Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 cod. proc. civ. è dettata. Nè di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 2/5/2000
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 2064
3. " Nicola Milo " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 42164/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR LO
avverso decreto di archiviazione emesso il 23.6.1999 dal g.i.p. del Tribunale di Milano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
osserva
Ricorre personalmente AR LO avverso decreto in data 23.6.1999 col quale il g.i.p. del Tribunale di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo ad una denuncia da lui inoltrata, previa dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in conformità con le richieste del P.G.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24 in data 16.12.98 - 19.1.99, risolvendo un precedente contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno ritenuto che il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione spetti esclusivamente all'imputato e non alle altre parti private;
e che in particolare il ricorso non possa essere sottoscritto dalla persona offesa, cui neppure compete la qualificazione soggettiva di parte. Non può ritenersi influente ai fini dell'ammissibilità del ricorso il fatto che il ricorrente eserciti la professione di avvocato. La facoltà, prevista dall'art. 86 c.p.c. per chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di altro difensore non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito del processo civile per cui è dettata. Non esiste, invero, alcuna norma analoga nel codice di procedura penale;
e la diversa natura degli interessi che vengono in considerazione nel procedimento penale non ne consentirebbe comunque un'applicazione analogica (si è sempre escluso, per questo, che l'avvocato possa difendere sè stesso in un procedimento in cui sia imputato). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000