Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 697
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità di quest'ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale.

In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning" (fenomeno che si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito, tali capacità in conseguenza del relativo uso di mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno), espressamente prevista dalla legge marchi nella sua attuale formulazione, deve essere applicata anche ai segni distintivi anteriori alla sua entrata in vigore, giusta previsione dell'art. 89 n. 2 legge 480/92.

Costituisce atto di concorrenza sleale (sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile" e della "confusione dei prodotti" ) la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale), a condizione che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione, dovendo per converso ritenersi che (al di fuori dalle ipotesi di privativa posta a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma) alla libera riproducibilità della funzione consegua la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza.

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    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 697
Data del deposito : 26 gennaio 1999

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