Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
È abnorme, e pertanto autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il presidente di una sezione della Corte di assise di appello, nell'esercizio di una funzione monocratica non prevista, dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2006, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/12/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3695
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
IA CO, N. IL 16/04/1943;
avverso ORDINANZA del 13/03/2006 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. - Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ricorrono avverso il provvedimento in data 13/3/2006, con il quale il Presidente della 2^ Sezione della Corte d'assise d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dal P.M. nei confronti della sentenza della Corte d'assise di Busto Arsizio che, in data 10/12/1998, aveva assolto AG RA dall'imputazione di omicidio e altro.
2. - I ricorsi sono fondati. Infatti il provvedimento impugnato presenta effettivamente i profili di abnormità segnalati dai ricorrenti, essendo stato emesso dal Presidente di una Sezione della Corte d'assise d'appello nell'esercizio di una funzione decisoria monocratica estranea all'ordinamento. La statuizione si pone, perciò, totalmente al di fuori del sistema organico della legge processuale (come delineato dal combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 2 e art. 596 c.p.p.), determinando non una mera illegittimità, bensì un sovvertimento dello schema tracciato dal codice di rito (funzionale - fra l'altro - alla verifica, da parte dell'organo collegiale naturalmente competente, dei presupposti cui l'art. 593 c.p.p., comma 2, nel testo novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, subordina l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento dal parte del Pubblico Ministero). Pertanto, il provvedimento può tecnicamente essere qualificato come abnorme e, in quanto tale (pur a fronte della citata L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2), esso è autonomamente impugnabile per cassazione e deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi Corte d'assise di appello di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007