Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA [NO 1 DE PROPO... ITALIANO0 1 95 02 T SU R A DI CASSA ONE LA C Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE Овации Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 7194/99 4837 - Consigliere- Cron Dott. Ernesto LUPO . Rep. 529 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.03/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere - Dott. Italo PURCARO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 155 SENTENZA LE B 2002 FER sul ricorso proposto da: HI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato HI BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
SEAT DIVISIONE STET SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti Alfredo Bonfiglio e Bartolomeo Vassallo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che la difende anche 2001 2080 disgiuntamente all'avvocato ALESSANDRO BORDA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1358/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 09/10/98 e depositata il 23/12/98 (R.G. 1528/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito l'Avvocato Rinaldo GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore . Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15/3/90, il commercialista dr. AL HI conveniva innanzi al Tribunale di Torino la società SEAT - Divisione STET S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di L. 500.000.000 o di quell'altra risultante in corso di causa. Assumeva, a sostegno della propria domanda, di essere stato personalmente intestatario del numero telefonico "215008” e di aver autorizzato, con lettera spedita alla soc. SIP il 2/2/89, la variazione di detto numero telefonico a favore della S.p.A. FINSISE proprietaria dei locali, ove esso attore, insieme ad altri professionisti, svolgeva l'attività di commercialista. L'istante, dopo aver precisato che la soc. FINSISE medesima aveva autorizzato l'attribuzione di tale numero "215008” anche ai singoli commercialisti operanti nei suoi locali, sosteneva di aver stipulato con la soc. SEAT il contratto relativo all'inserimento dei propri dati di utenza professionale nell'elenco alfabetico e nelle pagine gialle di Bergamo. Lamentava infine che in entrambi i predetti elenchi (edizione 1989- 1990) vi era stata la completa omissione dell'indirizzo e del numero telefonico del suo studio, e che da ciò gli erano derivati danni quantificabili in L. 500 milioni. Costituendosi in giudizio la convenuta sosteneva che il contratto sottoscritto dalla s.p.a. FINSISE, titolare dell'utenza telefonica, prevedeva solo la duplicazione dei dati di utenza dei singoli professionisti nell'elenco alfabetico e non sulle pagine gialle. Rilevava inoltre che la omissione del nominativo sull'elenco alfabetico di per sè non aveva recato il danno lamentato, atteso che il HI, al pari di tutti i dottori commercialisti operanti nel circondario, era presente nell'inserzione pubblicitaria sull'elenco alfabetico su commissione dell'Ordine Professionale. In ordine al quantum invocava a suo favore la clausola n. 4 delle condizioni generali del contratto, sottoscritto dalla FINSISE: sulla base della stessa il ristoro del danno poteva consistere solo nella ripetizione gratuita dell'inserzione stessa nell'elenco successivo. Con sentenza 13/1-9/6/95 l'adito Tribunale respingeva la domanda rilevando, da un lato, che la omissione non rendeva per ciò stesso irreperibile il professionista ai suoi potenziali clienti, dall'altro che mancava la prova che l'omesso inserimento del suo nominativo nell'elenco alfabetico avesse causato una diminuzione dei clienti, con conseguente minor guadagno. Avverso tale sentenza proponeva appello il HI, lamentando nell'avere ritenuto esclusoche il primo giudice avrebbe errato l'inadempimento della convenuta, solo perché il professionista era comunque rintracciabile e non provato che il mancato inserimento del suo nominativo sull'elenco telefonico gli aveva causato una diminuzione di clienti e del reddito. Nella resistenza della SEAT la Corte di Appello di Torino, con sentenza 23 dicembre 1998, rigettava il gravame, con ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado. La suddetta Corte, pur riconoscendo che il mancato inserimento del nell'Elenco Alfabetico costituiscenominativo del professionista inadempimento a carico dell'appellata, riteneva di non poter accogliere la domanda risarcitoria in quanto l'attore non aveva provato il danno che da tale omissione sarebbe derivato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il HI, sulla base di un solo motivo. Ha resistito la SEAT s.p.a. (già SEAT - Divisione STET s.p.a.) con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il HI, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c. anche sotto il profilo del vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che il giudice del gravame, pur riconoscendo l'inadempimento della SEAT per il mancato inserimento del suo nominativo negli elenchi telefonici, abbia negato il risarcimento del danno derivatone, addebitandogli la mancata prova del medesimo, malgrado avesse chiesto al riguardo l'ammissione di C.T.U. La censura non coglie nel segno. Essa risulta adeguatamente confutata dall'impugnata sentenza, ove si afferma: che pur risultando dai documenti fiscali del 1991 (relativi per lo più al fatturato del 1990) un decremento rispetto all'anno precedente, non vi era prova che ciò fosse dipeso dall'omessa inserzione de qua;
che, infatti, la maggior parte delle parcelle riguardavano attività (presidente di collegi sindacali in numerosissime società) per le quali la mancata menzione del numero nell'elenco telefonico non aveva incidenza negativa;
che stante la professionalità del HI potevano escludersi conseguenze pregiudizievoli sull'acquisizione di nuovi clienti e, d'altro canto, nuovi nominativi erano risultati per l'anno 1990; che, infine, la diminuzione del fatturato poteva dipendere da altri fattori, quali il ritardo da parte del professionista nel chiedere i compensi, nonché la AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 FONDD 7 .
4.. Registrato in data ap 14782 versate €. 149,77 10 -123,11 002 (euroCENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Servizi 45 T 2066 STE (Dott.ssa Maria Guzia of FILIPPO) A Responsabile Servizio Atti Giudizlari OM TOT. 149, 71 R variabilità dei compensi stessi (documentala Mer Col i dell'Italcementi e M. R. della società Sbilte). A fronte di simili argomentazioni, la richiesta C.T.U. è stata disattesa con corretta applicazione dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ammissione della consulenza tecnica è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito anche con riguardo a questioni tecniche, ove il suddetto giudice la ritenga ultronea rispetto agli elementi probatori già acquisiti ed alla sua capacità di interpretarli autonomamente;
e la relativa decisione non è censurabile in cassazione, ancorché non esplicitamente motivata. Ed, inoltre, la C.T.U. costituisce per il giudice uno strumento di natura tecnica, che non può mai sostituire (e quindi sollevare la parte interessata da) l'onere, per la parte stessa, di fornire la prova dei suoi assunti. Concludendo, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il HI al pagamento delle spese 'del giudizio di cassazione, che liquida in L. 150.000 = 77,46-, oltre L. 10.000.000 per onorari pari a €5.164,56- Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE SC БО ИБ Depositata in Cancelleria Joggi, 1.12.2.07 CANCELLERE BI IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll