Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14497 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C.62222 REPUBBLICA ITALIANA OR ES PR. M.71 44 97 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SE IONE TRIBUTARIA Tributaria ILOR dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni PAOLINI Presidente - R.G.N. 20757/91 Consigliere - Cron. 33831 Giulio GRAZIADEI Dout. Massimo ODDO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62222 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DELLA MORTE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 290, presso lo studio dell'avvocato MARCO SPADARO, che lo difende, giusta procura Notaio VALERIO TIRONE di GUIDONIA MONTECELIO, rep. 28331 del 05.04.2002; 2002 1530 - resistente . -1- avverso la sentenza n. 175/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 06/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SPADARO, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Della Morte NI ha impugnato la cartella esattoriale per l'iscrizione a ruolo dell'Ilor relativa al 1977, sostenendo l'intassabilità del reddito per effetto della sentenza n.42/80 della Corte Costituzionale e sostenendo inoltre di avere presentato dichiarazione integrativa in base alla legge n.413/91. La Commissione di primo grado ha dichiarato con ordinanza estinto il giudizio ai sensi dell'art. 34 1.n.413/91, ma poi su istanza dell'ufficio ha revocato l'ordinanza ed ha rigettato il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale ha accolto l'appello del contribuente affermando l'intempestività del ricorso alla procedura dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 da parte dell'ufficio che ha notificato l'atto oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, considerato come termine perentorio. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. Si è costituito il contribuente con memoria del 9.4.2002. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c., 22 d.p.r.n.636/72, omessa pronuncia su un punto decisivo in quanto la Commissione Regionale ha omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per l'inosservanza dell'art. 22 citato, non avendo il contribuente appellante depositato una copia in carta semplice dell'atto di impugnazione, copia necessaria per l'instaurazione del giudizio di appello. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata poiché nella specie la disciplina dell'articolo 22 del d.p.r. n. 636/72 non è applicabile essendosi svolto il giudizio di appello secondo le nuove norme del d.lgs. n.546/92 ed essendosi l'ufficio (peraltro LE totalmente vittorioso in primo grado) costituito con atto del 21.9.1996 con il quale ha potuto fare valere nella maniera più ampia le sue ragioni. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis e 43 d.p.r. 600/73 e 17 d.p.r. n. 602/73 in quanto la Commissione Regionale ha erroneamente ritenuto perentorio il termine previsto dall'art. 36 bis citato. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata avendo il legislatore chiarito con l'art. 28 1.n.449/97 (di natura interpretativa) che il termine contenuto nell'art. 36 bis ha natura ordinatoria e non è stabilito a pena di decadenza. L'accoglimento di questo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata relativamente al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in verità già svolti dai giudici di merito che hanno entrambi ritenuto che i dati esposti nel mod. 740 non sono risolutivi per dimostrare l'assenza dell'organizzazione d'impresa, occorre decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettare il ricorso introduttivo del contribuente in quanto infondato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnać relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttive contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 12.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributark A fi Presidente tist'enne fort. Il cons. est. N O Dr. Giuseppe Falcone I Z A IL CANCELLIERES Arnaldo Gasang DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A b