Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
02265 /0 1 Aula A polo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai signori Magistrati;
R. G.. m 1516/1998 dr. Vincenzo Trezza Presidente Cron.4742 dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Ud. 24.10.2000 dr. Camillo Piladoro Consigliere Consigliere dr. Gabriella Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA прави sul ricorso proposto da: DE RO BE, rappresentato e difeso dall'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Varso Gabellini per procura a mar gine del ricorso, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di dal Sig. IL SOLE 24 ONE per diritti L. 3000 Cassazione, # 16 FEB. 2001 ricorrente;
IL CANCELLIERE
CONTRO
CANCELLERIA Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. G. Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente o se- V paratamente, per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avvocati Mario Passaro e Giorgio - I - - 4436 . Starnoni, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di 5 novembre 1997, n. 806/97, Grosseto in data 19 giugno - n. 435 R. G. C. anno 1996 S.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre 2000; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 4 aprile 1996 il signor BE De OS proponeva appello avverso la sentenza m. 52 in data 30 gennaio - 12 febbraio 1996 del Preto- re di Grosseto, che aveva respinto la domanda di essa parte per la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno d'invalidità. A sostegno dell'impugnazione l'appellante adduceva critiche alla riduttiva valutazione del c.t.u. circa l'incidenza del quadro morbosa complessivo pure esat- Japanes tamente determinato e contestava talume affermazioni pure contenute nella relazione dello stesso c.t.u. circa il concorde avviso espresso dal consulente di essa parte sul parere di non invalidità monchè a pro- posito delle ragioni per le quali si era verificata la Gessazione dell'attività lavorativa. L'appellante concludeva chiedendo che, previa rinnova- zione della consulenza tecnica, fosse, in riforma della gravata sentenza, accolta la domanda svolta con il ri- corso im primo grado. L'appellato Istituto si costituiva contestando il fonda- mento dell'appello, e chiedendone il rigetto. Con sentenza in data 19 giugno - 5 novembre 1997 il Tri- bunale di Grosseto rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che nessuna contestazione risulta- - 3 - va operata mel pregresso grado del giudizio im ordine all'affermazione (della quale il Pretore aveva preso atto mella motivazione della sentenza) del c.t.u. circa il concorde parere del consulente di parte sulle conclu- sioni rassegnate nella relazione peritale, monchè ri- guardo all'anamnesi lavorativa, com particolare riguardo alle ragioni che avevamo indotto esso appellante a cessa- re l'attività lavorativa presso uno stabilimento indu- striale della provincia;
che il dissenso espresso in ordine all'incidenza invalidante delle varie patologie siccome valutate dal c.t.u. si risolveva im una mera empirica contestazione nom idonea a scalzare l'obiettivo e professionale responso del consulente medesimo ed a so- stenere la svolta impugnativa;
che nom era confutata la segnalazione del ridetto consulente tecnico di ufficio im ordine all'intrapreso esercizio di attività agricola da parte dell'appellante, di tal che era confermata la va- lutazione di detto cat.u. circa la residuale capacità del De Rase di svolgere, senza usura ed utilmente, la- vori leggeri e medi, quantto all'impegno fisico da essi richiesto. Avverso detta sentenza, notificata il 18 novembre 1997, con atto natificato il 17 gennaio 1998 il De OS ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. sostruendo onu riendo che la sentenza di se- Con l'unico motivo, condo grado deve essere ammullata per erronea, insufficente motivazione su punti decisivi della controversia, im relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., Hl ricorrente deduce che il consulente di parte mom aveva espresso giudizio di nom invalidità, e che il Eribunale aveva date per ammesse circostanze di fatto, solo perchè affermate dal c.t.u., ma sottratte alla dinetta conoscenza di questo, concretando un errore прико di motivazione;
che difetto di motivazione pof sussi- steva nella mancata puntuale verifica da parte del Pribunale dei motivi di contestazione della decisia- me del Pretore e delle comellusioni del c.t.u.„ im quanto nell'atto di appello erano state evidenziate le ragioni della riduttiva valutazione delle infermità denunciate;
che mè il c.t.u. nè il Pretore, nè ill Tribu- male aveváno temutto conto, nella valutazione della incidenza invalidante, della circostanza che alcume infermità ricevevano occasione di aggravamento dalla con temporanea presenza di altre patologie, come la cospicua obesità. Il ricorso è infondato. In tema di accertamento dei presupposti del diritto ad uno dei trattamenti previdenziali previsti dalla legge - 5 - m. 222 del 1984, la demuncia im sede di legittimità di un errore nella diagnosi del consulente tecnico di uf- ficio, fatta propria dal giudice di merito, non può es- sere formulata mediante esibizione di giudizi diagnosti- ci di segno confiario. Occorre, infatti, che siano eviden- ziati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giu- dice ed il quadro sintomatologico e la storia climica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni ed indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata) o, ancora, l'omissione di esami di laboratorio e strumentali dai quali nom può prescindersi per la conferma di una diagnosi fondata sull'esame obiettivo. Diversamente le censure si risolvono, come nella specie, in un'inammissibile contrapposizione del giudizio di parte a quello fatto proprio dal giudice di merito (Cass. 8 agosto 1998 m. 7798). Il ricorso deve essere pertanto rigettato.. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'INPS depositato solo procura speciale senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2000. 6 -M Il Presidente (dr. Vincenzo Frezza) inceuse bre Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) растоприм - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 16 FEB 2001 I D IL COLLABORATORE , CANCELLERIA既 M SSA O E L R L 0 P A O 1 , T B . 3 I T ESA 3 D R 5 'A A SP R . ST L O L I N E O N D P 3 G I -7 IM O S 1-8 A N A E D D S 1 , E E I T A O E N ISTR G O E T ES G IT E G L IR E R D A LL O E D - 7 -