Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Prossimo congiunto e testimonianza: brevi riflessioni sulla facoltà di astensione secondo l’articolo 199 del codice di procedura penaleRocco Colaci · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13591 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 693
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 37422/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D.C. n. IL (OMISSIS);
2) B.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1/2008 TRIB. SEZ. DIST. di SORRENTO, del 27/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. De Zordo in sostituzione dell'avv. Parascandolo;
udito il difensore avv. Blasi.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione D.C. e B.
C. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. dist. di Sorrento - in data 27 febbraio 2009 per effetto della quale, salvo un intervento riduttivo in punto di trattamento sanzionatorio, è rimasta confermata la affermazione di responsabilità in ordine al reato di ingiurie, commesso in concorso fino al (OMISSIS). La accusa ritenuta provata era quella di avere offeso la famiglia B. appendendo in più occasioni, nei luoghi di pertinenza della loro abitazione, nastri aventi forma di cappio, capaci di rievocare la fine del loro figlio minore, suicidatosi mediante impiccagione.
Deduce la difesa:
il vizio di motivazione per avere il Tribunale redatto una motivazione apparente, tutta per relationem alla sentenza di primo grado e priva della analisi degli elementi addotti a discolpa. Ne era scaturita la violazione del principio del ragionevole dubbio;
della norma (art. 199 c.p.p.) che consente al prossimo congiunto dell'imputata, B.G., convocato quale teste, di avvalersi della facoltà di non rispondere;
del precetto che da all'imputato il diritto di non essere esaminato senza per questo vedere utilizzato il silenzio come prova di colpevolezza. Aggiunge che il vizio riguarda anche la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e della attenuante di cui all'art.114 c.p.. I ricorsi sono infondati.
Le copiose doglianze articolate in ben dieci pagine di motivi risultano esposte in termini di assoluta genericità, tali da apparire fungibili e utili per una serie indeterminata di ricorsi nei quali si intenda sostenere la tesi della inadeguatezza dell'apparato argomentativo esibito del giudice del merito.
Tale tesi, in sè certamente legittima e accreditata dall'art. 606 c.p.p., lett. e), soggiace però alle norme fissate dall'art. 581 c.p.p. per la formulazione di un ricorso ammissibile e cioè al dovere di indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, oltre ovviamente a quella dei capi o punti della decisione impugnata.
Nella specie il Tribunale ha reso una motivazione certamente sintetica, in linea però in primo luogo con un principio di carattere generale presente nel sistema e cioè quello dell'art. 546 c.p.p. che non solo non sanziona ma addirittura incoraggia il carattere conciso della esposizione.
La sentenza, d'altra parte, enuncia l'asse portante del ragionamento, che è quello della ritenuta adeguatezza delle dichiarazioni delle persone offese: dichiarazioni che, come è noto, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene anche da sole sufficienti a sorreggere l'impianto accusatorio se sottoposte dal giudice di prime cure ad adeguato vaglio critico.
Il detto vaglio non deve poi essere necessariamente e di ufficio ripetuto dal giudice dell'appello il quale è investito del solo devolutum e, in tanto è onerato di un dovere specifico di motivazione - con previsione di cassazione della sentenza nel caso di inadempienza - in quanto risulti che sia stato investito da una censura ammissibile al riguardo e attinente ad un punto decisivo dell'impianto motivazionale.
In assenza di tali presupposti, la sentenza di appello che non ripercorra nel dettaglio le questioni di fatto o di diritto analizzate in primo grado, è destinata a superare il vaglio del giudice della legittimità.
Specularmente debbono essere classificati come inammissibili i motivi di doglianza volti, come detto, a censurare lacune argomentative in relazione alle quali, anche ove esistenti, deve ritenersi formata la preclusione processuale per mancanza di osservazione puntuale nei motivi di appello.
L'esame del ricorso degli imputati rivela dunque che il difensore ritiene i propri assistiti, nella sostanza, non raggiunti da prova adeguata ma una simile tesi egli propone al giudice della legittimità con generiche doglianze alle quali rimane del tutto estraneo il nucleo fondante della sentenza e cioè che le accuse che hanno portato alla condanna dei ricorrenti sono state ritenute provate perché formulate da testi attendibili.
Anche se un simile assunto fosse ritenuto dalla difesa non condivisibile, esso vale comunque a integrare una motivazione completa e razionale e che pertanto, in ragione della sua assoluta plausibilità sfugge alla possibilità di ulteriori censure. Non dettaglia, d'altro canto, il difensore, quali sarebbero gli elementi addotti dalla difesa al giudice dell'appello e da questi ingiustificatamente pretermessi.
Non dettaglia neppure gli estremi eventualmente di carattere logico, necessariamente rappresentati al giudice dell'appello, per indurlo a valorizzare il ragionevole dubbio e un più mite trattamento sanzionatorio.
Quanto alle questioni più strettamente procedurali, e cioè la utilizzazione di dichiarazioni di un prossimo congiunto dell'imputata non avvertito della facoltà di astenersi e la valorizzazione del silenzio serbato dalla B., valga quanto segue.
La prima questione, denunciata sotto il profilo della inutilizzabilità, va invece inquadrata fra le cause di nullità relative.
Osserva la giurisprudenza di questa Corte che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Rv. 231479;
Massime precedenti Conformi: N. 5404 del 1997 Rv. 206641, N. 4079 del 1998 Rv. 210212, N. 2519 del 2000 Rv. 217003, N. 40093 del 2002 Rv. 222901).
Non risulta che la parte abbia ottemperato a tutti i detti oneri di tempestiva deduzione.
Quanto alla valutazione del comportamento processuale dell'imputato a fini di prova, si è parimenti affermato che se, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza, è anche vero, d'altra parte, che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Rv. 233903).
Nella specie il silenzio serbato dalla ricorrente è stato ritenuto sintomatico a fronte di precise dichiarazioni accusatorie delle persone offese.
Nel rispetto del criterio della soccombenza, i ricorrenti debbono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1000 oltre ad accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010