Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 dell'abrogato d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi "uti cives" e "non uti singuli": ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MB EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Melania n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Vadi, difeso dall'avv. Valentio Vadi, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. - FI EA.
- intimati -
avverso la sentenza n. 257/99 del Tribunale di Genova,- sez. 2^ civile, emessa il 18 dicembre 1998 e depositata il 2 febbraio 1999 (R.G. 3289/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal relatore consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il signor MB EN convenne in giudizio, davanti al Pretore di Genova, il signor FI EA e la S.p.A. Reale Mutua Assicurazioni, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Espose che l'incidente era consistito nello scontro tra il proprio veicolo e quello del FI all'altezza di un incrocio, sito in area portuale, e sostenne che lo stesso doveva essere attribuito a colpa concorrente di entrambi i conducenti.
I convenuti chiesero il rigetto della domanda sostenendo che l'incidente era da ascrivere a colpa esclusiva del MB il quale si era immesso nella via percorsa dal FI senza concedere la dovuta precedenza, come era suo obbligo perché proveniente da una strada laterale non soggetta a pubblico passaggio.
Il Pretore ritenne che l'incidente fosse da attribuire a colpa concorrente di entrambi i conducenti.
A diverse conclusioni giunse il Tribunale di Genova il quale, accertato che la strada dalla quale proveniva il MB non era soggetta a pubblico passaggio, ritenne questi unico responsabile del sinistro per aver violato Fart 105, comma 3, dell'abrogato codice della strada (ora art. 145, comma 6, del nuovo codice della strada). Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il MB.
Nessuno degli intimatì ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con l'unico motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 105, comma 3, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente così argomenta:
"Il Tribunale di Genova ha ritenuto di interpretare l'espressione 'luoghi non soggetti a pubblico passaggiò, contenuta nel terzo comma dell'art. 105 cod. strad. 1959, nel senso che deve essere considerata tale l'area soggetta al transito di alcune specifiche categorie di soggetti, con l'esclusione di tutte le altre.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la strada da cui proveniva l'auto del ricorrente fosse stata dichiarata accessibile soltanto ai mezzi addetti alle operazioni di carico scarico ed alle auto di servizio fosse incompatibile con il transito di un numero indiscriminato di persone e che, quindi, l'area dovesse considerarsi non soggetta a pubblico passaggio. Di qui, ha dedotto l'applicabilità alla fattispecie del terzo comma dell'art. 105 del cod. strad. 1959 ed ha, conseguentemente, dichiarato che unico responsabile del sinistro fosse il ricorrente perché, pur provenendo da destra, avrebbe dovuto arrestarsi all'incrocio con la via alla Lanterna e concedere la precedenza a chi percorreva tale via. L'errore del Tribunale è consistito quindi nell'aver ritenuto rilevante, ai fini dell'applicazione del citato art. 105, terzo comma, soltanto la circostanza che il transito in un area sia consentito a specifiche categorie di soggetti e nel non aver considerato, invece, l'elemento concorrente della indeterminatezza del numero dei soggetti (seppure rientranti nelle categorie autorizzate) che possono transitarvi nonché quello, più rilevante di tutti, costituito dalla possibilità che chiunque, senza necessità di autorizzazione o controllo, possa, di fatto, accedere a tale area.
Tale errore appare evidente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali un'area deve essere considerata soggetta a pubblico passaggio se su di essa transita, anche solo di fatto, un numero indiscriminato ed indeterminato di persone, con ciò dimostrando che ciò che rileva, ai fini della disciplina applicabile, è il concreto accesso all'area da parte di chiunque e non la sua qualificazione formale".
Sul punto il ricorrente cita: Cass. sez. 3^, 17 aprile 1996, n. 3633, e Cass, sez. 1^, 27 novembre 1998, n. 12046. Prosegue il ricorrente:
"Alla luce di quanto esposto, si ritiene, quindi, che, a differenza dell'interpretazione data dal Tribunale, il terzo comma dell'art. 105 cod. strad. 1959 debba essere inteso in senso più restrittivo, in quanto eccezione al generale principio espresso dal precedente secondo comma, e, cioè, nel senso che un'area deve considerarsi non soggetta a pubblico passaggio soltanto quando non sia fisicamente possibile accedervi, se non nei limitati casi di alcuni veicoli specificamente autorizzati ed ammessi al transito (uti singuli). Nel caso, invece, in cui non siano autorizzati alcuni ben individuati soggetti, ma, piuttosto, alcune categorie (tra cui, quella del tutto vaga dei mezzi addetti alle operazioni di carico e scarico), e, quindi, tutti gli appartenenti ad esse, ed, inoltre, non vi sia alcun controllo, sì che, in sostanza, chiunque possa liberamente accedervi, tale disposizione non può trovare alcuna applicazione". Sul punto il ricorrente cita Cass. pen., sez. 4^, 4 novembre 1982. Aggiunge ancora il ricorrente:
"Pertanto, poiché nella specie era stato dimostrato che il transito nella strada che conduce al ponte dell'Idroscalo era consentito 'ai mezzi addetti alle operazioni di carico e scarico, anche ai mezzi privati di trasporto, ad eccezione delle autovetture se non in servizio, ma riconoscibili mediante apposito contrassegno', secondo quanto dichiarato dal teste Chiossone, la cui deposizione è stata considerata determinante dal Tribunale, e, per converso, non era stata fornita la prova che l'accesso a tale area era debitamente controllato, sì da evitare il passaggio di fatto da parte di un indiscriminato ed indeterminato numero di soggetti, tale area, da cui proveniva l'auto ricorrente, non poteva considerarsi 'non soggetta a pubblico passaggio' e, quindi, non poteva applicarsi il terzo comma del citato art 105.
L'interpretazione estensiva data dal Tribunale al terzo comma dell'art. 105 cod. strad. 1959 e la decisione su di essa fondata appaiono, per le considerazioni svolte, errate e, per conseguenza, la sentenza impugnata dovrà essere cassata sul punto". Il ricorso è infondato.
Deve in primo luogo ribadirsi il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 105, comma terzo, del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 abrogato e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato e cioè alla circostanze se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi 'uti cives' e non 'uti singuli'" (v. Sez. 3^, sent. n. 3633 del 17-04-1996, Levo c. Assicurazioni Toro rv 497106).
Fatta questa premessa, del resto condivisa dallo stesso ricorrente, occorre precisare che l'uso abituale deve essere concreto e non solo possibile in astratto per l'assenza di controlli.
Pertanto, non è sufficiente che, come sostiene il ricorrente, per l'assenza di controlli, sia in ipotesi possibile l'accesso in un numero indiscriminato di persone sulla strada, ma è necessario che tale accesso sia concreto ed effettivo nella specie l'uso concreto ed effettivo della strada da parte di un numero indeterminato e indiscriminato di persone non è stato dedotto, ne' tanto meno provato.
Nè può accedersi alla tesi di diritto svolta dal ricorrente che richiama in proposito una sentenza della Cassazione penale, la quale tuttavia nessun contributo apporta a quella tesi.
Come si è più sopra chiarito per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato e cioè alla circostanze se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi "uti cives" e "non uti singuli".
Si ha la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via.
Per converso si ha la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi è chiaro che il passaggio è effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, ma in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti, non individualmente identificati, ma svolgenti particolari attività.
Correttamente, pertanto, il Tribunale una volta accertato "che l'area, da cui proveniva il signor MB, era ed è riservata ai mezzi addetti alle operazioni di carico e scarico delle merci, nonché alle auto di servizio", ha ritenuto, in applicazione dei principi esposti che "la circostanza che il luogo da cui proveniva il signor MB fosse riservato soltanto al transito di alcune categorie di mezzi e non di un numero indeterminato e indiscriminato fa si che lo stesso debba qualificarsi area non soggetta a pubblico passaggio".
Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio di Cassazione atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002