Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
Non è prevista alcuna sanzione di inammissibilità per un atto di impugnazione redatto in lingua italiana, proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza pronunciata all'esito del giudizio svoltosi, ai sensi del d.P.R. 1988, n. 574, in lingua tedesca. Ed infatti il sesto comma dell'art. 17 del citato d.P.R. prevede la nullità assoluta per gli atti successivi alla dichiarazione di mutamento della lingua sino ad allora usata, non formulati con la lingua scelta; ma tale disposizione concerne solo gli atti processuali in senso stretto. Invero la nullità è una forma di invalidità tipica degli atti formati dagli organi del procedimento, mentre per gli atti delle parti, impugnazioni comprese, è prevista la diversa sanzione della inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/1998, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 11.12.98
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " A. Malinconico " N.2238
3. " N. Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " A. Amato " N.14990/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IC LI, n. Merano 21.7.70 avverso la sentenza 5.2.98 corte app. Trento, sez. Bolzano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amato Udito il Pubblico Ministero in persona d.ssa E. Paciotti che ha concluso per l'ann.to s.r.
Udito il difensore avv. T. Madia, in sost.ne avv. M. L. Carriere Motivi della decisione
IC LI era condannata dal pretore di Bolzano per il delitto di lesioni volontarie.
La corte d'appello dichiarava inammissibile il suo gravame, siccome proposto dal difensore in lingua italiana, dopo che il primo giudizio si era svolto in lingua tedesca, senza che fosse stata esercitata l'opzione di cui all'art. 17, I^ c. DPR n. 574/1998, recente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trento-Alto Adige.
Orbene, argomentava la corte di merito, l'art.109 cpp, che sanziona con la nullità il mancato compimento in lingua italiana degli atti del procedimento, fa salvi, al secondo comma, i diritti dei cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica, stabiliti da leggi speciali, quali lo statuto regionale e le disposizioni di attuazione dello stesso. La normativa di cui al DPR n. 574/88 cit. non mira al fine di garantire una migliore comprensione linguistica fra i soggetti processuali, bensì a quello di rendere tangibile il carattere bilingue della regione trentina. Gli art.14,4^ c., 15,7^ c. e 17,6^ c. DPR cit. prevedono espressamente che gli atti processuali (al cui novero vanno ascritti anche gli atti di parte) posti in essere in lingua diversa da quella richiesta, sono nulli ai sensi dell'art.185 cpv. cpp 1930. L'art.15,5^ c. consente al difensore di fiducia di madrelingua tedesca di svolgere in lingua italiana o tedesca solo gli interventi orali relativi alle questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese.
La corte territoriale conclude, pertanto, affermando che la normativa vigente non riconosce al difensore di fiducia la possibilità di redigere i motivi di appello in una lingua diversa da quella del processo.
Ricorre il difensore che richiama, a confutazione, le sentenze di cui a cass. sez. I, 5.5.97, Gruber secondo la quale la nullità inerisce gli atti processuali in senso stretto, mentre l'inammissibilità, ipotizzabile per gli atti di parte, non è prevista per il caso che ne occupa) ed a Corte Cost.le n. 271/94 (secondo cui le garanzie stabilite dell'art.6 Cost. si cumulano con quelle offerte dall'art.24 Cost.). - Il ricorso è fondato e va accolto.
In riferimento a fattispecie analoga a quella presente questa Corte ha già deciso (sez.I, 5 maggio 1997, Gruber, m.207929) che non è prevista la sanzione di inammissibilità per un atto di impugnazione redatto in lingua italiana, proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza pronunciata all'esito del giudizio svoltosi, ai sensi del DPR 1577.1988, n.574, in lingua tedesca. Ed infatti il sesto comma dell'art.17 DPR cit. prevede la nullità assoluta per gli atti successivi alla dichiarazione di mutamento della lingua sino ad allora usata, non formulati con la lingua scelta;
ma tale disposizione concerne solo gli atti processuali in senso stretto. La nullità è una forma di invalidità tipica degli atti delle parti, impugnazioni comprese, è prevista una sanzione diversa, la inammissibilità.
Sanzione (per la quale pure vale, come per la nullità, il principio di tassatività) peraltro non contemplata da alcuna delle disposizioni del menzionato D.P.R.
Siffatta scelta esegetica si armonizza pienamente sia con la lettera, sia con la "ratio" delle norme, anche di rango costituzionale, che disciplinano la materia. Non è condivisibile quanto sostenuto dalla corte di merito, che cioè il DPR n.574/88, non garantisce tanti i diritti dell'imputato, quanto il carattere bilingue della regione trentina. Laddove è evidente, per contro, che le norme costituenti articolazione delle disposizioni costituzionali a tutela delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.) creano facoltà e diritti che ampliano la sfera soggettiva di coloro che a tali comunità appartengono.
Pertanto, il DPR n.574/88 costituisce un ampliamento delle garanzie rispetto all'art.100 dello statuto del Trentino-Alto Adige (che già prevedeva il diritto di essere sentito in lingua tedesca) ed all'art. I09 del nuovo codice di rito, che fa salvi, al secondo comma, "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali".
Si comprende allora perché la Corte Cost.le, con la pronuncia n. 271/94, abbia stabilito che le garanzie fissate dall'art.6 Cost. a tutela delle minoranze linguistiche, non sono alternative, ma concorrenti rispetto a quelle offerte dall'art.24 Cost.: il DPR n.574/88, emanato a tutela dei cittadini di madrelingua tedesca,
amplia la sfera delle garanzie, introdotta dall'art.109 cpp, cumulandosi con questa.
Ne deriva che alla minoranza linguistica spettano tutti i diritti dei cittadini, oltre a quelli contemplati da specifiche disposizioni.
Conseguentemente, anche se il processo si sia svolto in lingua tedesca in primo grado, è consentito allo imputato proporre impugnazione in lingua italiana.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P T M
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1999