Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di frode comunitaria, previsto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, in quanto la falsità delle dichiarazioni contenute od allegate alla richiesta del privato, presentata al fine di percepire indebitamente i contributi erogati dal F.E.O.G.A., è elemento costitutivo della fattispecie speciale di frode comunitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 299
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 34548/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE TO, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 10 Giugno 2008 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza emessa il 3 Aprile 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, con la quale è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dalla L. n. 498 del 1986, art. 2 (così riqualificato il capo A) e art. 483 c.p. (capo B). Fatti accertati il 18 Ottobre 2002.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
Con sentenza emessa il 3 Aprile 2006, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, ha condannato il Sig. ER alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dalla L. n. 498 del 1986, art. 2 (così riqualificato il capo A) e art. 483 c.p. (capo B), ritenendo provato che egli ebbe a richiedere ed ottenere un contributo in denaro dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura grazie ad una falsa attestazione circa la disponibilità di una superficie di circa 20 ettari destinata a coltivazione.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello, rilevato che i fatti sono pienamente accertati e in concreto non contestati con diverse emergenze probatorie in sede di appello, ha ritenuto che le due ipotesi di reato concorrano tra loro per la diversità degli elementi costitutivi e del bene giuridico tutelato. Quindi, ritenuta congrua la pena inflitta, ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre il Sig. ER a mezzo del proprio Difensore.
Con unico motivo lamenta due diversi profili di censura: la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 483 c.p. e L. n. 898 del 2006, art. 2 e la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte di Appello operato un mero rinvio alla sentenza di primo grado per quanto concerne la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e per avere erroneamente ritenuto che le due fattispecie di reato concorrano tra loro, mentre la giurisprudenza si è chiaramente espressa nel senso che l'ipotesi prevista dall'art. 483 c.p. è assorbita dall'ipotesi di frode prevista dalla L. n. 898 del 1986 (Sezione Quinta Penale, sentenza n. 11586 del 23 settembre 1999; sentenza n. 3752 del 23 marzo 2000). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito specificati.
1. Risulta infondato il motivo di ricorso che lamenta carenza di motivazione sotto il profilo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata redatta mediante un mero rinvio alla decisione di primo grado, con una tecnica "per relationem" che comporta la radicale omissione dell'obbligo di controllo e la mancata risposta ai quesiti posti on i motivi di appello.
Ritiene la Corte che la pur stringata motivazione della sentenza di appello dia conto degli elementi su cui fonda il proprio giudizio ed esponga in modo sintetico ma chiaro gli elementi di prova che conducono a confermare l'affermazione di responsabilità penale operata dai primi giudici.
La Corte ritiene che il secondo motivo di ricorso sia fondato e meriti accoglimento. Il testo attuale del L. 23 dicembre 1986, n.898, art. 2 sanziona in modo esplicito la percezione indebita di erogazioni che venga conseguita "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi", condotta che appare chiaramente riferita alle dichiarazioni contenute o allegate alla richiesta che il privato presenta, anche in modo indiretto, al soggetto pubblico competente. La falsa dichiarazione o allegazione costituisce, dunque, elemento costitutivo della fattispecie tipica.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte la sentenza n. 3753 del 2000 della Quinta Sezione Penale, Falcone, rv 215723), si versa in ipotesi di concorso apparente di norme e non può ravvisarsi nella condotta contestata anche l'autonoma figura di reato prevista dall'art. 483 c.p. (si vedano i principi analoghi affermati in tema di rapporti fra l'art. 483 c.p. e l'art. 316 ter c.p. dalla Quinta Sezione Penale, sentenza n. 38941 del 2006, Prato, rv. 235485 e dalla Sesta Sezione Penale, sentenza n. 26262 del 2006, Magnolia, rv 234840). A tale decisione consegue l'assoluzione del ricorrente per il reato previsto dall'art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste, e l'eliminazione della relativa pena inflitta in sede di merito nella misura di un mese di reclusione quale aumento sulla pena inflitta per il reato previsto dalla citata L. n. 898 del 1986, art. 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rato previsto dall'art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010