CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20234 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TA IA, nata a [...] il [...], terza interessata, avverso la ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ex art. 322 bis cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e gli atti allegati;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa SS CO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della terza interessata ricorrente, avv. Giuseppe Castelli, che ha illustrato i motivi di ricorso e la memoria integrativa del 29 marzo 2023 ed ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20234 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 20 ottobre 2022, depositata il 20 novembre successivo, della quale il difensore della ricorrente ha chiesto e ricevuto copia il successivo 14 novembre, il Tribunale di Pistoia, adito - ex art. 322 bis cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore di IA ET, terza interessata alla restituzione del conto corrente bancario n. 108746, intestato allo Studio G -di ET IA- s.a.s., della quale la ricorrente è socia accomandataria, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro "genetico" emesso nei confronti dei soggetti indagati, che aveva attinto anche il conto corrente poco sopra indicato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della terza interessata, soggetto cui il conto corrente è stato sequestrato, deducendo: 2.1. la inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.), giacché la motivazione della ordinanza impugnata è mancante o meramente apparente in punto riferibilità del conto corrente in sequestro a CH Gallicchio, socio accomandante della s.a.s. "Studio G" di ET IA e mero delegato alle operazioni di cassa sul predetto conto corrente;
2.2. con il secondo motivo la ricorrente deduce i medesimi vizi, difettando qualsivoglia argomentazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere il anche il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorre una preliminare ragione di inammissibilità del ricorso. 1.1. Osserva il Collegio che dagli atti accessibili alla Corte di legittimità, al fine di esercitare il doveroso preliminare vaglio di ammissibilità della impugnazione, risulta pacificamente che il ricorso è stato sottoscritto dal "difensore" della terza interessata, non munito della prescritta (art. 100 cod. proc. pen.) procura speciale. Secondo quanto dispone l'art. 100, comma 1, del codice di rito, le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. Tale procura speciale difetta in atti. IA ET, che anche in atti difensivi è qualificata come terza interessata alla restituzione del conto corrente in sequestro, ha rilasciato mandato -al difensore nominato- solo per proporre appello avverso la decisione di rigetto del GIP del Tribunale di Pistoia in data 18 luglio 2022. Tale mandato, che neppure ha la veste formale della procura speciale, non può comunque spiegare effetti legittimanti fuor del grado del sub- 2 procedimento cautelare per il quale è stata rilasciata. In questi sensi il chiaro disposto del comma 3 del già citato art 100 del codice di rito penale;
né dalla lettura dell'atto di coglie l'espressione di una diversa volontà. 1.2. Consegue la inammissibilità, non sanabile, dell'impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505: «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso,, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza>>) proposta da soggetto non legittimato. 1.3. Il rilevato vizio preclusivo non è, come detto, sanabile, rié è stato sanato da alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla terza interessata. 2. Il rilevato deficit di legittimazione preclude l'accesso valutativo ai motivi di ricorso, così come pure preclude la valutazione di altra -succedanea- ragione formale di ammissibilità, sub specie di tempestività del ricorso proposto oltre il termine di quindici giorni dalla conoscenza effettiva e completa del provvedimento impugnato (14 novembre 2022), non rilevando nell'incidente cautelare la riserva di un termine per il deposito della motivazione (Sez. 3, n. 13737 del 15711/2018, Rv. 275190: Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pan. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. In motivazione la Corte ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni). 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa 3 d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile-dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa SS CO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della terza interessata ricorrente, avv. Giuseppe Castelli, che ha illustrato i motivi di ricorso e la memoria integrativa del 29 marzo 2023 ed ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20234 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 20 ottobre 2022, depositata il 20 novembre successivo, della quale il difensore della ricorrente ha chiesto e ricevuto copia il successivo 14 novembre, il Tribunale di Pistoia, adito - ex art. 322 bis cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore di IA ET, terza interessata alla restituzione del conto corrente bancario n. 108746, intestato allo Studio G -di ET IA- s.a.s., della quale la ricorrente è socia accomandataria, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro "genetico" emesso nei confronti dei soggetti indagati, che aveva attinto anche il conto corrente poco sopra indicato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della terza interessata, soggetto cui il conto corrente è stato sequestrato, deducendo: 2.1. la inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.), giacché la motivazione della ordinanza impugnata è mancante o meramente apparente in punto riferibilità del conto corrente in sequestro a CH Gallicchio, socio accomandante della s.a.s. "Studio G" di ET IA e mero delegato alle operazioni di cassa sul predetto conto corrente;
2.2. con il secondo motivo la ricorrente deduce i medesimi vizi, difettando qualsivoglia argomentazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere il anche il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorre una preliminare ragione di inammissibilità del ricorso. 1.1. Osserva il Collegio che dagli atti accessibili alla Corte di legittimità, al fine di esercitare il doveroso preliminare vaglio di ammissibilità della impugnazione, risulta pacificamente che il ricorso è stato sottoscritto dal "difensore" della terza interessata, non munito della prescritta (art. 100 cod. proc. pen.) procura speciale. Secondo quanto dispone l'art. 100, comma 1, del codice di rito, le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. Tale procura speciale difetta in atti. IA ET, che anche in atti difensivi è qualificata come terza interessata alla restituzione del conto corrente in sequestro, ha rilasciato mandato -al difensore nominato- solo per proporre appello avverso la decisione di rigetto del GIP del Tribunale di Pistoia in data 18 luglio 2022. Tale mandato, che neppure ha la veste formale della procura speciale, non può comunque spiegare effetti legittimanti fuor del grado del sub- 2 procedimento cautelare per il quale è stata rilasciata. In questi sensi il chiaro disposto del comma 3 del già citato art 100 del codice di rito penale;
né dalla lettura dell'atto di coglie l'espressione di una diversa volontà. 1.2. Consegue la inammissibilità, non sanabile, dell'impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505: «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso,, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza>>) proposta da soggetto non legittimato. 1.3. Il rilevato vizio preclusivo non è, come detto, sanabile, rié è stato sanato da alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla terza interessata. 2. Il rilevato deficit di legittimazione preclude l'accesso valutativo ai motivi di ricorso, così come pure preclude la valutazione di altra -succedanea- ragione formale di ammissibilità, sub specie di tempestività del ricorso proposto oltre il termine di quindici giorni dalla conoscenza effettiva e completa del provvedimento impugnato (14 novembre 2022), non rilevando nell'incidente cautelare la riserva di un termine per il deposito della motivazione (Sez. 3, n. 13737 del 15711/2018, Rv. 275190: Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pan. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. In motivazione la Corte ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni). 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa 3 d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile-dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023.