Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. (Fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo è stata subordinata "ex officio" alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 13905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13905 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/03/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 424
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 38250/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND MA;
avverso sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata Ortona del 22 gennaio 2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per la declaratoria di annullamento senza rinvio in punto di subordinazione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 gennaio 2009, il GU del Tribunale di Chieti applicava a ND MA la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed Euro 160,00 di multa e disponeva la sospensione condizionale della pena a condizione che l'imputato pagasse entro sei mesi dalla sentenza il risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Ricorre il ND e deduce che, in violazione di legge, il Giudice aveva imposto di sua iniziativa la condizione risarcitoria alla sospensione della pena ex art. 163 c.p.; infatti, l'accordo su cui si era formato il consenso non comprendeva tale obbligo ed egli non aveva mai in precedenza goduto del beneficio, sicché la decisione alterava il patto è inoltre la subordinazione non poteva farsi rientrare nella previsione di obbligatorietà di cui all'art. 165 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è fondata e la sentenza è da annullare.
In tema di patteggiamento, è principio pacifico che il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, la cui determinazione è considerata dalla legge come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 3, Sentenza n. 19788 del 28/02/2003 Sez. U, Sentenza n. 10 del 11/05/1993). È stato infatti osservato nelle citate sentenze, inerenti a diversa materia (reati edilizi) ma assolutamente aderenti al punto, oggi in esame, sui limiti del potere del giudice nel procedimento di applicazione concordata della pena, che quando la legge preveda un data determinazione quale conseguenza di una decisione giurisdizionale, senza lasciare al giudice facoltà di diversamente deliberare, anche se quella determinazione non sia compresa nei termini dell'accordo, deve essere adottata dal decidente in conformità alla volontà della legge, essendo implicito che le parti ne abbiano fatto oggetto di previsione, proprio per l'ineludibilità della conseguenza;
ne' alle parti potrebbe ritenersi consentito (come non lo è per il giudice) pretermettere la legge. Al contrario, quando la determinazione sia considerata dalla legge quale esercizio di una facoltà del giudice, se, sempre in tema di procedimento alternativo pattiziamente definibile, nessuna previsione sia stata formulata con la proposta (a maggior ragione nell'ipotesi di esclusione), al decidente non rimane altra opzione tra quelle di aderire al patto ovvero, nell'ipotesi contraria, respingere il patto per procedere al giudizio ordinario.
Non può quindi condividersi la considerazione svolta dal giudice a quo, secondo il quale la subordinazione della quale si discute rientrerebbe nel quadro dell'esercizio di autonomo potere giurisdizionale circa le "modalità" esecutive del beneficio applicato, poiché, al contrario egli ha modificato il patto ed ha esercitato un potere facoltativo, discrezionalmente adottabile dal giudice (ex art. 165 c.p.), che le parti non avevano motivo di prevedere come adottabile in esito alla procedura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010