Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/1998, n. 501
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Sentenza 11 dicembre 1998

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Non è prevista alcuna sanzione di inammissibilità per un atto di impugnazione redatto in lingua italiana, proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza pronunciata all'esito del giudizio svoltosi, ai sensi del d.P.R. 1988, n. 574, in lingua tedesca. Ed infatti il sesto comma dell'art. 17 del citato d.P.R. prevede la nullità assoluta per gli atti successivi alla dichiarazione di mutamento della lingua sino ad allora usata, non formulati con la lingua scelta; ma tale disposizione concerne solo gli atti processuali in senso stretto. Invero la nullità è una forma di invalidità tipica degli atti formati dagli organi del procedimento, mentre per gli atti delle parti, impugnazioni comprese, è prevista la diversa sanzione della inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/1998, n. 501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 501
    Data del deposito : 11 dicembre 1998

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