Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10693
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

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In tema d'IVA, esula di regola dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per rientrare nella sfera della giurisdizione ordinaria, la controversia tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa IVA (nella specie: sui corrispettivi del servizio di esazione dei contributi consortili), inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguardando detta controversia non il rapporto tributario, ma il rapporto tra le parti dell'operazione imponibile, e ciò ancorché sorga questione sul presupposto di tale rivalsa, considerato che l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta confinata sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevanti, rispetto alla giurisdizione come sopra individuata, tanto la circostanza che il consorzio di bonifica, quale ente impositore in relazione ai contributi consortili, avesse indicato nei relativi ruoli l'obbligo della banca di versare l'IVA sul corrispettivo del servizio esattoriale, quanto il fatto dell'avvenuta chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, stante la mancanza nella specie di un'ampliamento o di una modifica del tema del dibattito derivanti da detta partecipazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10693
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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