Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6811
CASS
Sentenza 13 maggio 2002

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 dell'abrogato d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi "uti cives" e "non uti singuli": ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6811
    Data del deposito : 13 maggio 2002

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