Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art.100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art.86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile.
Commentario • 1
- 1. Il divieto del curatore-avvocato di difendersi da sé e il procedimento di mediazione (Nota a Tribunale Varese, decreto 19 gennaio 2020)Redazione · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2020
1. Il principio affermato dal decreto in commento. La mediazione facoltativa Tribunale Varese, decreto 19 gennaio 2020 Con decreto del 19.1.2020, il Giudice Delegato del Tribunale di Varese ha autorizzato il curatore/avvocato a rappresentare l'amministrazione fallimentare in un procedimento di mediazione volontaria, ritenendo che il divieto per il curatore di assumere il ruolo di difensore di cui all'art. 31 l.fall. trovi applicazione ai soli giudizi civili e che il fine di limitare i costi a carico della procedura, dichiarato nella fattispecie dal curatore, rispetti la ratio della norma, che è proprio quella di impedire che il curatore possa prospettare la necessità di agire o resistere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 48601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48601 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
4860 1-17 . REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Giovanni Conti Presidente N. ord. sez.1173 Giorgio Fidelbo UP 21/09/2017 Massimo Ricciarelli N. R.G. 47969/2016 Orlando Villoni Relatore Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) IR ER, n. Reggio Emilia 5.4.1971 2) IR NT, n. Reggio Emilia 29.6.1940 avverso la sentenza n. 2991/16 Corte d'Appello di Bologna del 31/05/2016 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa P. Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impu- gnata;
sentito il difensore della parte civile, avv. Piero Fornaciari, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o respinti, presentando separata nota spese;
sentito il difensore degli imputati, avv. Marco Ferretti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi d. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha riformato quella assolutoria emessa il 06/03/2014 dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, affer- mando la responsabilità ai soli effetti civili di IR ER e IR NT in ordine al reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) loro rispettivamente ascritto ai capi A e C dell'imputazione, con relativa condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia in favore della parte civile costituita, Mat- tiolo Massimo;
ER IR è stata, inoltre, assolta dal concorrente reato di cui all'art. 485 cod. pen. (capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato laddove in primo grado era stata prosciolta per non aver commesso il fatto. Oggetto delle testimonianze ritenute false è il dato, venuto in rilievo nel corso del procedimento a carico del Mattiolo per art. 570 cod. pen., dell'avvenuto ria- cquisto della casa coniugale, già espropriata e messa all'asta, con impiego di denaro della famiglia IR anziché della famiglia Mattiolo, circostanza questa ultima ritenuta dai giudici d'appello dimostrata sulla base di prove sia testimo- niali che documentali.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che deducono i se- guenti motivi. Violazione di legge processuale per avere la Corte territoriale ritenuto ammis- sibile l'appello proposto personalmente dalla parte civile, avv. Massimo Mattiolo, avente ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza di primo grado agli effetti penali nonostante il chiaro disposto dell'art. 573 cod. proc. pen. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte ter- ritoriale adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, senza avere confutato in modo specifico e completo le motivazioni con cui il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati dal reato contestato. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla circostanza che la parte ci- vile avesse dovuto personalmente reperire liquidità per riacquistare la casa fami- liare, non potendo conseguentemente corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento per i figli. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni del mancato credito accordato all'imputata IR ER di avere acquistato la casa coniugale con denaro proprio. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di 2 appello adeguatamente esposto le ragioni della ritenuta responsabilità della imputata in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Preliminare rispetto alle altre doglianze formulate in ricorso si prospetta la questione della legittimazione della parte civile a proporre impugnazione perso- nalmente e il suo eventuale contrasto con l'art. 573 cod. proc. pen. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che l'impugnazione della sentenza per i soli interessi civili è 'proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del pro- cesso penale'; per la presentazione ad opera della parte civile, il rinvio è all'art. 576 cod. proc. pen. il quale stabilisce, però, i casi in cui essa è ammissibile, senza nulla statuire riguardo alla forma dell'impugnazione. Nel caso di specie, agli atti del fascicolo processuale si rinvengono: 1) l'atto d'appello recante la data del 18/07/2014 sottoscritto dall'avv. Mas- simo Mattiolo nella sua qualità di parte civile, con riferimento ad entrambi i titoli di reato oggetto dell'imputazione (artt. 372 e 485 cod. pen.), chiaramente ai soli effetti della responsabilità civile stante il proscioglimento degli imputati in primo grado;
2) l'atto d'appello del PM del 19/07/2014 limitato alla sola assoluzione dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., premettendo, anzi, il rappresentante della pubblica accusa di 'convenire con la motivazione della sentenza resa in riferi- mento ai capi a) e c) dell'imputazione'. Risulta, dunque, evidente che è stato l'appello della parte civile a delimitare in larga parte l'oggetto della decisione impugnata e per quel che qui rileva la rifor- ma, ai soli effetti civili, della pronuncia assolutoria dai reati di falsa testimonianza contestati ai capi A e C dell'imputazione. Torna allora in rilievo la questione della forma di presentazione dell'impugna- zione, in relazione alla quale la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassa- zione esclude ad es. che la persona offesa dal reato possa sottoscrivere perso- nalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione nep- pure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'esercizio della fa- coltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammesso al di fuori dello ambito del processo civile> (Sez. 2, n. 48739 del 21/07/2016, P.O. in proc. Sangiorgio, Rv. 268426; Sez. 6, n. 37629 del 18/09/2008, P.O. in proc. Triggiani 3 e altro, Rv. 241207), né di tale disposizione può essere consentita un'applica- zione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati> (Sez. 6, n. 2064 del 02/05/2000, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 217023). La ratio che sottende a tali pronunce è estensibile anche al caso in esame, poiché ciò che rileva è l'esclusione della facoltà per la parte privata (parte offesa o parte civile) di esercitare personalmente il potere d'impugnazione, in ragione sia del chiaro disposto dell'art. 100 cod. proc. pen. (la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita nelle forme ivi stabilite) sia dell'affermata e ricordata impossibilità di trasporre la differente re- gola di cui all'art. 86 cod. proc. civ. nel processo penale.
3. La mancanza di legittimazione della parte civile a proporre personalmente l'appello ha provocato l'instaurazione di un rapporto processuale invalido quanto all'oggetto dell'impugnazione per violazione dell'art. 573 cod. proc. pen., che a sua volta comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugna- ta, pronunciata proprio in relazione ai capi della decisione di primo grado inam- missibilmente demandati alla cognizione della Corte d'appello. La natura della decisione comporta l'ovvio assorbimento degli altri motivi di censura.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello della parte civile. Così deciso, 21/09/2017 Il Presidente Il consigliere estensore rlando Villoni Giovanni Conti Joul [DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 23 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E O N I T 4