Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è configurabile anche quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, mediante pagamenti effettuati in violazione della disciplina sulla circolazione del denaro contante, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che, pur prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore, fa salvi, sul piano civilistico, gli effetti dei pagamenti effettuati, sicchè le relative somme devono considerarsi a pieno titolo entrate nel patrimonio della società e possibile oggetto di distrazione.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta e ipotesi in cui i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecitaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 35000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35000 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
35 00 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO - Presidente - N. 891/2016 Dott. IO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 42255/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IO N. IL 27/06/1956 avverso la sentenza n. 3839/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. na mario. Fancesca Loy che ha concluso per l'inamminili tà del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 19.11.2012, aveva condannato GE RG alle pene, principlae ed accessorie, ritenute di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore e liquidatore della società "A. Impex Srl", dichiarata fallita dal tribunale di Firenze 1'8.9.2004, distraendo la somma di euro 205.128,15, relativa a pagamenti effettuati dai clienti della società a fronte di forniture di legname.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. GE RG, del Foro di Prato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato. In particolare, ad avviso del ricorrente, nessuna distrazione si è verificata nel caso in esame perché non si può ritenere oggetto della ipotizzata attività distrattiva le somme di denaro indicate nel capo d'imputazione, che erano state versate in contanti dai debitori della società nelle mani dell'amministratore in violazione del divieto sancito dalla I. n. 197 del 1991, ragione per la quale tali pagamenti non possono essere ritenuti una forma legittima di adempimento delle obbligazioni nei confronti della società fallita, dando vita, piuttosto, ad un rapporto fiduciario tra la persona fisica dell'amministratore ed i soggetti solventi, che sfocia nella А figura classica del pactum de non petendo, di cui era garante il soggetto percipiente. Erra, dunque, la corte territoriale nell'affermare che le somme pagate siano entrate nel patrimonio della società, che in realtà non si è mai modificato, contraddicendo quanto affermato al riguardo dal tribunale, partendo dal dato oggettivo che i relativi crediti risultavano esposti in bilancio come ancora da esigere;
ma sbaglia anche il tribunale nel ravvisare una danno per il ceto creditorio nella circostanza che il curatore ha ritenuto legittima l'opposizione dei debitori alla richiesta di pagamento fondata sulla esibizione delle quietanze rilasciate dall'GE, in quanto le quietanze non sono opponibili al fallimento, perché prive di legittimo valore satisfattivo delle obbligazioni assunte e, quindi, in quanto tali, destinate a produrre i loro effetti solo nell'ambito dei rapporti tra l'amministratore ed i solventi.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo sorretto da motivi manifestamente infondati. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale le somme di denaro oggetto dell'attività distrattiva erano state versate dai clienti della società fallita (circostanza di fatto non contestata dal ricorrente), in pagamento di forniture di legname regolarmente fatturate da quest'ultima, direttamente nelle mani dell'imputato, nella sua qualità di amministratore della suddetta società, entrando in tal modo a pieno titolo nel patrimonio sociale, dal quale non potevano essere distratte, essendo destinate al soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio. La tesi difensiva, secondo cui l'adempimento dell'obbligazione civilistica non può essere considerato valido, perché effettuato in violazione delle norme disciplinanti, con finalità di contrasto al 2 riciclaggio di capitali illeciti, la circolazione del denaro contante previste dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197, che poneva il divieto di effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad Euro 12.500 (art. 1, Capo I), appare manifestamente fallace. Va, infatti, rilevato che l'intera materia sulla circolazione del denaro contante è stata sottoposta a nuova disciplina dal decreto legislativo n. 231 del 21.11.2007, il cui art. 64, comma 1, lettera a), ha abrogato l'intero capo I e, quindi, anche l'art. 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197. Orbene, come si evince dal disposto dell'art. 58, decreto legislativo n. 231 del 21.11.2007, la conseguenza della violazione dei divieti previsti dall'art. 49, commi 1, 1 bis, 5, 6 e 7, del medesimo testo normativo, sulla circolazione del denaro contante (consentita per importi sempre più ridotti) è rappresentata dall'applicazione nei confronti del trasgressore di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, restando, invece, espressamente salvi, sul piano civilistico, gli effetti dei pagamenti effettuati, contravvenendo ai suddetti divieti. Se ne deduce, dunque, che, nel caso in esame, i pagamenti effettuati in favore della società fallita, pur in violazione della richiamata normativa sulla circolazione del denaro contante, devono ritenersi pienamente efficaci sul piano dell'adempimento dell'obbligazione assunta dai debitori della "A. Impex", per cui le somme di denaro che ne costituiscono l'oggetto vanno considerate a pieno titolo una delle componenti del patrimonio 3 sociale, la cui distrazione ha integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, imputabile all'GE. Ciò, giova evidenziare, a prescindere dal pur condivisibile principio di diritto, più volte affermato dalla Suprema Corte, correttamente richiamato dal giudice di secondo grado, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, derivino da un'attività contra legem, in quanto, a tal fine, deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 9.10.2009, n. 45332, rv. 245156). Chiarita, dunque, la piena efficacia dei pagamenti effettuati mediante denaro contante dai debitori della società fallita, risulta del tutto irrilevante la circostanza che i relativi crediti siano stati iscritti in bilancio come esigibili, trattandosi, stante l'avvenuta estinzione delle relative obbligazioni, di un mero artificio contabile, che non incide minimamente sull'avvenuta consumazione del delitto per cui si procede. Del resto, come correttamente rilevato la corte territoriale, anche se tali crediti fossero stati azionati con successo dal curatore fallimentare, in mancanza di opposizione dei debitori (che, invece, come si evince dalla motivazione della sentenza oggetto di ricorso, si sono opposti alle richieste di pagamento del curatore, producendo le relative quietanze, sottoscritte dall'imputato), si sarebbe pur sempre trattato di un mero post factum, rispetto all'attività distrattiva, già consumatasi con l'illecita appropriazione 4 delle somme di denaro da parte dell'amministratore, condotta di per sé foriera di possibile danno per i creditori (cfr., Cass., sez. V, 23.9.2010, n. 39635, rv. 248658).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.3.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente TA если збили Depositata in Cancelleria AGO, 2016. oma, Funzionario Giudiziario Tiziana PASQUAZI E R P U E T R O C 5