Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7184
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

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Nell'ipotesi di unico proprietario e locatore delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio, la data della decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell'ambito del rapporto di locazione, e non può tenersi conto delle eventuali norme che dispongano l'approvazione dei consuntivi in epoca successiva a quella di chiusura della gestione annuale, le quali non sono idonee ad incidere sul rapporto privatistico di locazione dal quale nasce il credito per gli oneri accessori.

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 841 del 1973, che stabilisce il termine biennale di prescrizione del diritto del locatore al rimborso degli oneri accessori a carico del conduttore, per la disparità di trattamento in materia di prescrizione dei canoni e degli oneri accessori, attesa la "ratio" della diversità di disciplina, costituita dall'esigenza della rapida definizione delle contestazioni relative ad un rapporto accessorio, quali le spese condominiali.

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  • 1Prescrizione credito del locatore per oneri condominiali: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2022

  • 2Per il rimborso degli oneri accessori il proprietario deve provare le speseAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7184
Data del deposito : 12 maggio 2003

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