Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
E nulla la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato, litisconsorte necessario, e la nullità, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
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- 1. Opposizione esecutiva: il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessarioAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2021
- 2. Divisione immobiliare in pendenza di esecuzione e termine per la riassunzioneAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6333 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. ER PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIOVANNI CARACCIOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU ZO QU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 67/96 del Giudice di pace di VASTO, emessa il 20/11/96 e depositata il 28/11/96 (R.G. 485/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per riassunzione di causa davanti al giudice di Pace di Vasto dichiarato competente, l'attore, BU EN AL, conveniva in giudizio CO ER, per chiedere che venisse dichiarato nullo il pignoramento eseguito nella sua abitazione di beni mobili a lui appartenenti, ad istanza di CO ER e a danno di BU IO. Resisteva in giudizio il ON. Con sentenza 20 - 28.11.96 il Giudice di Pace di Vasto così provvedeva:".... pronunciando secondo equità nella causa civile proposta da BU EN AL nei confronti di CO ER con atto di citazione in riassunzione per l'udienza dell'11.7.96:
- dichiara nullo e di nessun effetto il pignoramento eseguito;
- condanna CO ER al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessive £ 1.000.000 oltre IVA e CAP. Sentenza provvisoriamente esecutiva". Nella motivazione detto Giudice esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. Il presupposto sul quale si radica la presunzione di appartenenza al debitore di beni, che possono essere pignorati, è rappresentato, ai sensi dell'art. 513, comma 1 c.p.c., dalla mera situazione di fatto che quei beni siano rinvenuti dall'ufficiale giudiziario, che ne fa ricerca, nella casa e negli altri luoghi al debitore appartenenti. Qualora, dunque, non sussista vincolo di appartenenza tra la casa, nella quale siano stati ricercati i beni aggrediti dall'esecuzione, e il debitore esecutato, non avendone quest'ultimo l'esclusivo godimento in virtù di un diritto reale o personale, si ritiene non possa essere invocata la presunzione, di cui al richiamato art. 513. Se ne deduce che, per quanto attiene al caso di specie, non poteva essere eseguito il pignoramento in casa del genitore per il debito contratto dal figlio maggiorenne, il quale, data la sua condizione di persona che non ha e non trova occupazione stabile, mantiene, di necessità, la residenza anagrafica nella casa del padre, pur non avendo con la stessa alcun rapporto giuridico, come prova lo stato di famiglia agli atti. Le argomentazioni fin qui condotte portano altresì a concludere che, nella fattispecie, non sussiste in capo al terzo- opponente l'onere di dare la prova dell'esistenza di un diritto reale sui beni Contro questa decisione ricorre per cassazione ER ON con un motivo. Il CC non ha svolto attività processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre osservare che il Giudice di Pace, anche allorché decide secondo equità, è comunque tenuto alla osservanza delle norme processuali (cfr. tra le altre Cass. 00807 del 29/01/1999), e che CC IO, in quanto debitore esecutato era litisconsorte necessario. Questa Corte Suprema ha infatti più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 1505 del 22/05/1973) " Nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art 619 cod proc civ da un terzo il quale pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, sono litisconsorti necessari, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione o la sussistenza di un diritto reale del terzo sugli stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche per la prima volta in cassazione, ed importa nullità del giudizio e delle sentenze in esso pronunziate e la necessità che la causa sia rinviata, a norma degli artt 383, comma terzo e 354 cod proc civ, al giudice di primo grado, perché si provveda all'integrazione del contraddittorio" (cfr. inoltre Cass. n. 758 del 16/02/1978; e Cass.n. 421 del 18/02/1971).
Va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata, cassando la medesima e rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, allo stesso Giudice di Pace di Vasto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allo stesso Giudice di Pace di Vasto.
Così deciso a Roma il 12.3.1999.
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1999.