Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 48601
CASS
Sentenza 21 settembre 2017

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Massime1

Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art.100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art.86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile.

Commentario1

  • 1Il divieto del curatore-avvocato di difendersi da sé e il procedimento di mediazione (Nota a Tribunale Varese, decreto 19 gennaio 2020)
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2020

    1. Il principio affermato dal decreto in commento. La mediazione facoltativa Tribunale Varese, decreto 19 gennaio 2020 Con decreto del 19.1.2020, il Giudice Delegato del Tribunale di Varese ha autorizzato il curatore/avvocato a rappresentare l'amministrazione fallimentare in un procedimento di mediazione volontaria, ritenendo che il divieto per il curatore di assumere il ruolo di difensore di cui all'art. 31 l.fall. trovi applicazione ai soli giudizi civili e che il fine di limitare i costi a carico della procedura, dichiarato nella fattispecie dal curatore, rispetti la ratio della norma, che è proprio quella di impedire che il curatore possa prospettare la necessità di agire o resistere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 48601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48601
Data del deposito : 21 settembre 2017

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