Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6981 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B Corriesu 698 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente 174/29 R.G.N. Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Cron..15813 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 05.03.01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro- tempore in carica, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Carlo De Angelis, Michele di che lo rappresentano e Lullo e Gabriella Pescosolido, лога difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
: GIUDICI Angela, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 28, presso l'avv. Alessandro Garlatti,, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. del 13 maggio-25 luglio 1998, n. 8769, RGAC n. 1474 del 1995, cron. 13421 del 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Carlo De Angelis dell'INPS; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'estinzione del giudizio, in subordine per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Giudici Angela ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto all'integrazione al minimo sulla pensione Superstiti Ordinaria, con effetto dal decennio precedente la domanda (ovvero dal ricorso amministrativo) oltre gli interessi e la rivalutazione, nonchè il suo diritto alla cristallizzazione di tale trattamento con condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze maturate dal 1° ottobre 1983. Il Pretore di Milano rigettava la domanda con sentenza n. 3788 del 1994. Su appello dell'assicurata, il Tribunale di Milano 2 dichiarava il diritto della stessa all'integrazione al minimo della pensione con effetto dal decennio precedente la domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno fino al 31 dicembre 1991, e soli interessi dopo tale data, fino all'effettivo saldo. Avverso tale decisione, ricorre l'INPS con due motivi di ricorso. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE il primo motivo, l'Istituto denuncia violazione e Con falsa applicazione dell'art. 112 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile. Secondo 1'Istituto, i giudici di appello avrebbero bene (la errato nell'attribuire alla ricorrente un cristallizzazione della pensione, integrata al minimo, oltre la data fissata dalla ricorrente per la richiesta, 30 novembre 1983) maggiore di quello richiesto. La non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osserva l'Istituto ricorrente, dà luogo a nullità della sentenza per violazione dell'art.112 codice di procedura civile. Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza, per il combinato dispostod egli 3 articoli 156, 161, 429 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn.3, 4 e 5 codice di procedura civile. Secondo l'Istituto ricorrente, la sentenza avrebbe previsto in motivazione il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo, in favore della pensionata, settembre 1983, indicando quindi fino al 30 il termine finale di godimento del espressamente beneficio. Tuttavia, nel dispositivo, contenuta solo una generica attribuzione del diritto in questione, non solo senza indicazione del termine altrove riportato, ma facendo anche riferimento per il calcolo di interessi e rivalutazione, alla data del 31 dicembre 1991, data in cui il diritto avrebbe dovuto essere già da tempo cessato. I due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati. L'espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza impugnata deve essere letta integrandola con la motivazione. Pertanto, essa deve essere intesa nel senso che il diritto all'integrazione al minimo cessa con il 30 settembre 1983, in conformità con le stesse richieste dell'assicurata formulate in grado d'appello (v. appello 16 settembre 1993). Il riferimento alla data del dicembre 1991 deve essere interpretato nel senso che eventuali pagamenti (riferiti a differenze di ratei per periodi precedenti al 1983) devono ricomprendere anche gli interessi e la rivalutazione a favore del pensionato, con la decorrenza indicata in sentenza, fino al 31 dicembre 1991. Da tale data, ai sensi dell'art. 16, VI comma, della legge n. 412 del 1991, è invece dovuta solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Eledra la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di 5213101паль questo giudizio. Личитки наукойJenghini IL CONSIGLIERE ES IL PRESIDENTE еее 3 0 3 1 I A 5 S . D S , T . A R O N IL CANCELLIERE T L A , ' L 3 Depositato in Cancelleria A L O S L 7 22 MAG. 2001 - B E E P 8 I D - S D 1 I I S 1 N A oggi, N T G E E S O S IL CANCELLIEREde O G I A P G A D S O N I M E I E L O , A T O T D A I R L T R E I S L T I E D N G D E E O S R E 5