Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 38495
CASS
Sentenza 19 maggio 2016

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Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorchè l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacchè anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 38495
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38495
    Data del deposito : 19 maggio 2016

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