Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1423
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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Ai docenti universitari e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura è assicurato, a norma dell'art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980, un trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansioni e anzianità; ne consegue che anche i medici dipendenti dagli istituti universitari, nell'ipotesi in cui prestino attività assistenziale per un periodo di tempo superiore a quello ordinariamente previsto per i medici impiegati presso il servizio sanitario nazionale, debbono fruire, per il lavoro in "plus orario", di un trattamento economico identico a quello previsto per il personale delle unità sanitarie locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1423
    Data del deposito : 1 febbraio 2001

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