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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/07/2023, n. 33417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33417 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/06/2021 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere VI Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per l'equivalente disposta in relazione alla somma di 631.833 euro di cui al capo C)1 con rideterminazione ai sensi dell'art.620 c.p.p., e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fulvio Orlando, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/06/2021, la Corte d'Appello di Bologna, investita del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena (qualificato come appello da questa Suprema Corte, cui era stato proposto), ha condannato IN VI - in totale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 33417 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/05/2023 Tribunale di Modena in data 15/02/2019 - alla pena di giustizia in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute e omesso versamento IVA, come dettagliatamente specificato nei capi da A) a D) della rubrica, a lui ascritti in qualità di legale rappresentante e poi di liquidatore della MODENA SP AR s.p.a. (capi A e B) e della LE DI s.r.l. (capi C e D). Solo in relazione all'omesso versamento di cui al capo C n.1), la Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere, nei confronti del IN, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha anche disposto la confisca del profitto nei confronti della MO SP AR (quantificato in Euro 655.814,26) e della LE DI (Euro 2.937.155,28) ovvero, in caso di mancata confisca, dei beni nella disponibilità del IN per un corrispondente valore. 2. Ricorre per cassazione il IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Inammissibilità dell'impugnazione con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di presentazione dell'atto. Si rileva che il timbro con il "depositato" è stato in tale parte cancellato e sostituito con la dicitura "pervenuto", senza peraltro la firma del Cancelliere;
né l'impugnazione reca indicazioni in ordine alle modalità con cui l'atto è stato fatto pervenire nella Cancelleria (neppure vi sono indicazioni in tema di registro di passaggio). 2.2. Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse e mancanza/irritualità delle richieste. Si osserva che la lettura dell'atto non offre chiare indicazioni in ordine ai predetti requisiti, avendo il P.M. invocato l'annullamento della sentenza di primo grado "in conformità al principio di diritto enunciato da codesta Corte". 2.3. Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi. Si deduce il mancato rispetto delle disposizioni di cui al novellato art. 581 cod. proc. pen., con particolare riguardo al mancato confronto con gli elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pervenuto a conclusioni assolutorie in ragione della incolpevole impossibilità, per il IN, di adempiere agli obblighi tributari. Si censura inoltre l'inedita richiesta del ricorrente di ripetizione del giudizio di primo grado. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative, con particolare riguardo al consulente della difesa, e ai testi da quest'ultima indicati, per ribadire la fondatezza della decisione del Tribunale, alla luce dell'imprevedibilità della crisi di impresa e dell'impossibilità di fronteggiarla adeguatamente, da parte del IN, anche con misure incidenti sul patrimonio personale. Si censura, in particolare, la decisione della Corte di ritenere non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, in quanto il primo giudice sarebbe incorso in un mero errore di diritto nel valutare elementi di fatto non controversi: sul punto si deduce che, al contrario, la Corte territoriale aveva effettuato una integrale rilettura e reinterpretazione delle conclusioni del consulente, il quale mai aveva affermato che il IN fosse consapevole dell'epoca risalente della crisi e della importanza del debito tributario, e che avesse scelto deliberatamente di non accantonare VIVA ricevuta. Il difensore osserva, che in tale contesto, la decisione di condanna non poteva prescindere da una nuova escussione del consulente, alla luce di un recente arresto che valorizza, in punto di decisività della prova dichiarativa, anche quella che si riveli potenzialmente idonea ad incidere sul giudizio di appello, se diversamente interpretata. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente della forza maggiore per l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al ricorrente, e alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la decisione per aver ritenuto, quanto all'inapplicabilità della forza maggiore, che la crisi di impresa avrebbe dovuto essere improvvisa e presentare connotazioni di ineluttabilità, trattandosi di requisiti non richiesti dalla norma e dalla elaborazione giurisprudenziale. Si richiama poi un precedente in tema di carenza di dolo in capo all'imprenditore che non adempie agli obblighi tributari, avendo pagato dipendenti e fornitori in una prospettiva di continuità aziendale. 2.6. Vizio di motivazione per travisamento delle prove concernenti l'impossibilità ad adempiere. Si censurano le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine: alle risorse impiegate dal IN e alla loro destinazione, in realtà volta a estinguere in parte il debito bancario;
alla ritenuta possibilità di accantonamenti (preclusa in realtà dalla necessità di pagare integralmente le vetture per ottenere il certificato di conformità necessario per l'immatricolazione); all'esistenza di ampie disponibilità personali, in realtà venute meno già al momento del sequestro;
alla ritenuta prevedibilità della crisi aziendale (avendo il IN avviato iniziative di risanamento rivelatesi non risolutive anche per la crisi dettata da fattori macroeconomici, come chiarito dal consulente); alla pretesa possibilità di desumere, dalle richieste di concordato presentate dal IN in relazione alle due società, la possibilità di adempiere ai debiti tributari. Si esclude inoltre che le osservazioni del primo giudice sulla sussistenza della forza maggiore siano incompatibili con quelle svolte in ordine alla mancanza di dolo, che non può essere ritenuto in re ipsa come dimostrato da recenti elaborazioni in fattispecie di crisi imprenditoriale. 2.7. Omessa motivazione in ordine al reato di cui all'art. 10-bis. Si rileva che l'intera motivazione della Corte d'Appello era stata dedicata alla ritenuta possibilità, per il IN, di accantonare le somme da versare all'erario avendole egli incassate sotto forma di IVA, e che tali considerazioni risultavano peraltro 3 irrilevanti in tema di omesso versamento di ritenute certificate, con il conseguente venir meno della necessaria motivazione rafforzata. 2.8. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Si evidenzia la contraddittorietà della decisione, motivata con la ritenuta mancanza di resipiscenza, rispetto a quella di applicare l'altro beneficio della sospensione condizionale. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca e alla determinazione dei relativi importi. Si censura il silenzio motivazionale in ordine al mancato reperimento del profitto presso le società (non essendo in sé risolutivo il fallimento delle stesse), e l'erroneità del calcolo comprendente anche il profitto del reato dichiarato estinto per prescrizione, con una implicita ma erronea applicazione dell'art. 578-bis, nonché le sanzioni e gli interessi. 2.10. Con motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, il difensore del IN torna a richiamare le censure di inammissibilità del ricorso del P.M. (lamentando il silenzio della Corte territoriale), e a lamentare la mancata rinnovazione delle prove dichiarative;
deduce altresì l'applicabilità, nel caso di specie, dei principi affermati dopo la sentenza impugnata dalla CEDU nella sentenza Maestri c. Italia, avendo tra l'altro il IN chiesto di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio di primo grado, ed essendo le sue dichiarazioni risultate in concreto rilevanti per affermare la sussistenza dell'elemento psicologico e l'insussistenza dell'esimente ritenuta in primo grado. Si torna altresì sulle censure formulate in tema di confisca e sull'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del motivo di ricorso qui in precedenza esposto al § 2.4 impone, come meglio verrà in seguito illustrato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per una parte dei reati ascritti al IN, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione (non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alle residue imputazioni. 2. Prima di prendere in esame la predetta doglianza, concernente la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, deve qui ricordarsi che il IN, assolto in primo grado dai reati a lui ascritti (sent. Trib. Modena del 24/04/2019), è stato condannato dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, che ha integralmente accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero come ricorso per saltum dinanzi a questa Suprema Corte, ma qualificata - appunto - come atto di appello, con provvedimento n. 10438 del 2020 di questa Sezione, con il quale era stata contestualmente disposta la trasmissione degli atti alla Corte bolognese. Le censure proposte dalla difesa ricorrente, volte a prospettare l'originaria inammissibilità di tale atto di impugnazione, devono essere disattese. Del tutto priva di consistenza è la prima doglianza, concernente le modalità di presentazione dell'atto. Dall'esame del fascicolo processuale (cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della tipologia di censura proposta), emerge che, sull'originale dell'atto, è riportata l'attestazione della cancelleria del Tribunale di Modena di deposito e di identificazione dell'incaricato, in servizio presso la Procura della Repubblica di Modena. Anche le residue censure appaiono prive di fondamento. Da un lato, Il P.M. aveva chiaramente palesato il proprio interesse alla rimozione della sentenza assolutoria illegittimamente emessa, sollecitata per le ragioni fattuali e giuridiche diffusamente esposte nei motivi di ricorso. D'altro lato, tale esposizione appare immune da censure di aspecificità, essendo stato adeguatamente prospettato sia il vizio motivazionale ravvisato nel percorso assolutorio, per i passaggi - ritenuti illogici - dal tema della configurabilità della forza maggiore a quello della inesigibilità e del difetto dell'elemento psicologico (cfr. pagg.
5-6 del ricorso); sia il vizio di violazione di legge, con riferimento alle forme di manifestazione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis d.l.vo n. 74 del 2000 (cfr. pagg. 7 segg. del ricorso). 3. Sono invece fondate, come già anticipato, le censure relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad alcuna rinnovazione, nonostante quest'ultima fosse stata sollecitata dalla stessa difesa, con apposita memoria nel corso del giudizio di appello (cfr. pag. 15 del ricorso), prendendo spunto dai rilievi formulati nell'impugnazione del P.M.: in particolare, dall'invito del ricorrente ad accogliere una diversa lettura delle risultanze acquisite, con riferimento ai vari aspetti posti a base della sentenza di assoluzione del Tribunale di Modena (ritenuta imprevedibilità della crisi economica che aveva investito le società del gruppo facente capo al IN, origini e cause della crisi stessa, condotta del IN volta al risanamento e ristrutturazione del gruppo, ostacoli incontrati, ecc.), sulla scorta dei contributi offerti, in primo luogo, dal consulente della difesa GO e dei tesi GN e AL. Sul punto, la Corte d'Appello ha ritenuto di poter procedere senza alcuna necessità di rinnovare le prove dichiarative, "avendo la sentenza impugnata erroneamente applicato le norme penali rispetto ad un incontestato quadro probatorio, commettendo, dunque, esclusivamente un 'errore di diritto' (cfr. pag. 5 3 della sentenza impugnata, cui si rinvia anche per i precedenti conformi citati dalla Corte territoriale). 3.1. Nella valutazione delle doglianze difensive, è opportuno prendere le mosse dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, già in epoca anteriore all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in tema di decisività della prova dichiarativa di cui è necessaria la rinnovazione, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. Si allude, evidentemente, alla fondamentale pronuncia in cui il Supremo Consesso aveva precisato che «costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016. DA, Rv. 267491 - 01). Si tratta di principi espressamente tenuti fermi dalle successive pronunce rese sull'argomento dopo la novella: basti qui richiamare Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01, che - nel risolvere positivamente il quesito relativo alla necessità di rinnovare l'istruttoria anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, ha letteralmente richiamato i parametri dettati dalla sentenza DA in tema di decisività delle dichiarazioni (cfr. il § 7.2 della motivazione). Nel panorama giurisprudenziale più recente, si è ulteriormente inteso precisare, per un verso, che «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a 'depurare' il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell"oltre ogni ragionevole dubbio'» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 27601 del 11/05/2022, Baldini, relativa ad una fattispecie di riforma della sentenza assolutoria senza previa rinnovazione dell'esame dei consulenti indicati dalla difesa, su cui pure aveva trovato fondamento la decisione liberatoria di primo grado. Nel censurare la 6 sentenza di condanna emessa in appello, la Quarta Sezione ha richiamato i principi ripetutamente affermati dal Supremo Consesso, osservando tra l'altro che la ratio della disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. «deve essere rinvenuta nella tutela del contraddittorio, posto che, 'dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa' (Sez. U. DA). Il possibile overturning della decisione, insomma, impone che il contraddittorio debba essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, in relazione a tutte le prove dichiarative rilevanti e decisive ai fini della decisione, sia in senso accusatorio che in senso assolutorio, trattandosi del metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile e idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, nonché Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano)». 3.2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive devono essere condivise. Nella ricostruzione dei fatti per cui è causa, la Corte d'Appello ha invero ripetutamente (in ben cinque occasioni, tra le pagg. 4 e 6 della sentenza impugnata) fatto esplicito riferimento al contributo dichiarativo del consulente, sostenendo che, proprio da tale apporto, erano emersi inequivoci elementi di sostegno all'ipotesi accusatoria. In particolare, ad avviso della Corte territoriale, dalle stesse dichiarazioni del consulente GO era stato possibile evincere: il carattere risalente della crisi del gruppo;
le notevoli risorse destinate dal IN al risanamento;
la perfetta consapevolezza, in capo al ricorrente divenuto amministratore unico, della risalente crisi che peraltro non aveva dato luogo ad uno stato di decozione;
la piena consapevolezza della scelta del IN di destinare le risorse a fini diversi dal pagamento dei debiti tributari, nonostante le ingenti perdite delle società negli anni 2011/2013 e le connotazioni catastrofiche della gestione del ricorrente. In buona sostanza, era stata proprio la ricostruzione fattuale, ricavabile anche dalle dichiarazioni del consulente, a rendere evidenti - ad avviso della Corte d'appello - gli errori valutativi del giudice di primo grado (cfr. in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata). Tale percorso argomentativo è stato vivacemente censurato dalla difesa del IN, la quale ha sottolineato che la Corte territoriale - lungi dall'essersi limitata a considerazioni giuridiche sulla scorta di un compendio probatorio invariato - aveva proceduto ad una "integrale rilettura e reinterpretazione" delle considerazioni e conclusioni espresse dal GO. 7 Il ricorrente ha osservato al riguardo che, in realtà, il contributo di quest'ultimo era stato valorizzato dal giudice di primo grado con riferimento alla imprevedibilità della crisi, alla impossibilità di fronteggiarla adeguatamente anche attingendo al patrimonio personale, alle ragioni impeditive di qualsiasi accantonamento di risorse, all'insussistenza di liquidità sufficiente ai pagamenti per cui è causa, e quindi della prospettata "scelta consapevole" compiuta dal IN. In tale prospettiva, si è tra l'altro inteso evidenziare "come le pagine della consulenza menzionate dal giudice di primo grado per giustificare la sentenza assolutoria coincidano con quelle richiamate dalla motivazione d'appello, che delle medesime offre però una interpretazione opposta, evidentemente ritenendo non credibile - obiter dictum - la ricostruzione offerta dal consulente" (cfr. pag. 23 del ricorso). 3.3. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello non abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati. La prospettazione del ricorrente trova infatti un concreto riscontro nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, che ha per un verso fatto esplicito riferimento proprio alle dichiarazioni del GO (oltre che di quelle dei testi indicati dalla difesa) per ritenere adeguatamente allegata, alla luce anche della documentazione acquisita, una situazione di assoluta impossibilità ad adempiere (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Per altro verso, il Tribunale di Modena, all'esito della propria analisi, ha esplicitamente ritenuto credibile la ricostruzione del GO, riportando tra l'altro letteralmente un passaggio della consulenza in cui era stata evidenziata l'insufficienza della liquidità a disposizione e la conseguente impossibilità di saldare i debiti verso l'Erario" (cfr. pag.
5-6 della sentenza del Tribunale). È allora evidente, da un lato, che il contributo dichiarativo del consulente GO ha giocato un ruolo assolutamente decisivo nell'economia della decisione assolutoria di primo grado;
altrettanto intuitivo, d'altro lato, è il rilievo per cui - alla luce dei principi giurisprudenziali cui si è fatto prima riferimento - l'utilizzo di quel contributo in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dal Tribunale sarebbe stato possibile, per la Corte d'Appello, solo all'esito di una nuova escussione del consulente, da disporre in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata. Occorre peraltro distinguere, a tal proposito, tra i reati per i quali è ormai interamente decorso il termine massimo di prescrizione e quelli per cui tale causa estintiva non è ancora maturata. Deve in particolare farsi riferimento alla data del 15/07/2022, nella quale è stato disposto - su richiesta del Procuratore Generale, cui la difesa del IN ha espressamente aderito (cfr. il relativo verbale di udienza) - il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite 8 sulla questione della portata applicativa dell'art. 578-bis cod. proc. pen., con conseguente sospensione del decorso della prescrizione fino alla data odierna. Tenuto conto degli altri periodi di sospensione (correttamente riepilogati a pag. 13 della sentenza impugnata), il termine massimo prescrizionale risulta interamente decorso per i reati di cui ai capi A), B), C n.2), D n.1), in relazione ai quali va disposto, per un verso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo alla articolata ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata. Per altro verso, l'anteriorità dei fatti per cui è causa rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. impone la revoca - limitatamente, appunto, ai reati estinti per prescrizione - della già disposta confisca, alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Per le residue imputazioni ascritte al IN, rubricate ai capi C n. 3) e D n. 2), il termine di prescrizione non risulta ancora interamente decorso: deve quindi disporsi, in relazione a tali capi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A, B, C n.2, D n.1, perché i relativi reati sono estinti per prescrizione e revoca la condisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato relativamente a detti reati. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi C n.3 e D n. 2, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consiglierésyensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere VI Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per l'equivalente disposta in relazione alla somma di 631.833 euro di cui al capo C)1 con rideterminazione ai sensi dell'art.620 c.p.p., e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fulvio Orlando, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/06/2021, la Corte d'Appello di Bologna, investita del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena (qualificato come appello da questa Suprema Corte, cui era stato proposto), ha condannato IN VI - in totale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 33417 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/05/2023 Tribunale di Modena in data 15/02/2019 - alla pena di giustizia in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute e omesso versamento IVA, come dettagliatamente specificato nei capi da A) a D) della rubrica, a lui ascritti in qualità di legale rappresentante e poi di liquidatore della MODENA SP AR s.p.a. (capi A e B) e della LE DI s.r.l. (capi C e D). Solo in relazione all'omesso versamento di cui al capo C n.1), la Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere, nei confronti del IN, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha anche disposto la confisca del profitto nei confronti della MO SP AR (quantificato in Euro 655.814,26) e della LE DI (Euro 2.937.155,28) ovvero, in caso di mancata confisca, dei beni nella disponibilità del IN per un corrispondente valore. 2. Ricorre per cassazione il IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Inammissibilità dell'impugnazione con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di presentazione dell'atto. Si rileva che il timbro con il "depositato" è stato in tale parte cancellato e sostituito con la dicitura "pervenuto", senza peraltro la firma del Cancelliere;
né l'impugnazione reca indicazioni in ordine alle modalità con cui l'atto è stato fatto pervenire nella Cancelleria (neppure vi sono indicazioni in tema di registro di passaggio). 2.2. Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse e mancanza/irritualità delle richieste. Si osserva che la lettura dell'atto non offre chiare indicazioni in ordine ai predetti requisiti, avendo il P.M. invocato l'annullamento della sentenza di primo grado "in conformità al principio di diritto enunciato da codesta Corte". 2.3. Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi. Si deduce il mancato rispetto delle disposizioni di cui al novellato art. 581 cod. proc. pen., con particolare riguardo al mancato confronto con gli elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pervenuto a conclusioni assolutorie in ragione della incolpevole impossibilità, per il IN, di adempiere agli obblighi tributari. Si censura inoltre l'inedita richiesta del ricorrente di ripetizione del giudizio di primo grado. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative, con particolare riguardo al consulente della difesa, e ai testi da quest'ultima indicati, per ribadire la fondatezza della decisione del Tribunale, alla luce dell'imprevedibilità della crisi di impresa e dell'impossibilità di fronteggiarla adeguatamente, da parte del IN, anche con misure incidenti sul patrimonio personale. Si censura, in particolare, la decisione della Corte di ritenere non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, in quanto il primo giudice sarebbe incorso in un mero errore di diritto nel valutare elementi di fatto non controversi: sul punto si deduce che, al contrario, la Corte territoriale aveva effettuato una integrale rilettura e reinterpretazione delle conclusioni del consulente, il quale mai aveva affermato che il IN fosse consapevole dell'epoca risalente della crisi e della importanza del debito tributario, e che avesse scelto deliberatamente di non accantonare VIVA ricevuta. Il difensore osserva, che in tale contesto, la decisione di condanna non poteva prescindere da una nuova escussione del consulente, alla luce di un recente arresto che valorizza, in punto di decisività della prova dichiarativa, anche quella che si riveli potenzialmente idonea ad incidere sul giudizio di appello, se diversamente interpretata. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente della forza maggiore per l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al ricorrente, e alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la decisione per aver ritenuto, quanto all'inapplicabilità della forza maggiore, che la crisi di impresa avrebbe dovuto essere improvvisa e presentare connotazioni di ineluttabilità, trattandosi di requisiti non richiesti dalla norma e dalla elaborazione giurisprudenziale. Si richiama poi un precedente in tema di carenza di dolo in capo all'imprenditore che non adempie agli obblighi tributari, avendo pagato dipendenti e fornitori in una prospettiva di continuità aziendale. 2.6. Vizio di motivazione per travisamento delle prove concernenti l'impossibilità ad adempiere. Si censurano le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine: alle risorse impiegate dal IN e alla loro destinazione, in realtà volta a estinguere in parte il debito bancario;
alla ritenuta possibilità di accantonamenti (preclusa in realtà dalla necessità di pagare integralmente le vetture per ottenere il certificato di conformità necessario per l'immatricolazione); all'esistenza di ampie disponibilità personali, in realtà venute meno già al momento del sequestro;
alla ritenuta prevedibilità della crisi aziendale (avendo il IN avviato iniziative di risanamento rivelatesi non risolutive anche per la crisi dettata da fattori macroeconomici, come chiarito dal consulente); alla pretesa possibilità di desumere, dalle richieste di concordato presentate dal IN in relazione alle due società, la possibilità di adempiere ai debiti tributari. Si esclude inoltre che le osservazioni del primo giudice sulla sussistenza della forza maggiore siano incompatibili con quelle svolte in ordine alla mancanza di dolo, che non può essere ritenuto in re ipsa come dimostrato da recenti elaborazioni in fattispecie di crisi imprenditoriale. 2.7. Omessa motivazione in ordine al reato di cui all'art. 10-bis. Si rileva che l'intera motivazione della Corte d'Appello era stata dedicata alla ritenuta possibilità, per il IN, di accantonare le somme da versare all'erario avendole egli incassate sotto forma di IVA, e che tali considerazioni risultavano peraltro 3 irrilevanti in tema di omesso versamento di ritenute certificate, con il conseguente venir meno della necessaria motivazione rafforzata. 2.8. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Si evidenzia la contraddittorietà della decisione, motivata con la ritenuta mancanza di resipiscenza, rispetto a quella di applicare l'altro beneficio della sospensione condizionale. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca e alla determinazione dei relativi importi. Si censura il silenzio motivazionale in ordine al mancato reperimento del profitto presso le società (non essendo in sé risolutivo il fallimento delle stesse), e l'erroneità del calcolo comprendente anche il profitto del reato dichiarato estinto per prescrizione, con una implicita ma erronea applicazione dell'art. 578-bis, nonché le sanzioni e gli interessi. 2.10. Con motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, il difensore del IN torna a richiamare le censure di inammissibilità del ricorso del P.M. (lamentando il silenzio della Corte territoriale), e a lamentare la mancata rinnovazione delle prove dichiarative;
deduce altresì l'applicabilità, nel caso di specie, dei principi affermati dopo la sentenza impugnata dalla CEDU nella sentenza Maestri c. Italia, avendo tra l'altro il IN chiesto di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio di primo grado, ed essendo le sue dichiarazioni risultate in concreto rilevanti per affermare la sussistenza dell'elemento psicologico e l'insussistenza dell'esimente ritenuta in primo grado. Si torna altresì sulle censure formulate in tema di confisca e sull'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del motivo di ricorso qui in precedenza esposto al § 2.4 impone, come meglio verrà in seguito illustrato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per una parte dei reati ascritti al IN, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione (non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alle residue imputazioni. 2. Prima di prendere in esame la predetta doglianza, concernente la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, deve qui ricordarsi che il IN, assolto in primo grado dai reati a lui ascritti (sent. Trib. Modena del 24/04/2019), è stato condannato dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, che ha integralmente accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero come ricorso per saltum dinanzi a questa Suprema Corte, ma qualificata - appunto - come atto di appello, con provvedimento n. 10438 del 2020 di questa Sezione, con il quale era stata contestualmente disposta la trasmissione degli atti alla Corte bolognese. Le censure proposte dalla difesa ricorrente, volte a prospettare l'originaria inammissibilità di tale atto di impugnazione, devono essere disattese. Del tutto priva di consistenza è la prima doglianza, concernente le modalità di presentazione dell'atto. Dall'esame del fascicolo processuale (cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della tipologia di censura proposta), emerge che, sull'originale dell'atto, è riportata l'attestazione della cancelleria del Tribunale di Modena di deposito e di identificazione dell'incaricato, in servizio presso la Procura della Repubblica di Modena. Anche le residue censure appaiono prive di fondamento. Da un lato, Il P.M. aveva chiaramente palesato il proprio interesse alla rimozione della sentenza assolutoria illegittimamente emessa, sollecitata per le ragioni fattuali e giuridiche diffusamente esposte nei motivi di ricorso. D'altro lato, tale esposizione appare immune da censure di aspecificità, essendo stato adeguatamente prospettato sia il vizio motivazionale ravvisato nel percorso assolutorio, per i passaggi - ritenuti illogici - dal tema della configurabilità della forza maggiore a quello della inesigibilità e del difetto dell'elemento psicologico (cfr. pagg.
5-6 del ricorso); sia il vizio di violazione di legge, con riferimento alle forme di manifestazione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis d.l.vo n. 74 del 2000 (cfr. pagg. 7 segg. del ricorso). 3. Sono invece fondate, come già anticipato, le censure relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad alcuna rinnovazione, nonostante quest'ultima fosse stata sollecitata dalla stessa difesa, con apposita memoria nel corso del giudizio di appello (cfr. pag. 15 del ricorso), prendendo spunto dai rilievi formulati nell'impugnazione del P.M.: in particolare, dall'invito del ricorrente ad accogliere una diversa lettura delle risultanze acquisite, con riferimento ai vari aspetti posti a base della sentenza di assoluzione del Tribunale di Modena (ritenuta imprevedibilità della crisi economica che aveva investito le società del gruppo facente capo al IN, origini e cause della crisi stessa, condotta del IN volta al risanamento e ristrutturazione del gruppo, ostacoli incontrati, ecc.), sulla scorta dei contributi offerti, in primo luogo, dal consulente della difesa GO e dei tesi GN e AL. Sul punto, la Corte d'Appello ha ritenuto di poter procedere senza alcuna necessità di rinnovare le prove dichiarative, "avendo la sentenza impugnata erroneamente applicato le norme penali rispetto ad un incontestato quadro probatorio, commettendo, dunque, esclusivamente un 'errore di diritto' (cfr. pag. 5 3 della sentenza impugnata, cui si rinvia anche per i precedenti conformi citati dalla Corte territoriale). 3.1. Nella valutazione delle doglianze difensive, è opportuno prendere le mosse dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, già in epoca anteriore all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in tema di decisività della prova dichiarativa di cui è necessaria la rinnovazione, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. Si allude, evidentemente, alla fondamentale pronuncia in cui il Supremo Consesso aveva precisato che «costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016. DA, Rv. 267491 - 01). Si tratta di principi espressamente tenuti fermi dalle successive pronunce rese sull'argomento dopo la novella: basti qui richiamare Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01, che - nel risolvere positivamente il quesito relativo alla necessità di rinnovare l'istruttoria anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, ha letteralmente richiamato i parametri dettati dalla sentenza DA in tema di decisività delle dichiarazioni (cfr. il § 7.2 della motivazione). Nel panorama giurisprudenziale più recente, si è ulteriormente inteso precisare, per un verso, che «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a 'depurare' il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell"oltre ogni ragionevole dubbio'» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 27601 del 11/05/2022, Baldini, relativa ad una fattispecie di riforma della sentenza assolutoria senza previa rinnovazione dell'esame dei consulenti indicati dalla difesa, su cui pure aveva trovato fondamento la decisione liberatoria di primo grado. Nel censurare la 6 sentenza di condanna emessa in appello, la Quarta Sezione ha richiamato i principi ripetutamente affermati dal Supremo Consesso, osservando tra l'altro che la ratio della disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. «deve essere rinvenuta nella tutela del contraddittorio, posto che, 'dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa' (Sez. U. DA). Il possibile overturning della decisione, insomma, impone che il contraddittorio debba essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, in relazione a tutte le prove dichiarative rilevanti e decisive ai fini della decisione, sia in senso accusatorio che in senso assolutorio, trattandosi del metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile e idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, nonché Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano)». 3.2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive devono essere condivise. Nella ricostruzione dei fatti per cui è causa, la Corte d'Appello ha invero ripetutamente (in ben cinque occasioni, tra le pagg. 4 e 6 della sentenza impugnata) fatto esplicito riferimento al contributo dichiarativo del consulente, sostenendo che, proprio da tale apporto, erano emersi inequivoci elementi di sostegno all'ipotesi accusatoria. In particolare, ad avviso della Corte territoriale, dalle stesse dichiarazioni del consulente GO era stato possibile evincere: il carattere risalente della crisi del gruppo;
le notevoli risorse destinate dal IN al risanamento;
la perfetta consapevolezza, in capo al ricorrente divenuto amministratore unico, della risalente crisi che peraltro non aveva dato luogo ad uno stato di decozione;
la piena consapevolezza della scelta del IN di destinare le risorse a fini diversi dal pagamento dei debiti tributari, nonostante le ingenti perdite delle società negli anni 2011/2013 e le connotazioni catastrofiche della gestione del ricorrente. In buona sostanza, era stata proprio la ricostruzione fattuale, ricavabile anche dalle dichiarazioni del consulente, a rendere evidenti - ad avviso della Corte d'appello - gli errori valutativi del giudice di primo grado (cfr. in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata). Tale percorso argomentativo è stato vivacemente censurato dalla difesa del IN, la quale ha sottolineato che la Corte territoriale - lungi dall'essersi limitata a considerazioni giuridiche sulla scorta di un compendio probatorio invariato - aveva proceduto ad una "integrale rilettura e reinterpretazione" delle considerazioni e conclusioni espresse dal GO. 7 Il ricorrente ha osservato al riguardo che, in realtà, il contributo di quest'ultimo era stato valorizzato dal giudice di primo grado con riferimento alla imprevedibilità della crisi, alla impossibilità di fronteggiarla adeguatamente anche attingendo al patrimonio personale, alle ragioni impeditive di qualsiasi accantonamento di risorse, all'insussistenza di liquidità sufficiente ai pagamenti per cui è causa, e quindi della prospettata "scelta consapevole" compiuta dal IN. In tale prospettiva, si è tra l'altro inteso evidenziare "come le pagine della consulenza menzionate dal giudice di primo grado per giustificare la sentenza assolutoria coincidano con quelle richiamate dalla motivazione d'appello, che delle medesime offre però una interpretazione opposta, evidentemente ritenendo non credibile - obiter dictum - la ricostruzione offerta dal consulente" (cfr. pag. 23 del ricorso). 3.3. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello non abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati. La prospettazione del ricorrente trova infatti un concreto riscontro nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, che ha per un verso fatto esplicito riferimento proprio alle dichiarazioni del GO (oltre che di quelle dei testi indicati dalla difesa) per ritenere adeguatamente allegata, alla luce anche della documentazione acquisita, una situazione di assoluta impossibilità ad adempiere (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Per altro verso, il Tribunale di Modena, all'esito della propria analisi, ha esplicitamente ritenuto credibile la ricostruzione del GO, riportando tra l'altro letteralmente un passaggio della consulenza in cui era stata evidenziata l'insufficienza della liquidità a disposizione e la conseguente impossibilità di saldare i debiti verso l'Erario" (cfr. pag.
5-6 della sentenza del Tribunale). È allora evidente, da un lato, che il contributo dichiarativo del consulente GO ha giocato un ruolo assolutamente decisivo nell'economia della decisione assolutoria di primo grado;
altrettanto intuitivo, d'altro lato, è il rilievo per cui - alla luce dei principi giurisprudenziali cui si è fatto prima riferimento - l'utilizzo di quel contributo in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dal Tribunale sarebbe stato possibile, per la Corte d'Appello, solo all'esito di una nuova escussione del consulente, da disporre in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata. Occorre peraltro distinguere, a tal proposito, tra i reati per i quali è ormai interamente decorso il termine massimo di prescrizione e quelli per cui tale causa estintiva non è ancora maturata. Deve in particolare farsi riferimento alla data del 15/07/2022, nella quale è stato disposto - su richiesta del Procuratore Generale, cui la difesa del IN ha espressamente aderito (cfr. il relativo verbale di udienza) - il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite 8 sulla questione della portata applicativa dell'art. 578-bis cod. proc. pen., con conseguente sospensione del decorso della prescrizione fino alla data odierna. Tenuto conto degli altri periodi di sospensione (correttamente riepilogati a pag. 13 della sentenza impugnata), il termine massimo prescrizionale risulta interamente decorso per i reati di cui ai capi A), B), C n.2), D n.1), in relazione ai quali va disposto, per un verso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo alla articolata ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata. Per altro verso, l'anteriorità dei fatti per cui è causa rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. impone la revoca - limitatamente, appunto, ai reati estinti per prescrizione - della già disposta confisca, alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Per le residue imputazioni ascritte al IN, rubricate ai capi C n. 3) e D n. 2), il termine di prescrizione non risulta ancora interamente decorso: deve quindi disporsi, in relazione a tali capi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A, B, C n.2, D n.1, perché i relativi reati sono estinti per prescrizione e revoca la condisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato relativamente a detti reati. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi C n.3 e D n. 2, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consiglierésyensore Il Presidente