Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Il ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, in difetto di espressa norma derogatrice delle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 16 luglio 2008, n. 278 dd del 16 lugliohttps://www.asgi.it/ · 16 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 35, presso l'avvocato MASSIMO MERCURELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso il provvedimento del Tribunale di FROSINONE, depositato il 07/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
che SU IC ha impugnato per cassazione il provvedimento in data 4 maggio 2001 con il quale il Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile l'opposizione da essa proposta, avverso il decreto prefettizio che ne aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale, in quanto non ritualmente spedita a mezzo posta;
che in questo giudizio si è costituita la Prefettura con deposito di procura alle liti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va pregiudizialmente esclusa l'inammissibilità dell'odierno ricorso in ragione della non rituale sua notifica alla Prefettura presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede sua propria, atteso che la correlativa nullità della notifica risulta sanata, per raggiungimento dello scopo, con l'intervenuta costituzione della Amministrazione resistente;
che il ricorso - con il quale si denuncia che abbia errato il Tribunale nel negare validità all'inoltro dell'opposizione a mezzo posta - è, comunque infondato;
che, infatti, contrariamente a quanto assume la ricorrente, anche con riguardo al giudizio di opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, ex art. 13 d.lg. n. 286/98, deve tenersi per fermo l'indirizzo interpretativo (di recente riaffermato, in tema di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, con sentenza nn. 2450, 9122, 12438/1999), per cui in conformità dei principi generali (art. 57 e ss. c.p.c.) ed in difetto di espressa norma derogatrice degli stessi (quale, ad esempio, l'art. 134 disp. att. c.p.c., relativo al deposito del ricorso per Cassazione, non suscettibile di applicazione analogica), l'inoltro del ricorso deve avvenire mediante deposito del relativo atto presso la cancelleria del Giudice;
che è, invero, previsione generale dell'ordinamento quella per cui unico ed indefettibile tramite, per la sottoposizione dell'atto all'esame ed alla decisione del giudice, sia appunto l'attività del cancelliere (anche in difetto di una norma che in relazione ai vari tipi di procedimento espressamente lo disponga: cfr. n. 2450/99 cit.). e ciò anche in relazione alla funzione, propria del cancelliere, di ricezione degli atti rivolti al giudice ed ai connessi suoi obblighi di certificazione e controllo sulla regolarità dell'adempimento;
che a diversa conclusione, sul piano interpretativo, non può indurre nemmeno la recente pronunzia, n. 520 del 2001, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato (in via additiva) la illegittimità dell'art. 22, comma 1^ e 2^, del d. lgs. n. 546/92, "nella parte in cui non consenta l'utilizzo del servizio postale ai fini del deposito degli atti per la costituzione della parte" nel processo tributario;
che, infatti, alla base della riferita pronunzia sta la considerazione dell'"ostacolo al diritto di difesa" che, in quella procedura, derivava alla parte - personalmente legittimata a ricorrere - in ragione della difficoltà per essa, di depositare gli atti direttamente presso la Commissione competente, stante "la ripartizione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede dell'ufficio fiscale convenuto". Mentre analoga difficoltà non esiste, per lo straniero, che ricorre avverso il decreto di espulsione, davanti al giudice, in questo caso, competente in relazione al luogo stesso di sua "residenza o dimora", ex art. 13 n. 9 d. lgs. n. 286/98;
che, in applicazione del su riferito principio, correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto non rituale l'inoltro del ricorso con plico postale, in luogo del suo deposito (viceversa necessario) presso la cancelleria con consegua "a mani" del cancelliere;
che ad evitare la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione così proposta non è sufficiente la volontà di ricorrente, in qualsiasi modo manifestata, poiché viceversa la perentorietà del termine e la decadenza camminata per la sua inosservanza esigono che il comportamento imposto alla parte, al fine di evitare conseguenze ad essa sfavorevoli, sia precisamente individuato in astratto e sia corrispondentemente tenuto in concreto secondo le modalità prescritte dalla legge (cfr. pure n. 3137/92);
che la sentenza impugnata, che ha statuito in conformità, resiste quindi a critica;
ed il ricorso va pertanto respinto;
che possono compensarsi tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003