Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
Ai docenti universitari e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura è assicurato, a norma dell'art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980, un trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansioni e anzianità; ne consegue che anche i medici dipendenti dagli istituti universitari, nell'ipotesi in cui prestino attività assistenziale per un periodo di tempo superiore a quello ordinariamente previsto per i medici impiegati presso il servizio sanitario nazionale, debbono fruire, per il lavoro in "plus orario", di un trattamento economico identico a quello previsto per il personale delle unità sanitarie locali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
4. Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
5. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Unità Locale Socio Sanitaria 16 di Padova, in persona del suo direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato RU Cossu, che, unitamente all'avvocato CA Cester, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
SI AL, LL OL, AG LD, TT OR, OS MA, TE SE, UI CA, BU DE, AR ST, RA RA, MB AN, RE NO, NO IN, LL ST NC, Di LO AL, Di IO SI, D'LO AN, LO CA, BB ON, FA RI, FA AO, LL RI SA, MI AU, EN EM ME, OB IV, BE LA, ST PI, FE CI LV, PP ST, AR ID, RA SE, OT DI, OS LI, OP SE, PE RI OS, LL DR, ON TO, ES IG, RE SA, LI IU, RO RI, SC FA, IA NO IO, CH CI, ON ET, TR AO, TA RU, DA CA, ON IO, NA OR, IN AN, AI NC, NE NF e CO FR, elettivamente domiciliati in Roma in via degli Ammiragli 14 presso lo studio dell'avvocato Raffaele Cardilli, che, unitamente agli avvocati Ferdinando Bonon e IA MO, li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricirso;
nonché contro
OL IO e gli altri indicati nella intestazione del ricorso, non costituitisi;
nonché contro l'Università degli Studi di Padova, non costituitasi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di padova del 26 febbraio 1997, depositata il 2 giugno 1997, numero 228, r.g. 813/96;
Udita la relazione nell'udienza del 12 ottobre 2000 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per la inamissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo:
Con ricorsi del 13 dicembre 1991 e del 28 febbraio 1992, poi riuniti, OL IO e altri - premesso che, essendo medici in servizio presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi Di Padova, avendo svolto, partecipando alla realizzazione dell'istituto di incentivazione della produttività previsto dall'articolo 59 del contratto di lavoro del personale delle Unità sanitarie reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica numero 348 del 1983, prestazioni in regime di plus-orario, non venendo loro erogato integralmente il trattamento economico spettante ai medici ospedalieri - convennero in giudizio, avanti il pretore di Padova, l'Università degli Studi della quale chiesero la condanna al pagamento delle relative differenze. L'Università, costituitasi, fece richiesta di chiamare in causa la competente Unità sanitaria locale sulla quale incombeva, in base a convenzioni stipulate tra essaf la Regione Veneto e la stessa Unità, il relativo onere economico. Eccepì inoltre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato e contestò, nel merito, la fondatezza della richiesta. L'Unità Sanitaria, intervenuta in giudizio, formulò analoghe eccezioni e contestazioni.
Il pretore, con pronuncia non definitiva resa il 20 febbraio 1995, affermò la sussistenza del diritto vantato dagli attori limitatamente al periodo 1^ luglio 1983-31 dicembre 1985, con riferimento al quale ritenne la propria giurisdizione. Con pronuncia poi del 3 aprile 1996 condannò l'Università al pagamento delle somme delle quali determinò, per ciascuno degli istanti, la rispettiva misura e, in relazione a queste, dichiarò l'Unità sanitaria obbligata a manlevare e tenere indenne l'Università. L'Unità sanitaria propose appello avverso la pronuncia non definitiva, lamentandone la erroneità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione, per la non equiparabilità tra medici ospedalieri e universitari, per la carenza di prove sui presupposti in fatto della pretesa, per la indeterminatezza della domanda introduttiva.
I sanitari, costituitisi nel giudizio di secondo grado, eccepirono che l'Università aveva impugnato, avanti il tribunale di Venezia, la pronuncia definitiva con esclusivo riferimento al capo di condanna al pagamento delle spese, mostrando quindi acquiescenza in punto di an debeatur. Costituitasi nel giudizio avanti il tribunale di Padova, l'Università propose appello incidentale facendo propri i motivi svolti con quello principale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile l'impugnazione incidentale, ritenendo essersi verificata acquiescenza da parte della stessa a ogni statuizione sul merito discendente dalla prima pronuncia parziale. Consequenzialmente ha dichiarato la inammissibilità dei motivi dell'appello principale riguardanti il preteso difetto di giurisdizione, la indeterminatezza della domanda, l'eccezione di prescrizione proposta dalla Unità sanitaria.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che queste doglianze si rivolgessero contro il capo della pronuncia, da ritenersi coperto dal giudicato, che aveva statuito - nei rapporti tra attori e Università - in ordine alla sussistenza del diritto dei medici universitari a essere parificati a quelli ospedalieri e all'obbligo di pagamento, da parte della convenuta, alla corresponsione delle differenze retributive, dovendo considerarsi l'Unità sanitaria, relativamente a tale parte, interventrice litisconsortile adesiva dipendente. Il tribunale ha invece rigettato, perché infondata nel merito, l'impugnazione stessa nella parte attinente alla riconosciuta equiparazione del trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari e al ritenuto raggiungimento della prova circa la presunta prestazione del servizio in plus-orario da parte dei soggetti che avevano azionato la pretesa, ritenendo che i relativi motivi erano ammissibili in rito, in quanto, attraverso gli stessi, la proponente aveva contestato la sussistenza del presupposto della pretesa azionata e del corrispondente obbligo di un suo intervento in via di manleva.
Della decisione l'Unità Socio Sanitaria Locale 16 di Padova chiede la cassazione con ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso, illustrato con memoria, solo alcuni (quelli indicati in epigrafe) dei lavoratori intimati, non essendosi gli altri costituiti, così come non si è costituita l'Università degli Studi di Padova.
Motivi della decisione:
Debbono preliminarmente essere prese in esame le due eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dai controricorrenti con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile. Di entrambe va rilevata la infondatezza.
Alla prima di esse, con la quale si osserva che, per effetto del combinato disposto degli articoli 6 - primo comma - della legge numero 724 del 1994 e 2 - quattordicesimo comma - di quella numero
550 del 1995, è venuta meno la legittimazione processuale delle Unità sanitarie locali nelle controversie aventi per oggetto debiti e passività economiche gia facenti carico su esse, essendo alle stesse subentrate le Regioni nei rapporti giuridici obbligatori, deve obiettarsi che questa corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, a termini del quale, per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo agli enti ormai estinti, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Aziende alle preesistenti Unità; poiché, però, tale successione è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata a un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e individuata nell'ufficio responsabile della medesima Unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una Unità sanitaria prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva la ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva dell'organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni (Cass, sez. un, 26 febbraio 1999, n. 102). I controricorrenti, poi, denunciano la invalidità della procura alle liti rilasciata dal direttore generale della Unità socio sanitaria locale a margine del ricorso non rinvenendosi nella stessa riferimento alle preventive deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio da parte del Comitato di gestione dell'ente e di approvazione da parte del Comitato regionale di controllo. Relativamente alla prima di tali deduzioni, deve osservarsi che già precedentemente alla proposizione del ricorso, era intervenuto il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 numero 517, con il quale venne modificato l'articolo 3 di quello 30
dicembre numero 1992 numero 517, accentrando in mani del direttore generale tutti i poteri di gestione e di rappresentanza delle Unità sanitarie locali. Con riferimento poi alla seconda, è sufficiente rammentare che la previsione della necessità della preventiva autorizzazione da rilasciarsi dal Comitato regionale di controllo ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990 numero 145 venne meno a seguito della abrogazione di tali norme a opera dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 numero 127. Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 105 del codice di procedura civile l'ente ricorrente sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto di scindere la posizione giuridica da essa assunta nel giudizio nelle due distinte figure di interventore litisconsortile e di interventore adesivo autonomo, e ciò in quanto, con l'atto di costituzione, essa dedusse non solo la questione relativa al rapporto di finanziamento, risolventesi in una ipotesi di prestazione di garanzia, ma anche un vero e proprio autonomo diritto collegato allo svolgimento della funzione assistenziale essendo questa attribuita al servizio sanitario nazionale, e per essa alle Unità sanitarie, che non sono esclusivamente i soggetti pagatori ma anche quelli titolari del rapporto di organizzazione sul quale la pretesa azionata era fondata. Ne conseguiva che essa Unità fece valere questo suo autonomo diritto, pur se in adesione alla Università, al fine di non ricevere un diretto pregiudizio dalla sentenza.
La censura è infondata.
E invero, non è contestabile che i proponenti, con gli atti introduttivi del giudizio, richiesero al giudice la condanna della Università, unica loro datrice di lavoro, al pagamento di emolumenti cui ritenevano di avere diritto a fronte della attività svolta e il riconoscimento della avvenuta effettuazione delle relative prestazioni. Intervenendo volontariamente nella causa, la Unità sanitaria locale non fece valere alcun diritto proprio ma, a causa della obbligazione mallevadoria, precedentemente assunta nei confronti del soggetto obbligato alle prestazioni e alla soddisfazione delle quali era totalmente estranea, svolse una attività difensiva di mero ausilio di questo opponendo ragioni non proprie ma di mera adesione a quelle svolte dalla convenuta principale, essendo innegabile la assoluta diversità dei titoli e dell'oggetto relativi alla obbligazione della Università degli studi e i medici da essa dipendenti rispetto all'altra, totalmente distinta e autonoma, concernente la convenzione, di garanzia impropria, stipulata tra la stessa Università e l'Unità sanitaria. In una tale situazione, non era configurabile, in capo all'interventore adesivo dipendente, un potere autonomo di impugnazione nei confronti della sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del debitore garantito nei confronti del creditore di questo (per tutte, Cass, 1^ ottobre 1999, n. 10894;
Cass, 16 ottobre 1998, n. 10237). In questo senso si è del resto, pronuncia o anche lo stesso giudice delle leggi, avendo lo stesso ritenuto la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 105 - secondo comma - del codice di rito civile che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza,, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di una autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse, in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata rispetto a quella dell'adiuvato e di espletare un'attività accessoria, non può dolersi del mancato riconoscimento di poteri non esercitati dall'adiuvato. mentre, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi a essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti (Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 455). Ed è da escludersi che una autonoma pretesa di diritto possa ravvisarsi nella contestazione di un difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia tra medici e Università, nella eccezione di nullità della domanda introduttiva del giudizio, in quella di prescrizione del diritto azionato, trattandosi di questioni riguardanti esclusivamente il rapporto obbligatorio principale.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 numero 382 e 35 di quello 20 dicembre 1979 numero 761 -
la ricorrente espone che il tribunale ha affermato il principio della omogeneizzazione tra personale ospedaliero e personale universitario senza tenere conto delle differenti situazioni in cui gli stessi operano, e, in particolare e per quanto attiene al plus-orario, si è omesso di considerare che i medici universitari, essendo impegnati prioritariamente in attività didattica e di ricerca, dedicano al servizio di assistenza un tempo pari alla metà rispetto a quello richiesto ai medici ospedalieri, conseguendone che il diversificato relativo trattamento economico che per loro era stato previsto non poteva considerarsi come ingiustamente discriminatorio. La critica è priva di pregio.
Il secondo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 numero 382 dispone che "al personale di cui al precedente comma (docenti universitari e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura) è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità ...". Dal suo canto, l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 numero 761 fissa il numero di ore di attività lavorativa che il personale medico appartenente al Servizio sanitario nazionale debba prestare settimanalmente, distinguendo tra rapporto di lavoro a tempo pieno e rapporto di lavoro a tempo definito, stabilendo la applicabilità delle stesse disposizioni "per la parte compatibile anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari", derivandone che questi ultimi - nella ipotesi in cui nell'adempimento di attività assistenziale, prestino attività per un periodo di tempo superiore a quello ordinariamente previsto per i medici impiegati presso il Servizio sanitario nazionale - debbono fruire di identico trattamento per il lavoro in plus-orario.
Correttamente quindi il tribunale ha in questo senso deciso. D'altra parte, la stessa ricorrente non contesta l'esattezza del principio, limitandosi piuttosto a opporre che i medici universitari sono impegnati nel campo della assistenza solo per la metà del tempo lavorativo fissato per quelli ospedalieri, dovendo dedicarsi per la restante parte ad attività didattica e di ricerca. Ma, a prescindere dalla assoluta genericità di un tale rilievo in quanto proposto in maniera totalmente assertoria, deve osservarsi che il tribunale, nella specie, ha fondato il proprio convincimento della sussistenza del presupposto di fatto richiesto per il riconoscimento dei medici al migliore trattamento economico dai documenti di provenienza dalla Regione Veneto, che la ricorrente non disconosce, limitandosi invece a obiettare che del loro contenuto si sia fatta una "disinvolta interpretazione" senza nulla indicare circa il loro effettivo tenore e senza precisare quali sarebbero i vizi inficianti l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2700 del codice civile - la ricorrente deduce la inidoneità ai fini probatori della documentazione esibita in causa dai medici, non trattandosi, come invece erroneamente ritenuto dal tribunale, di atti pubblici certificativi ma di mere autocertificazioni degli interessati provviste di un "visto" della autorità accademica apposto in un momento successivo alla formazione dei documenti il cui contenuto si riferirebbe a fatti temporalmente antecedenti.
Il rilievo è da respingersi, dovendo osservarsi che il tribunale ha dato atto che nella specie non si trattava di autocertificazioni ma di attestazioni dei servizi resi dagli interessati direttamente rilasciate dalle competenti autorità accademiche. Nè del resto, al fine di consentire un controllo idoneo ad accertare la eventuale erronea valutazione delle risultanze in questione, si è provveduto, da parte della ricorrente, a trascrivere il contenuto dei documenti stessi, risolvendosi quindi la censura in una semplice affermazione, che, come tale, si appalesa inammissibile per la sua genericità. In conclusione, si impone la reiezione del ricorso con la condanna della sua proponente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo. Nulla è invece dovuto, a tale titolo, agli intimati non costituitisi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio che liquida in lire 44.000 oltre lire cinque milioni per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001