Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL05 09 1 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 21464/00 Cron. 11308 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVATILO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA aul ricorso proposto da: EN OL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato € difebo dall'avvocato MICHELE CONDO', giusta delega in acti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI ! TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI N. 16, presso 10 studio 4 2003 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
86 - controricorrente avvergo la sentenza п. 1276/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 03/11/99 R.G.N, 84/99; udit.a la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. | .. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Avellino, сол la sentenza in epigrafe specificata, ha accolto l'appello proposto dalle ER LL ST .p.ā+ avverso la decidone precorile di accoglimento della demanda proposta dall'odierno ricorrer:te di corresponsione di differenze retributive а titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici di gravane hanno ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della Legge 14 dicembre 1973 n. 829, richianeţa dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio non ė previsto COME componente della base di Calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende 5010 ed esclusivamente 1'808 del Lotale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, con esclusione, quindi, delle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore deducendo un unico motivo di impugnazione. Le 3.p. . ER LL ST resiste con contror:co illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorSD, il lavoratore lamenta che i giudici di appello non abbiano riconosciuto la natura retributiva del premio di esercizio, alla strequa delle previsioni della contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità e corrispettività, idonei 1in nell'ambito di un lavororapporto di ormai del tutto privatistico - а caratterizzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini delia buonuscita. Il motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 11. 629, 1'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LL ST (OPAFS) era teruta a corrispondere "ai cipendenti cessati da servizio, a titolo di incennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio uțile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendic mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti”. L'assunzione de l'obbligo della buonuscita finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui Tprestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione] rientrava cta le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge П. 829 del 1973 ed aventi CO caratterė manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidcnci al servizio, i sussidi agli crfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro de dipendenti delle ER LL ST (legge 17 maggic 1985 m. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1 giugno 1994, 1'indennità di buonuscita ẻ sṭata п posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. ER LL ST (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). 2 Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti a l'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque соп funzione previdenziale: cfr. Corte cost.. 19 maggio 1993 n. 2431, anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della Legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 9B, convertito con modificazioni nella del decreto legge 1 aprile 1995 n. legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 m. 673B, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, = quindi anche alla computabilită del premio di esercizio, legislativamente risolta nel ser.50 della esclusione dalla base di calcolo di cale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 dal 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1930 r. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hazno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, Είπα alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente etbe a cessare dal servizio Prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, essendosi dedolto in giudizio il c.c.n.1. 1990/92, sicchè la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita ૐ rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terza comma, del predetto c.c.n.l.]. Alla stregua di tale disciplina, dunque, il premio di esercizio, che non A richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge + 029 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerate, al riguardo, come il termine d: "ultimo stipendio mensile", Indicato nella citata disposizione, not indichi בתנו nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com'è dimostrato dal fatto Che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al par del premic di esercizio: V. art. 33 del 2.c.n.1. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 riguardato altri elementi retributivi, quale cit.), che ON ha invece appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininiluente, perciò, che il suddetto premic abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come g'è la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla visto, natura retributiva o meno, ai fini delia individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi si attenuta la sentenza impugnata, che si sottrae pertanto alle censure del ricorrente. I Ne deriva, in conclusione, che il ricorso ve rigettato. D , O L L A S O Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, 0 S B 1 A 3 I . T 3 , D T 5 A R A ES A . T ' S P L N S O L I P
P.Q.M.
E 3 N D IM -7 G I -8 O S A N La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 1 D A E 1 D S E T E I E , N A G O E O S R G Cosl deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. E T T E IS T L I G IR E A R D L Presidente L O Il Consigliere estensore E ри S Une Vey Ronca lls Quare ate in Cancelleria * 2 APR. 2003 A. CANCE adu IL CANCELLIERĘ Quare pacellie q