Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In tema d'IVA, esula di regola dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per rientrare nella sfera della giurisdizione ordinaria, la controversia tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa IVA (nella specie: sui corrispettivi del servizio di esazione dei contributi consortili), inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguardando detta controversia non il rapporto tributario, ma il rapporto tra le parti dell'operazione imponibile, e ciò ancorché sorga questione sul presupposto di tale rivalsa, considerato che l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta confinata sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevanti, rispetto alla giurisdizione come sopra individuata, tanto la circostanza che il consorzio di bonifica, quale ente impositore in relazione ai contributi consortili, avesse indicato nei relativi ruoli l'obbligo della banca di versare l'IVA sul corrispettivo del servizio esattoriale, quanto il fatto dell'avvenuta chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, stante la mancanza nella specie di un'ampliamento o di una modifica del tema del dibattito derivanti da detta partecipazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO & S. PROSPERO SOC. COOP. DI CREDITO A R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MAINENTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUÀ, CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE, CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLI FINANZE, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1770/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli avvocati Francesco DIAYALA VALVA, Giovanni COMPAGNO, CRISCUOLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, il Consorzio di bonifica Agro Veronese TA NE ed il Consorzio di bonifica Adige Garda il 19 aprile 1989 hanno citato la S.r.l. coop. Banca popolare di Verona, poi S.r.l. coop. Banca popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero, davanti al Tribunale di Verona;
esponendo che la convenuta, sulle somme loro dovute quale incaricata dell'esazione dei contributi consortili, aveva effettuato ritenute a titolo di rivalsa per l'iva versata sui compensi della riscossione, hanno sostenuto che tale imposta non doveva essere pagata, per la non tassabilità degli aggi esattoriali ai sensi dell'art. 10 n. 5 del d.P.R., 26 ottobre 1972 n. 633, ed hanno chiesto la restituzione, rispettivamente, di lire 12.284.883, di lire 127.165.974 e di lire 7.210.000 (oltre agli interessi).
La Banca si è costituita ed ha chiamato in causa l'Amministrazione delle finanze, a norma dell'art. 77 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 (testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette).
Il Tribunale di Venezia, davanti al quale la causa è stata riassunta a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Verona, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, aderendo alle tesi della Banca e dell'Amministrazione sulla devoluzione della controversia alle commissioni tributarie.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 25 novembre - 21 dicembre 1999, in accoglimento del gravame proposto dai Consorzi, ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ed ha rimesso la causa al Tribunale di Venezia, osservando che la controversia investiva il rapporto privatistico fra la Banca ed i Consorzi, con riguardo al diritto dell'una di rivalersi nei confronti degli altri di quanto versato per iva sui compensi del servizio di esattoria, non il rapporto tributario relativo a detta imposta, e che la questione della debenza dell'imposta medesima era da definirsi in via meramente incidentale.
La Banca, con ricorso notificato ai Consorzi il 29 maggio 2000 ed all'Amministrazione delle finanze l'8 giugno successivo, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia. Deducendo la violazione degli artt.75 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 ed 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nonché il difetto di motivazione, la ricorrente torna a sostenere la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Ad avviso della Banca la natura tributaria della controversia discenderebbe dalla sua qualità di ente esattore dei contributi sulla scorta di ruoli muniti dell'espressa indicazione dell'assoggettamento all'iva degli aggi esattoriali, ed anche dalla partecipazione al giudizio del Ministero delle finanze, per effetto della citata chiamata.
I Consorzi di bonifica hanno replicato con controricorso. L'Amministrazione delle finanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione di controricorso, ha depositato "atto di costituzione", e poi ha partecipato all'odierna discussione.
La Banca ed i Consorzi hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi implicano la debenza dell'imposta sul valore aggiunto, nel concorso dei requisiti di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), da parte del cedente o del prestatore (art. 17).
Il cessionario del bene od il committente del servizio, per effetto del diritto-dovere del cedente o prestatore di rivalersi della somma versata all'erario (art. 18), subisce l'onere economico della tassazione, sempre che non possa in tutto od in parte detrarre il relativo importo dall'iva a sua volta dovuta sulle operazioni "attive" (art. 19), ma non è, di regola, debitore o condebitore d'imposta, e, in coerenza con la mancanza di tale qualità, non interlocutore dell'Amministrazione finanziaria, nemmeno nelle fasi dell'accertamento o della riscossione, ovvero del rimborso di quanto eventualmente pagato senza titolo od in eccedenza rispetto al titolo (rimborso reclamabile soltanto dal solvens).
Tale "normale" estraneità al rapporto tributano trova deroga, con indiretta conferma del criterio generale, soltanto nel caso in cui il cessionario o committente eserciti impresa, arte o professione, ed abbia acquistato il bene o ricevuto il servizio senza emissione di fattura o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente.
In questa ipotesi, l'art. 41 sesto comma del d.P.R. n. 633 del 1972 gli fa obbligo di "regolarizzare" l'operazione, fornendo all'ufficio i dati e le notizie non offerte dal soggetto tenuto alla fatturazione ed anche pagando il tributo al posto del cedente o prestatore, ed inoltre prevede, in difetto, l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Detta norma, peraltro venuta meno con l'entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (il cui art. 6 si limita a sanzionare con pena pecuniaria l'omissione dell'indicata regolarizzazione), introduce un'eccezionale corresponsabilità nel debito d'imposta, non estensibile ad ipotesi diverse da quella espressamente contemplata. Pertanto., all'infuori del caso sopra indicato, la controversia fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa-iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributane, come delineate dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e poi dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario od committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti;
cfr., da ultimo, Cass. s.u. 23 aprile 1999 n. 247). I rilievi svolti, con i quali si dà continuità a consolidato indirizzo di queste Sezioni unite (v. sentt. 3 febbraio 1989 n. 657, 28 ottobre 1995 n. 11313, 22 maggio 1998 n. 5140, 7 novembre 2000 n. 1147), portano a condividere la decisione della Corte d'appello, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario. Sulla soluzione non interferiscono le peculiarità della concreta vicenda richiamate dalla ricorrente.
La circostanza che i Consorzi di bonifica, quali enti impositori rispetto ai contributi consortili, abbiano indicato nei relativi ruoli l'obbligo della Banca di versare l'iva sul corrispettivo del servizio esattoriale, potrebbe influire sul fondamento nel merito della domanda, sotto il profilo che la portata vincolante inter partes di quella indicazione in tesi priverebbe gli autori di essa della facoltà di denunciare l'indebita effettuazione dei versamenti d'imposta e l'illegittimità della rivalsa, ma non muta l'oggetto della causa, che rimane incentrata sul rapporto di esattoria e sui diritti-doveri con esso costituiti.
Parimenti ininfluente sulla giurisdizione è la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria.
A prescindere dal quesito, riservato al giudice munito della giurisdizione, della riconducibilità di tale chiamata nelle previsioni dell'art. 77 del d.P.R. n. 858 del 1963 (che la contempla, nei confronti dell'ente impositore, quando la causa sia promossa dal debitore d'imposta contro l'esattore), si deve considerare, in via assorbente ai fini in esame, che il tema del dibattito non è stato ampliato o modificato dalla partecipazione alla causa dell'Amministrazione delle finanze, nei cui confronti l'eventuale debitore per l'iva, cioè la Banca, non ha avanzato pretese di rimborso od altre domande.
In conclusione si deve respingere il ricorso.
Le menzionate peculiarità della controversia rendono equa l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002