Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11769
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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L'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente ; ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo, se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo ,ovvero se il provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione.

Nel caso in cui il giudice di merito decida con sentenza non definitiva su alcune delle delle domande proposte, e disponga la prosecuzione del giudizio in ordine ad una domanda, la parte che propone l'appello immediato ha l'onere di proporre l'impugnazione sia avverso la decisione contenuta esplicitamente nella sentenza, sia avverso le questioni ad essa correlate sulle quali il tribunale non si è esplicitamente pronunciato, non essendo ammissibile che impugni l'omessa pronuncia su un punto connesso a quello esplicitamente deciso o da esso dipendente soltanto con l'appello avverso la sentenza definitiva( nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto viziata da "errore in procedendo "la sentenza di appello avverso la sentenza definitiva che non aveva rilevato l'inammissibilità della domanda di originaria inesistenza di un titolo esecutivo, pur essendo stata decisa con sentenza non definitiva e rigettata la domanda di restituzione delle somme pagate a seguito di esecuzione forzata).

Commentari2

  • 1Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica
    Antonio Ivan Natali · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l'opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha …

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  • 2Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica
    Antonio Ivan Natali · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l'opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11769
Data del deposito : 6 agosto 2002

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