Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Il lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa derivante da pregiudizio alla persona deve essere provato, secondo le regole generali, dall'attore che ne chiede il risarcimento. Nè tale prova può essere sostituita da altri elementi o dal richiamo a norme che si ritengono attinenti alla quantificazione del pregiudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE LI, PA CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOLINARO, difesi dagli avvocati COSTANTINO PA, GIUSEPPE PICONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ITALIANA INCENDIO VITA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AVITABILE, difesa dall'avvocato PASQUALE MARZAIOLI, giusta procura speciale per Notar BE ON di Milano del 17/12/96 n. 113692 di rep.;
- controricorrente -
nonché contro
IMBALLAGGI SUD SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2312/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 29/11/95 e depositata il 16/12/95 (R.G. 3080/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1^) Nel 1989. i Sigg.ri NA NE e CE PA. deducendo che:
- un automezzo di proprietà della IMBALLAGGI SUD S.p.A., assicurato con la ITALIANA INCENDIO VITA S.p.A. aveva investito un'auto di proprietà della NE guidata dal PA;
- per effetto di tale incidente l'auto investita era rimasta gravemente danneggiata e il PA aveva riportato gravi lesioni personali;
tutto ciò premesso;
hanno citato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la IMBALLAGGI e la ITALIANA INCENDI, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni.
2^) Il Tribunale ha, con sentenza resa in data 6/5/1994, condannato le società convenutè al risarcimento dei danni materiali all'auto investita e del danno biologico a favore del PA;
ma ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso richiesto a titolo di lucro cessante per invalidità permanente. Tale esclusione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con sentenza resa in data 16/12/1995, ha rilevato che il danneggiato non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione in ordine alla perdita per lucro cessante e che la semplice qualifica di manovale non poteva comportare la liquidazione di una somma a titolo di lucro cessante.
3^) Avverso tale sentenza la NE e il PA hanno proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^) Con il primo motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. con riferimento all'art.2056 c.c. e all'art. 4 L. 39/77 - i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia erroneamente escluso il risarcimento del danno patrimoniale, per diminuzione della capacità lavorativa il cui ammontare avrebbe determinato in misura pari al triplo della pensione sociale.
Il secondo motivo - formulato per vizio di motivazione - sviluppa la precedente censura, osservando che, in presenza di una lesione macropermanente (pari al 18%) non era necessaria la prova rigorosa della diminuzione della capacità lavorativa, che è invece richiesta soltanto per le micropermanenti.
2^) Si deve osservare che il ricorso della NE è
inammissibile, per mancanza di interesse, dato che le censure formulate riguardano soltanto i danni (alla persona) subiti dal PA.
3^)I due motivi del ricorso debbono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi riguardano la prova del danno patrimoniale.
Come si è già esposto, la sentenza impugnata ha motivato con due considerazioni: la mancanza di prova e la irrilevanza della qualifica lavorativa.
Il ricorso non censura direttamente la motivazione sul punto, ma sostiene che due diversi elementi (l'applicabilità del criterio ex art. 4 L. 39/77, per quantificare la riduzione della capacità lavorativa generica;
l'efficacia di prova che si doveva attribuire alla rilevanza della lesione macropermanente) avrebbero dovuto produrre il richiesto effetto risarcitorio.
In tal modo, il ricorrente prospetta il superamento del principio fondamentale per cui l'attore deve provare l'esistenza del danno del quale chiede il risarcimento.
Anche senza richiamare la distinzione tra danno - effetto e danno - conseguenza e la qualificazione del danno patrimoniale alla persona come danno - conseguenza che deve essere ulteriormente dimostrato (oltre il danno - effetto alla salute), è pacifico che il danno patrimoniale consiste nella diminuita capacità di produrre reddito specifica e personale derivante dal pregiudizio alla persona. Pertanto, quando l'attore non ne provi l'esistenza (come si è osservato, sul punto che esclude la prova non sono state avanzate doglianze specifiche), la mancanza di prova non può essere sostituita da altri elementi o dal richiamo di norme che si ritengano attinenti alla quantificazione del pregiudizio.
In particolare, posto che il lucro cessante futuro consiste in una riduzione del reddito concreta (anche se determinabile presuntivamente ed equitativamente), la sua prova non può esaurirsi nell'entità della lesione.
4^) Per le ragioni esposte il ricorso della NE deve essere dichiarato inammissibile e quello del PA deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese come indicate e precisate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di NE NA;
rigetta il ricorso di PA CE;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controparte costituita, delle spese del giudizio di Cassazione in L. 122.000 dei relativi onorari che liquida in L.1.000.000 (un milione).
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999