Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 35000
CASS
Sentenza 18 marzo 2016

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Massime1

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è configurabile anche quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, mediante pagamenti effettuati in violazione della disciplina sulla circolazione del denaro contante, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che, pur prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore, fa salvi, sul piano civilistico, gli effetti dei pagamenti effettuati, sicchè le relative somme devono considerarsi a pieno titolo entrate nel patrimonio della società e possibile oggetto di distrazione.

Commentario1

  • 1Bancarotta e ipotesi in cui i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 marzo 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 35000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35000
Data del deposito : 18 marzo 2016

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