Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
UP5399 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL POPO LA CORTE ASSAZIONE Oggetto Contratte di SEZIONE TERZA CIVILE assicurazivee Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. N. 19474/98 Cron. 11679 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Fichteste copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal fin 300% per dirit 11 APR. 2001 sul ricorso proposto da: IA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA ANDREA PETRILLO, difeso dall'avvocato PIETRO FINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RAS COMP ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende giusta 2000 delega in atti;
2092 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 75/98 della Corte d'Appello di emessa il 19/12/97 e depositata il 28/01/98 | BARI, 1 (R.G. 682/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Pietro FINI;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
\ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ... 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 30 maggio 1991 AR TI conveniva davanti al Tribunale di Foggia la Compagnia di assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà esponendo che: a) il 4 luglio 1989 egli aveva stipulato con la detta Compagnia un contratto di assicurazione per invalidità permanente da malattia e da infortunio, con decorrenza dal 27 agosto 1989 al 27 agosto 1999; b) egli era stato ricoverato, il 3 aprile 1990, presso l'Ospedale di S. Giovanni Rotondo e, il 10 aprile 1990, } presso gli OO. RR. di Foggia ed era stato poi dimesso con la diagnosi di “carcinomatosi papillare diffusa della vescica"; c) il 27 giugno 1990 la Commissione per l'accertamento di invalidità civile gli aveva riconosciuto l'invalidità permanente nella misura del 70 %; d) egli aveva perciò diritto alla prestazione di L.100 milioni prevista dal menzionato contratto assicurativo, prestazione che aveva chiesto alla società assicuratrice, la quale aveva receduto dal contratto con effetto dalle ore 24 del 22 luglio 1990. Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della somma di L.100 milioni, oltre interessi e svalutazione monetaria. Costituitasi la società convenuta ed espletate due consulenze tecniche, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 21 maggio 1994, rigettava la domanda dell'attore, facendo applicazione dell'art.3 delle condizioni generali di assicurazione, che esclude dall'assicurazione le malattie insorte prima della stipulazione del contratto, come quella diagnosticata al TI. 3 L'attore proponeva appello principale e la società assicuratrice appello incidentale (chiedendo la dichiarazione di non operatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c.). La Corte di appello di AR, con la sentenza depositata il 28 gennaio 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando che, dalle relazioni dei due consulenti tecnici d'ufficio, era emerso che la "carcinomatosi papillare diffusa della vescica” del TI era preesistente alla stipula della polizza assicurativa del 4 luglio 1989, onde ha applicato la clausola dell'art.3 delle condizioni generali di assicurazione, la quale "ha voluto escludere dall'assicurazione qualsiasi malattia insorta prima della stipula del contratto, indipendentemente dalla possibilità o meno di diagnosi della stessa ovvero della sua sintomatologia". La Corte ha, poi, soggiunto che "del resto, anche se il tumore vescicale si è manifestato in modo evidente ad una certa data allorquando è stato diagnosticato, ciò non esclude che il male fosse già presente con la sua specifica sintomatologia già da tempo e prima della conclusione del contratto assicurativo". Avverso la sentenza della Corte di appello di AR AR TI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La società Riunione Adriatica di Sicurtà ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la "violazione e mancata applicazione dell'art. 1341, 2° comma e dell'art. 1342, 2° comma, c.c.", osservando che la clausola contenuta nell'art.3 delle condizioni generali del contratto di assicurazione doveva essere 4 S approvata specificamente per iscritto, perché contiene una notevole limitazione di responsabilità a favore della predisponente società assicuratrice. Si tratta, inoltre, di una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., e quindi in ogni caso inefficace ai sensi del successivo art. 1469-quinquies, aggiunti dalla legge 6 febbraio 1996 n.52. Il motivo di ricorso è inammissibile nella censura relativa alla violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché la nullità della menzionata clausola contrattuale per mancata sua approvazione per iscritto da parte } dell'assicurato non è stata dedotta dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio e tale causa di nullità esige, evidentemente, l'esame del contratto che costituisce un'indagine di fatto preclusa in questa sede di legittimità. Il motivo di ricorso è, poi, infondato nella censura relativa alla violazione, da parte della stessa clausola contrattuale, degli artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c., poiché queste disposizioni, introdotte nel codice civile dall'art.25 della legge 6 febbraio 1996 n.52 (con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria del 5 aprile 1993), sono entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione (avvenuta il 4 luglio 1989) e, non avendo esse efficacia retroattiva, non possono determinare l'invalidità o l'inefficacia del contratto stipulato in data anteriore. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione e mancata applicazione del principio di buona fede in relazione agli artt. 1366, 1375 e 1175 c.c.", osservando che la clausola contenuta nell'art.3 delle condizioni generali di assicurazione, secondo il significato ad essa attribuito dalla compagnia assicuratrice e condiviso dalla Corte di S 6 appello, esclude dall'assicurazione qualsiasi malattia insorta prima della stipula del contratto, anche nel caso in cui l'assicurato non abbia avuto alcuna possibilità di vedersi diagnosticata tale malattia ed in assenza di qualunque sintomatologia. Così intesa la clausola viola il principio di buona fede e va perciò dichiarata nulla per contrasto con gli articoli sopra indicati. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente. La sentenza impugnata non si è limitata a dare alla clausola contenuta nel'art.3 delle condizioni generali di assicurazione il کی significato di escludere dalla copertura assicurativa tutte le malattie insorte anteriormente alla stipula del contratto, anche quelle che non abbiano ancora manifestato una sintomatologia e quindi tali da non potere essere diagnosticate. Ed invero la Corte di appello, a fondamento della propria decisione, ha osservato anche, sulla base delle due consulenze tecniche espletate, che non risultava l'assenza nel TI, prima del contratto, di una specifica sintomatologia, e tale valutazione di fatto non viene in alcun modo censurata dal ricorrente. Il motivo di ricorso, pertanto, pone una questione giuridica che non è rilevante nel presente giudizio, in cui non è stata accertata dal giudice del merito l'assenza di sintomi inerenti alla malattia dell'assicurato, nel momento in cui fu stipulato il contratto di assicurazione. 3.- Poiché le censure del ricorrente sono, in parte, inammissibili e, in altra parte, infondate, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 18 dicembre 2000. Il Presidente Il Relatore-Estensore Juiban Етии пр CANCELLIERE C1 Giovann iambattista Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì 11 APR. 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 1087 129, UP 4567 20.66 8067 12.00 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n. 33265 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7