CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/07/2023, n. 32783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32783 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG NA AN nato il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32783 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 16/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 20 giugno 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui NU MA IA era stata condannata alla pena com- plessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro seicentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen. (impossessamento di tre paia di stivali, di tre paia di scarpe e di un paio di scarpe sportive). 2. La NU ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, deducendo l'insussistenza dell'ipotesi di reato continuato, in quanto la condotta criminosa consisteva in un'unica azione in itinere, sviluppatasi nel medesimo contesto spazio temporale. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, in presenza di più con- dotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 624 cit., quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave;
quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti ed altro, Rv. 270266, in tema di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; vedi anche Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Caprarotta, Rv. 257256, secondo cui, in tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, deve evidenziarsi la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale delle sentenze di merito limitata- mente al tema della ritenuta continuazione tra plurimi reati di furto. Non risulta comprensibile, infatti, da quale dato l'organo giudicante abbia de- sunto che la sottrazione delle scarpe fosse avvenuta in momenti diversi. Non può ritenersi assolutamente sufficiente la circostanza che la NU indossasse un paio di scarpe ai piedi. 4. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., può procedersi k nella presente sede all'eliminazione dell'aumento previsto per la continuazione (vedi il calcolo di cui alla sentenza di primo grado), con conseguente determinazione della 2 pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro seicentoventi di multa per l'unico reato di furto configurabile nella fattispecie in esame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continua- zione e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 620,00 di multa. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32783 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 16/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 20 giugno 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui NU MA IA era stata condannata alla pena com- plessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro seicentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen. (impossessamento di tre paia di stivali, di tre paia di scarpe e di un paio di scarpe sportive). 2. La NU ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, deducendo l'insussistenza dell'ipotesi di reato continuato, in quanto la condotta criminosa consisteva in un'unica azione in itinere, sviluppatasi nel medesimo contesto spazio temporale. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, in presenza di più con- dotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 624 cit., quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave;
quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti ed altro, Rv. 270266, in tema di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; vedi anche Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Caprarotta, Rv. 257256, secondo cui, in tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, deve evidenziarsi la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale delle sentenze di merito limitata- mente al tema della ritenuta continuazione tra plurimi reati di furto. Non risulta comprensibile, infatti, da quale dato l'organo giudicante abbia de- sunto che la sottrazione delle scarpe fosse avvenuta in momenti diversi. Non può ritenersi assolutamente sufficiente la circostanza che la NU indossasse un paio di scarpe ai piedi. 4. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., può procedersi k nella presente sede all'eliminazione dell'aumento previsto per la continuazione (vedi il calcolo di cui alla sentenza di primo grado), con conseguente determinazione della 2 pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro seicentoventi di multa per l'unico reato di furto configurabile nella fattispecie in esame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continua- zione e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 620,00 di multa. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023.