Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 2064
CASS
Sentenza 2 maggio 2000

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La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 cod. proc. civ. è dettata. Nè di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 2064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2064
    Data del deposito : 2 maggio 2000

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