Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 3 852 /03 NOME ELIDÍ DLGJI ALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGN ANI Presidente R.G.N. 18161/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8830 DOLL. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.13/12/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO' GERARDO VESCI, giusta delega in alli;
ricorrente contro 2002 5475 BOGGERO ROSANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA -1- rappresentata е difesa dagli VIA BRUXELLES 20, avvocati RICCARDO GRIPPALDI, ADOLFO BIOLE' GIOVANNI PATRIZI, giusta delega ir atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 208/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/07/00 - R.G.N. 260/00; udita la relazione della causa Evolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito 1'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA e MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con quattro motivi di ricorso, la s.p.a Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, depositata in cancelleria il 7 luglio 2000, recante: a) la declaratoria del licenziamento intimato alla lavoratrice NG BO, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, b) la condanna di essa ricorrente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, senza detrazione di quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico. Resiste la lavoratrice con controricorso. Motivi della decisione I primi tre motivi del ricorso della s.p.a Ferrovie dello Stato, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, richiedono la soluzione delle seguenti questioni: a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, cosi operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge, e in particolare dai suoi artt. 4 e 5; b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento Est. Evangelista 3 convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali te procedure disciplinate dalle citate norme generali. Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa, dapprima con la sentenza 25 luglio 2001, n. 1071 di questa Sezione Lavoro, seguita da altre conformi della medesima Sezione, e poi con le sentenzel 3 agosto 2002, n. 12194 e 15 ottobre 2002, n. 14616 delle Sezioni unite, investite dell'esame delle questioni stesse, essendo state esse ritenute di particolare importanza. Si è, così, sancito e ribadito il principio per cui, nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non é suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributive, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare, né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n. 223 del 1991, nė rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale normative - Est. Evangelista eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996). La sentenza impugnata risulta improntata ad una ratio decidendi del tutto coerente con questi principi e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente, che vanno disattese, reputando il collegio di doversi uniformare all'esposto orientamento, atteso che le difese della società datrice di lavoro non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C. Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso, inteso a denunciare l'omessa riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno in misura pari all'importo dei ratei di pensione percepiti dalla lavoratrice nelle more della reintegrazione Con la già ricordata sentenza n. 12194 del 2002, le Sezioni unite, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione concernente la possibilità di una siffatta riduzione, hanno affermato il principio per cui, in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma Est. Evangelista 5 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito def licenziamento e fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della compensatio lucri cum dammo>, Tale compensatio>, d'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, né allorché il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di curulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore. II Collegio condivide e fa proprio anche questo principio, alla cui stregua le censure svolte col quarto motivo di ricorso non possono trovare accoglimento. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, le peculiarità delle questioni controverse, emergenti anche dalla complessità di una vicenda litigiosa densa di importanti implicazioni, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente fra le parti. Est. Evangelista
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 IL PRESIDENTE Wi IL CONSIGLIERE - ESTENSORE нShurchangel JLCANCELLIERE Deposi to in Cancefferia 70 CANCELLIERE Est. Ewangelista