsione, con gli interessi legali la rivalutazione monetaria sui ratei maturati e e maturandi dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi fosse portato in detrazione da quello dovuto a titolo di 1 1 rivalutazione. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale l'appello risultava parzialmente osservava che fondato. Dalla consulenza espletata era emerso che l'assicurato era affetto da infermità che lo rendevano totalmente inabile al lavoro, determinando una invalidità nella misura del 100%. Ed invero, l'NO PP era affetto da una grave nevrosi ossessiva,fobica ulteriormente sostenuta dall'iniziale ma evidente processo di psicotizzazione sicchè tali affezioni avevano ridotto in maniera totale la capacità lavorativa dell'assicurato dalla DO Volu data della visita effettuata (gennaio 1998), anche se non rendevano lo stesso abbisognevole di assistenza continua. Le conclusioni del consulente, ribadite in sede di supplemento dell'iniziale elaborato, andavano integralmente condivise perchè scaturivano da complete ed approfondite indagini cliniche e dalla corretta valutazione della documentazione esaminata e risultavano sorrette anche da adeguata motivazione specie con riferimento al quadro clinico e sintomatologico del periziando. Doveva convenirsi con il parere del consulente anche con riferimento alla decorrenza della invalidità in quanto il giudizio sulla decorrenza era fondato su argomentazioni logiche 2 e tecniche immuni da vizi ed errori e collegato, in buona sostanza, con l'iniziale processo di psicotizzazione riscontrato, avendo il consulente rilevato che la qualificazione della nevrosi fobico- ossessiva come "grave" (ricavabile dalla cartelle cliniche a partire dal 1994) non significava affatto che l'interessato fosse sin da tale data portatore di una invalidità del 100% necessitasse di assistenza continua, atteso che la suddetta infermità non è patologia dai significati invalidanti particolarmente gravi e non è sinonimo di invalidità al 100% o di indennità di accompagnamento. Per concludere il quisto Volu Ministero era tenuto al pagamento dei ratei della pensione di inabilità a partire dal 1 febbraio 1998, con corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini indicati in dispositivo. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. Resiste con controricorso PP NO, che ha spiegato anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di 3 quello incidentale perchè proposti ambedue contro la stessa sentenza.
2. Con i primi tre motivi del ricorso principale il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (primo motivo), nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (2 motivo), nonchè motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che a causa del deficit VolnéDO Volu psichico riscontrato nell'assicurato - costituito da fobico-ossessiva con note iniziali di nevrosi psicotizzazione - la parte non era in grado di svolgere (in tutto o in parte) attività lavorativa alcuna. Da qui la nullità e/o inesistenza del rapporto processuale avendo la parte stessa, proprio per la sua incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Da qui ancora la nullità e/o inesistenza della procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da incapace assoluto ed,infine, la nullità e/o inesistenza della decisione del Tribunale di Catania. Con il quarto, quinto e sesto motivo il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. ÷ 34 c.p.c. nonchè dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. (quarto motivo), nullità del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (quinto motivo), nonchè motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Deduce in particolare il ricorrente come il riconoscimento della pensione di inabilità sul presupposto della accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere che non Quito Volun avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio della pensione di invalidità ma che viceversa avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito sede di autonomo procedimento accertamento in camerale ai sensi degli artt. 712 e SS. c.p.c. Precisava ancora il ricorrente che non sembrava che nella fattispecie in oggetto ricorresse la diversa ipotesi della incapacità naturale, la quale rileva solo in quanto stato di fatto ed in via temporanea, ma invece una situazione che concretizzava gli estremi - giuridicamente per l'accertamento di una situazione rilevante in via permanente - da effettuarsi solo attraverso un provvedimento interdittale. 5 :
2.1 I sei motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente riguardante questioniper relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni vanno rigettati perchèpsichiche dell'assicurato, infondati. L'art. 75 c.p.c., secondo cui "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità", nell'indicare le persone processualmente incapaci si riferisce alle persone che siano private По колиGU Violen della capacità d'agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che rappresentate ° assistite da un tutore siano curatore. Detta norma non fa invece riferimento alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme di legge. La ratio di una simile disposizione si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità d'agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale specifico procedimento caratterizzato da di uno e, dall'altro, peculiari regole processuali, 6 sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire situazioniinterruzioni o sospensioni sulla base di di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine dell'incapacità naturale), con il conseguenziale pregiudizio del diritto della controparte a proporre la domanda giudiziale senza che essa sia paralizzata da lunghe interruzioni O sospensioni. Ragioni queste che sono sottese alla pronunzia del giudice delle leggi che ha affermato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., VoluiGU Voden degli artt. 75 e 300 c.p.c., sotto il profilo di una insufficiente tutela dell'incapace, nella parte in cui gli articoli stessi non prevedono che quando il convenuto versi in stato di incapacità naturale abituale il processo venga sospeso e sia investito ad opera del giudice il p.m. perchè promuova la procedura di interdizione e nomina di un tutore provvisorio (cfr. in tali sensi Corte Cost. 19 novembre 1992 n. 468). Ciò porta ad escludere anche l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 295 c.p.c. non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra procedimento ex art. 712 SS. c.p.c. e procedimento diretto al riconoscimento della 7 pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento, ed atteso il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sospensione necessaria del giudizio civile è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero, quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato ST LU (cfr. ex plurimis: Cass. 11 aprile 1994 n. 3354;Cass. 22 febbraio 1994 n. 179).
3. Con il settimo ed ottavo motivo del ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonchè motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare sostiene il Ministero che nella fattispecie in esame il requisito sanitario era stato riconosciuto per la prima volta in data 1° febbraio 1998, e cioè in epoca successiva alla sentenza di rigetto del Pretore, sicchè si era 8 avuta l'aperta violazione del principio del doppio grado di giudizio e la violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'atto di appello da parte del Tribunale di Catania che si era pronunziato per la prima volta, e quindi, quale giudice di primo grado, circa la sopravvenienza del requisito sanitario. In altri termini con il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. il legislatore, per il principio dell'economia processuale, ha inteso configurare il procedimento giudiziario come prosecuzione di quello amministrativo ma non certo derogare al principio generale della devolutività del giudizio d'appello e quindi al GU Vide principio del doppio grado di giudizio. Anche questi due motivi sono privi di fondamento. L'art. 149 disp. att. c.p.c. statuisce testualmente che: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento delle malattie nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel Corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario". Si è sostenuto in dottrina che la norma in esame oggetto prima della sua approvazione definitiva di un travagliato dibattito parlamentare in ragione del 9 : suo carattere innovativo rispetto ai poteri attribuiti al giudice nell'ordinario processo di cognizione comporta in materia di controversie previdenziali ed assistenziali un riconoscimento dai relatividella piena autonomia dell'azione procedimenti amministrativi si da portare ad uno sganciamento del processo dalla sua funzione di risoluzione di una lite in senso tecnico, la quale ultima mancherebbe per l'inesistenza, al momento della definizione della domanda amministrativa, del diritto richiesto. Si sono sottolineate al riguardo le particolarità caratterizzanti le controversie in misto noluiST materia di invalidità pensionabile ed, in un siffatto contesto, si è anche precisato che l'applicazione porta all'inoperativitàdella norma in esame dell'art. 443 c.p.c. in quanto il giudice è esonerato dal sospendere il giudizio, sempre che la malattia sopravvenuta nel corso del giudizio incida sul complesso invalidante, cui si riferisce la domanda iniziale, e sempre che l'aggravamento sia rapportabile alla malattia denunciata, dovendo invece al di fuori di tali casi trovare applicazione la normativa ordinaria. In altri termini, l'onere della denunzia sussiste sempre, ma per il suo assolvimento sono irrilevanti l'aggravamento della malattia ed il 10 ÷ sopravvenire di malattie che incidano sul complesso invalidante. Sempre nella stessa direzione si è poi aggiunto che la norma in esame è significativa espressione di una tendenza legislativa volta a considerare il procedimento amministrativo la sede per tentare la conciliazione delle controversie previdenziali ed assistenziali, senza tuttavia che da esso possano discendere decadenze, preclusioni o atti, anche omissivi, di sostanziale disposizione dei diritti. GU TU In un siffatto contesto l'art. 149 è stato visto поли operare in una duplice direzione per attuare, da un lato, il principio dell'economia processuale e, per favorire, dall'altro, l'assicurato, evitando che lo proprio in un momento in cui stesso sia costretto W ha bisogno di maggiore tutela per l'evoluzione e l'aggravamento delle sue iniziali infermità - a presentare nuove denunzie all'INPS, con il concreto pericolo di un effettivo pregiudizio all'integrale riconoscimento dei suoi diritti, in ragione del tempo richiesto per l'espletamento delle procedure amministrative e per la ripresa del giudizio. Ed in una ottica di valorizzazione delle esposte esigenze non si è mancato di rilevare - anche se in epoca 11 : antecedente al nuovo assetto normativo introdotto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 diretto a attribuire livelli di rilevanza giuridica a due diversi invalidità in relazione ai quali sono previsti due prestazioni economiche distinte(assegno ordinario di invalidità ex art. 1; e pensione ordinaria di inabilità che la causa petendi neiex art. 2) - giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione di invalidità è rappresentata dalla valutazione del reale stato invalidante, che va compiuta tenendo conto della effettiva e concreta DO Volu situazione patologica esistente al momento del definitivo accertamento. La dottrina all'indomani della legge 11 agosto 1973 n. 533 ha evidenziato, come si è visto, il carattere del tutto innovativo dell'art. 149 disp. att. c.p.c. sottolineando come, con l'introduzione del rito del lavoro, si fosse andato al di là di quelli che erano i consolidati indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia,perchè mentre questi avevano interpretato estensivamente il vigente dato normativo attribuendo rilievo unicamente agli aggravamenti nel causa, il legislatore invece aveva datocorso di rilevanza anche alle nuove malattie sopravvenute favorendo una attuale e globale valutazione dello 12 : stato invalidante al momento in cui doveva in concreto attribuirsi la singola prestazione previdenziale. E tale carattere innovativo è stato inteso se con diversi accenti e con diverse seppure motivazione da parte dei singoli studiosi come un - distacco dalla tradizionale concezione di accentuata indifferenza che sino allora aveva caratterizzato il processo in relazione alla diversa e specifica natura degli interessi di volta in volta messi in discussione. ST Violen E tale sensibilità verso la natura differenziata dei diritti da azionare era destinata ad accentuarsi nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale attesa la necessità di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., che possono rimanere pregiudicati e da irrimediabilmente da procedure amministrative giudizi lunghi e complessi. Le esposte ragioni spiegano i numerosi interventi di questa Corte diretti ad ampliare progressivamente l'ambito operativo dell'art. dell'art. 149, patrocinandone una applicazione in via analogica. Questa Corte ha,infatti, affermato l'applicazione della disposizione in oggetto alla materia delle controversie relative agli infortuni sul lavoro ed 13 : alle malattie professionali (Cass. ex plurimis: Cass. 19 giugno 1990 n. n. 7705;Cass.15 luglio 1995 2904, che ribadisce 6135; Cass. 16 giugno 1989 n. analogica dell'art. 149 per un l'applicabilità principio di economia processuale inteso ad evitare la ripetizione continua e costante di successivi procedimenti, cui adde, in epoca più risalente, Cass. 16 febbraio 1984 n. 1175); ha stabilito l'obbligo del giudice di tener conto degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenute anche nel corso del giudizio di rinvio(cfr. Cass. 23 gennaio 1979 n. 513); GU VO ha statuito che l'art. 149 importa una evidente eccezione al principio della preclusione di nuove allegazione e nuove prove stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ., in quanto legittima la parte interessata a dedurre aggravamenti e nuove malattie e ad asseverarli con idonea documentazione (cfr. Cass. 23 febbraio 1984 n. 1282; Cass. 17 dicembre 1983 n. 7464). Ed in una medesima ottica si è proceduto ad una interpretazione estensiva della norma anche in materia di controversie riguardanti l'indennità di accompagnamento(cfr. Cass. 24 ottobre 1998 n. 10588), mettendosi in rilievo come una siffatta opzione ermeneutica sia imposta dai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza e trovi giustificazioni 14 oltre che nella constatazione della sussistenza della *identità di ratio sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione anche nel rilievo di fondo- che le discipline sostanziali riguardanti le controversie previdenziali, quelle di assicurazione contro gli infortuni e quelle ancora di assistenza sociale sono accumunate tutte dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile riconosciuto come degno di tutela dell'assistito, GU VE (cfr. in motivazione : Cass. 24 dall'ordinamento ottobre 1998 n. 10588 cit). Alla luce di quanto sinora detto non è condivisibile l'assunto del Ministero che ha fatto riferimento al verificarsi nel caso di specie di preclusioni processuali. Ed invero, il richiamo al divieto del novum in appello appare inconferente stante la ratio sottesa al citato articolo 149, il cui carattere più significativo è bene ribadirlo ancora una volta - - è proprio quello di valorizzare elementi sopravvenuti nel corso del giudizio come passaggio obbligato per una tutela effettiva dei diritti dell'assicurato.
4. Con il nono e decimo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione 15 dell'art. 12 della legge n. 118/1971 nonchè dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale aveva riconosciuto la pensione d'inabilità sulla base del solo requisito sanitario senza tenere conto anche del requisito reddituale, pur configurando quest'ultimo un elemento costitutivo del diritto. дливо пови trovareI suddetti motivi non possono però accoglimento dal momento che l'essere l'NO già titolare del diritto all'assegno di inabilità fa ritenere che non sussistano elementi ostativi per il riconoscimento della pensione, richiedendosi per questa un requisito reddituale non certo di maggiore entità di quello previsto in tema di assegno e non Ministero addotto, nel rispetto delavendo il criterio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, elementi capaci di smentire la decisività di tale considerazione.
5. NO PP da parte sua ha proposto ricorso incidentale attraverso il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 194 e ss. c.p.c. e dell'art. 1 legge n. 533 del 1973 16 in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c. Sostiene in particolare che il Tribunale ha integralmente recepito le conclusioni del consulente d'ufficio contrastanti con la documentazione sanitaria di pubbliche strutture e non ponendo a base delle sue conclusioni una propria congrua motivazione che tenesse anche conto delle deduzioni ed osservazioni formulate dalle parti. Per rigettare il ricorso è sufficiente rifarsi al costante indirizzo giurisprudenziale in base al quale la parte che in sede di legittimità si duole della Guide Volu adesione del giudice alla consulenza acritica tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tale fine un atto del giudizio di merito, per consentire pregresso l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, esaurendosi in tal modo la doglianza dell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove (cfr. ex ad una diversa 17 -: ྃ་༞༞ plurimis: Cass. 14 maggio 1998 n. 4848; Cass. 26 novembre 1997 n. 11857).
6. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOlon D-ll. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,26 MAG. 2001 CELLIEREIL CANCELLI L R O W I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . T 3 T O , 5 B R A I 'A . S E D L N P L S A E 3 I T D S 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M E I A 1 S D A I E E D A , G E O O G T R E T T N T L S E I I S IR G E A E D L R L O E D 18