Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8512
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Sentenza 22 giugno 2001

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La somministrazione di medicinali agli animali da azienda, la cui definizione è data dall'art. 1 D.Lgs. 118/92, consentita per i prodotti e gli scopi che risultano dal combinato disposto degli artt. 1 e 6 detto decreto, deve essere esclusa in relazione agli animali destinati all'alimentazione umana. (Nella specie la corte ha affermato che il preparato medico Ventipulmin, che non ha azione estrogena, androgena o gestagena e non è curativo della fertilità, in quanto contenente clembutirolo, non rientra fra i prodotti per i quali non opera il divieto di somministrazione.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8512
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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