Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche quando la violenza o la minaccia sia usata a persona diversa da quella che si trova in conflitto di interessi con l'agente purché vi sia connessione diretta tra la minaccia o la violenza e il proposito di farsi arbitrariamente ragione. (Fattispecie in cui l'agente, pur non rivendicando alcun credito nei confronti della persona offesa, lo rivendicava nei confronti del compagno di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 26695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26695 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI FR Maria - Presidente - del 10/02/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 544
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 23042/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO FR N. IL 01/11/1969;
avverso la sentenza n. 896/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. ROSSI A., sostituto dell'Avv. ROMANO M.. RITENUTO IN FATTO
1. Ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme, dei reati di ingiuria, minaccia grave, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di AF IA, NO FR ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
2. Con il primo deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione, da un lato perché il giudice di secondo grado non aveva motivato il mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla scriminante della provocazione in ordine al reato di ingiuria (la p.o. gli avrebbe fatto delle "boccacce"), dall'altro perché la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, richiamata per relationem in quella di secondo, aveva erroneamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni sul punto della teste a difesa.
3. Gli stessi vizi sono dedotti con il secondo motivo in relazione al mancato assorbimento delle minacce e delle lesioni nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e in ordine alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della p.o. ai fini del giudizio di attendibilità.
4. Il terzo motivo denuncia errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione sull'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non avendo lo AC alcun credito verso la p.o..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni seguenti.
2. Coglie nel segno il secondo motivo laddove denuncia mancato assorbimento nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni del reato di minaccia (capo b) -non anche delle lesioni il cui mancato assorbimento non era neppure oggetto di appello-, posto che dalla descrizione del fatto contenuta in sentenza la minaccia contestata autonomamente non risulta integrare una condotta diversa da quella relativa all'esercizio arbitrario, con la conseguenza che detta minaccia configura un elemento costitutivo di quest'ultimo reato (art. 84 c.p.). Resta conseguentemente assorbita la questione dell'attendibilità della p.o. per l'asserita valutazione frazionata delle sue dichiarazioni da parte del giudice di secondo grado.
3. Le altre doglianze sono prive di fondamento.
4.
Considerato che
l'inconfigurabilità della scriminante della provocazione con riguardo al reato di ingiuria risulta già affermata nella sentenza di primo grado alla stregua della genericità del contributo dichiarativo della teste a difesa che non aveva neppure riconosciuto in dibattimento la p.o., presente in udienza, quale autrice dell'asserito contegno provocatorio nei confronti dello AC, il richiamo per relationem a tale motivazione contenuto nella decisione impugnata è sufficiente a dar conto della condivisione di tali argomentazioni, e quindi a superare la doglianza prospettata con l'appello e riproposta con il primo motivo del ricorso.
5. Il terzo motivo che investe la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è infondato in quanto, pur non avendo lo AC alcun credito verso la p.o., lo aveva o comunque lo rivendicava nei confronti del compagno della donna, come la corte territoriale non ha mancato di evidenziare, così uniformandosi alla giurisprudenza risalente e non modificata di questa corte che, argomentando dal dato testuale della previsione incriminatrice (che prospetta genericamente l'uso di violenza o minaccia "alle persone"), ritiene non escluso il reato di cui all'art. 393 c.p., per il fatto che la violenza o la minaccia sia usata a persona diversa da quella che si trova in conflitto d'interessi con l'agente, quando vi sia connessione diretta, come nella specie, tra la minaccia o la violenza e il proposito di farsi arbitrariamente ragione (Sez. 5^, n. 10148 del 12/10/1984 - dep. 15/11/1984, SCILIMBERTO, Rv. 166725).
6. Segue a quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia (capo b), assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con eliminazione della relativa pena di giorni sette di reclusione, e rigetto nel resto del gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia (capo b), che dichiara assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed elimina la relativa pena di giorni sette di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015