Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
La somministrazione di medicinali agli animali da azienda, la cui definizione è data dall'art. 1 D.Lgs. 118/92, consentita per i prodotti e gli scopi che risultano dal combinato disposto degli artt. 1 e 6 detto decreto, deve essere esclusa in relazione agli animali destinati all'alimentazione umana. (Nella specie la corte ha affermato che il preparato medico Ventipulmin, che non ha azione estrogena, androgena o gestagena e non è curativo della fertilità, in quanto contenente clembutirolo, non rientra fra i prodotti per i quali non opera il divieto di somministrazione.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8512 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR MI elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci 28, presso l'avv. Manilio Franchi, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Troiani del foro di Verona giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di BUSSOLENGO, in persona del Sindaco p.t. Lino Venturini, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 180, presso l'avv. prof. Mario Sanino, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Aldo Fichera ed Elisa Fichera di Verona, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Pretore di Verona n. 697 del 4/9.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Francesco Braschi, con delega, per il Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
Svolgimento del processo
Con sentenza 4/9.12.98 il Pretore di Verona respingeva il ricorso proposto da DR ER avverso la ordinanza ingiunzione che gli irrogava la sanzione pecuniaria di lire 30 milioni per violazione dell'art.
3.2 del d.lgs 118/92; tuttavia, riteneva equo ridurre l'importo della sanzione a lire 15 milioni. Poneva a carico del ricorrente le spese di causa, oltre a quelle di c.t.u. Esponeva la sentenza che, in esito ad un controllo a campione condotto su undici dei circa 600 bovini dell'azienda, era risultato che ad un bovino dell'allevamento del ER era stato somministrato OL, sostanza ad azione anabolizzante, incorrendo quindi nell'infrazione prevista e punita dall'art.
3.2 del d.lgs 118/92. Le ragioni dell'opposizione - non era stato somministrato OL, ma un preparato medico, il NT, contenente OL a dose terapeutica, per curare il vitello da una affezione polmonare.- la somministrazione, a scopo terapeutico ed, a bassissimo dosaggio, non rientrava nelle categorie regolamentate dal d.lgs 118/92; nessuno degli altri undici animali esaminati era risultato positivo alle analisi - non venivano trovate valide dal Pretore che, dopo aver premesso che il OL, se utilizzato in dose maggiore di quella conosciuta come terapeutica, spiegava effetto anabolizzante, ne escludeva l'uso terapeutico, sia perché non consentito dalla legge - il cui art. 6 consentiva l'uso terapeutico solo di sostanze estrogene, androgene e gestogene e per curare disturbi della fertilità - sia perché non v'era prova ne' della prescrizione ne' della somministrazione, non risultando osservate le prescrizioni degli artt. 7 del d.lgs 118/92 e 33 del d.lgs 119/92;
sia perché nessun argomento poteva trarsi, in ordine alla durata ed alle dosi, dal risultato del controllo, tenuto conto della rapida eliminazione della sostanza.
Contro tale sentenza, notificata al ER il 19.01.99, proponeva ricorso per cassazione DR ER avanzando, con atto notificato il 19.03.99, due motivi di censura.
Si è costituito, con atto notificato il 23.04.99, il Comune di Bussolengo, resistendo e proponendo un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale si deduce la falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs 118/92, la mancata considerazione ed applicazione del dm 19.12.96, della nota della Regione Veneto 12.02.97 e del regolamento CE n, 131296 dell'8.07.96; nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Si assume, in sintesi, che l'uso del NT è stato inibito solo tre anni dopo i fatti di causa, con il richiamato decreto ministeriale;
che è contraddittoria la sentenza, quando riconosce che il farmaco non ha effetti anabolizzanti e poi condanna il ER in base ad una norma che colpisce la somministrazione di sostanze che producono tale effetto.
La assenza della prescrizione veterinaria e delle annotazioni nel registro dei trattamenti (adempimenti previsti dai richiamati artt. 7 d.lgs 118/92 e 33 d.lgs 119/92) non ha consentito al Pretore di accertare se la presenza di clembutirolo, riscontrata dalle analisi, dipendeva dalla somministrazione di NT. Non ha in conseguenza alcun rilievo la circostanza che la somministrazione di tale specialità medica sia stata proibita solo tre anni dopo il fatto, dal momento che non è stata individuata dal Pretore come la fonte dell'anabolizzante presente nel vitello esaminato. La sentenza precisa, infatti, che dati i rapidi tempi di eliminazione, non era possibile stabilire ne' la durata ne' le dosi del trattamento, mentre la dose di clembutirolo contenuta nel NT era nota, avendola precisata la c.t.u. e, quindi, collegando la presenza di clembutirolo a tale medicinale, non vi potevano essere dubbi sul dosaggio. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata va ricostruita nel seguenti termini: accertata la presenza di clembutirolo, non ne è accertata la provenienza. L'assunto dell'opponente, oltre a non esser documentato, non costituirebbe comunque scriminante, perché la somministrazione di medicinali agli animali di azienda - la cui definizione è data dall'art. 1 del d.lgs 118/92 - può avvenire solo per i medicinali e gli scopi che risultano dal combinato disposto degli artt. 1 e 6 dello stesso d.lgs ed il NT "che non ha azione estrogena, androgena o gestagena e non è curativo della fertilità" non potrebbe, quindi, essere somministrato "agli animali destinati alla alimentazione umana" (conf. Cass. 3734/99; cfr. Cass. 11054 e 11234/98).
Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione che il ricorrente ravvisa, assumendo come presupposto che il Pretore abbia riconosciuto il NT come fonte del clembutirolo.
Col secondo motivo, si sostiene l'errata interpretazione dell'art. 6 del d.lgs 118/92 che consente, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, il trattamento terapeutico generico e non solo quello relativo alla fertilità degli animali. In via di fatto, poi, non risulta essere mai stato contestato il trattamento medico veterinario delle malattie degli animali da macello.
La censura, in quanto basata sullo stesso, indimostrato, presupposto, rimane assorbita dal rigetto del primo motivo del ricorso. L'interpretazione dell'art. 6 del d.lgs 118/92 non costituisce elemento essenziale della sentenza, perché il Pretore svolge un discorso ipotetico, volto a dimostrare che, quand'anche l'assunto del ER fosse vero, non sarebbe scriminante, ma la ratio decidendi è data, pur sempre, dalla presenza di clembutirolo, non legittimato da alcuna prescrizione medico/veterinaria, da alcuna documentazione relativa all'acquisto, ai tempi ed agli animali sottoposti al trattamento.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta che la riduzione della sanzione pecuniaria operata dal Pretore risulti del tutto immotivata, sia nelle ragioni che nei criteri seguiti. La censura è infondata: il Pretore, nel ridurre la sanzione, ha fatto riferimento all'esito del giudizio ed agli elementi di cui all'art. 11 l.s. 689/81 e dalla motivazione della sentenza risulta sia che la sostanza era stata individuata solo in uno dei circa seicento capi - sia pure con indagine a campione - sia che il ER non si era trincerato nella negativa, tentando di fornire una spiegazione plausibile dell'accaduto. Tali elementi, secondo le previsioni dell'art. 11 richiamato, giustificavano la riduzione della sanzione.
Spese compensate sino a concorrenza di un terzo;
a carico del ricorrente principale per il residuo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese sino a concorrenza di un terzo e condanna il ricorrente ER al pagamento del residuo che liquida in complessive lire 3.080.000 di cui lire 3.000.000 per onorari, già detratta la compensazione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001