Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6333
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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E nulla la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato, litisconsorte necessario, e la nullità, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

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  • 1Opposizione esecutiva: il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessarioAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2021

  • 2Divisione immobiliare in pendenza di esecuzione e termine per la riassunzioneAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6333
Data del deposito : 22 giugno 1999

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