CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18896 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6956/2020 R.G. proposto da Agenzia DEle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale DElo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro OS RA e OM AO TE, in qualità di ex soci DEla cancellata società semplice Azienda Agricola 2G; – intimati – avverso la sentenza DEla Commissione tributaria regionale DE Veneto n. 1254/05/18, depositata il 13.11.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica DE 20.12.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, DE d.l. n. 137 DE 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 DE 2020; Oggetto: Tributi, Accertamento, IVA e altro Civile Sent. Sez. 5 Num. 18896 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 04/07/2023 2 Lette le conclusioni DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento DE ricorso;
FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dai soci DEla società semplice Azienda Agricola 2G, OM AO TE e OS RA, avverso la sentenza emessa dalla CTP di Padova, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento per IVA e imposte dirette, con il quale erano stati ripresi a tassazione, in relazione all’anno 2009, gli importi relativi a fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti. Dalla sentenza impugnata si evince che: - a seguito di una verifica effettuata dal Corpo Forestale di Rovigo, al fine di controllare i conferimenti DE latte (regime DEle quote latte di cui alla l. n. 119 DE 2003 e al Regolamento CE 985/2004), avvenuti nel 2007, la società Azienda Agricola 2G emetteva nel 2009 n. 9 note di credito, al fine di annullare le fatture emesse nel 2007 nei confronti DE Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine, per un ammontare IVA di complessivi euro 24.158,90, per errata indicazione DEl’intestatario; - contestualmente, la medesima società emetteva n. 9 fatture, per il medesimo importo (che l’Ufficio riteneva emesse per operazioni oggettivamente inesistenti), nei confronti DEla La IT DE latte s.r.l.; - la rettifica DEle fatture emesse nel 2007, mediante l’emissione, nel 2009, di note di credito e di nuove fatture DE medesimo importo, verso altro soggetto, non dimostrava alcun intento evasivo, non essendo stati indicati gli elementi che dovrebbero contraddistinguere un’operazione oggettivamente inesistente, anche perché sulle 9 fatture emesse nel 2009 vi era la dicitura “vi ri-fatturiamo la cessione latte mese … 2007, 3 pagamento già avvenuto a favore DE precedente cedente”, da cui si evinceva la natura effettiva DEla prestazione;
- dal punto di vista contabile, inoltre, le operazioni di emissione DEle note di credito e la successiva emissione di nuove fatture si elidevano fra di loro, senza creare nella medesima annualità (2009) un maggior imponibile con la relativa imposta, per cui la richiesta di pagamento DEl’IVA era infondata e avrebbe creato una duplicazione d’imposta, in quanto era stata già contabilizzata ed eventualmente versata nell’anno 2007. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia DEle Entrate, affidato a cinque motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità DEla sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, DE d.lgs. n. 546 DE 1992, avendo la CTR, con motivazione apparente, ritenuto non provata l’inesistenza oggettiva DEle operazioni fatturate nel 2009, senza considerare gli elementi di prova allegati dall’Agenzia (le fatture di fornitura DE 2007 riportavano con chiarezza il nome, il logo e la partita IVA DEla società Azienda Agricola 2G; nel periodo fra aprile e dicembre 2007 erano stati emessi n. 68 DDT che documentavano il trasporto DE latte dall’Azienda Agricola 2G al Consorzio;
il Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine aveva indicato l’Azienda Agricola 2G come fornitore di latte crudo nelle operazioni annotate nei registri contabili nel 2007, ivi compreso registro obbligatorio previsto dall’art. 24, paragrafo 3, DE Regolamento CE n. 595/2004; il predetto Consorzio aveva effettuato nel 2007 i pagamenti di dette forniture in favore DEl’Azienda Agricola 2G; sebbene dal 2008 le forniture al Consorzio venissero già effettuate 4 da La IT DE TE s.r.l., l’Azienda Agricola 2G si era accorta DEl’errore che sarebbe stato commesso nel 2007 solo nell’anno 2009), dai quali si evinceva che le operazioni reali erano quelle fatturate nel 2007, mentre quelle successive erano finalizzate ad evitare il pagamento DEle sanzioni per lo sforamento DEle c.d. quote latte da parte DE Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine. 2. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 54, comma 2, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto DEl’onere probatorio in materia tributaria, fondando la propria decisione esclusivamente sulla regolarità formale DEle fatture. 3. Con il terzo motivo, lamenta, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 19, 21, comma 7, e 26 DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR errato nel ritenere rilevante, per la dimostrazione DEla effettiva esistenza DEle operazioni contestate, la mancanza di intento evasivo nel comportamento DEla società contribuente. 4. Con il quarto motivo, deduce, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR erroneamente riconosciuto il diritto alla detrazione DEl’IVA sulla scorta DE mero rilievo contabile DEla reciproca elisione DEle operazioni contestate (emissione di note di accredito e successiva emissione di nuove fatture), senza considerare che la detrazione DEl’IVA poteva essere effettuata solo se le predette operazioni, fatturate nell’anno 2009, fossero state effettive. 5. Con il quinto motivo, infine, denuncia, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 21, comma 7, e 26, comma 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per 5 avere la CTR erroneamente ravvisato l’esistenza di una doppia imposizione, sul presupposto che l’IVA fosse stata versata nel 2007, non potendosi procedere ad alcuna variazione, a rettifica di eventuali inesattezze DEla fatturazione, dopo il decorso di un anno dall’effettuazione DEl’operazione imponibile. 6. Per esigenze di priorità logica, occorre esaminare prima il secondo e il terzo motivo che riguardano entrambi il riparto DEl’onere DEla prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti e l’individuazione degli elementi indiziari sui quali la pretesa può essere correttamente fondata. 6.1 Entrambi i motivi sono fondati. 6.2 Questa Corte ha più volte affermato, con riferimento alla questione DEla deducibilità dei costi e DEla detraibilità DEl’IVA, che, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte DEl'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, DEl'oggettiva inesistenza DEle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione DEla fattura, né la dimostrazione DEla regolarità formale DEle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453). 6.3 Più precisamente, l’onere posto a carico DEl’Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua DEl'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e DEl'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza DEle 6 indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cass. 18.10.2021, n. 28628). Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, previsione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base DEl’atto impositivo. 6.4 La CTR non ha seguito i principi sopra indicati, non procedendo all’esame degli elementi indiziari, posti dall’Ufficio a fondamento DEl’inesistenza DEle operazioni indicate nelle fatture contestate, emesse dalla Azienda Agricola 2G nel 2009 nei confronti DEla società La IT DE TE (quali, a titolo meramente esemplificativo, l’emissione di numerosi DDT che documentavano il trasporto DE latte, avvenuto nel 2007, dall’Azienda Agricola 2G al Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine;
l’indicazione, da parte DE Consorzio, DEl’Azienda Agricola 2G quale proprio fornitore nelle operazioni annotate nei registri contabili nel 2007, ivi compreso il registro obbligatorio previsto dall’art. 24, paragrafo 3, DE Regolamento CE n. 595/2004; i pagamenti DEle forniture, effettuati dal predetto Consorzio nel 2007 in favore DEl’Azienda Agricola 2G; la tardiva emissione DEle note di credito), al fine di verificare la veridicità DEle rettifiche operate con le note di credito nel 2009 e DEle contestuali fatture emesse nei confronti DEla società La IT DE TE. 6.5 Il giudice DE gravame si è limitato ad evidenziare, in maniera apodittica, i dati formali desumibili dalle nuove fatture emesse nel 2009, come la dicitura “vi ri-fatturiamo la cessione latte mese … 2007, pagamento già avvenuto a favore DE precedente cedente”, e la mancanza di prova DEl’intento evasivo da parte DEla società contribuente, senza considerare che nella fattispecie in esame il profilo 7 soggettivo è in re ipsa, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. 10.11.2020, n. 25113). 6.6 Nell’accoglimento DE secondo e DE terzo motivo resta assorbito l’esame DE primo motivo. 7. Anche il quarto e il quinto motivo, che pure vanno esaminati unitariamente, essendo strettamente connessi, meritano accoglimento. 7.1 La pretesa erariale concernente il versamento DEl'IVA esposta dall’Azienda Agricola 2G nelle fatture di vendita, emesse nel 2009, è fondata, posto che, secondo la disposizione di cui all'art. 21, comma 7, DE d.P.R. n. 633/1972, "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni DEla fattura". 7.2 Pertanto, la semplice emissione DE documento contabile, completo in tutti i suoi elementi formali, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali - o ad altri fini giuridicamente rilevanti – ove non sia stato tempestivamente eliminato e sottratto al commercio giuridico determina, per il principio di cartolarità, l'insorgenza DE rapporto impositivo (Cass. 14.2.2019, n. 4344; Cass. 27.5.2015, n. 10939); ciò non si pone in contrasto con il principio di neutralità DEl'IVA in quanto l'art. 21 n. 1 lett. c) DEla sesta direttiva - laddove prevede che l'IVA esposta nella fattura sia dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA - mira ad eliminare il rischio di perdita DE gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dall'art. 17 DEla medesima sesta direttiva, prevalendo, dunque, la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione DEl'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento DEla fattura concernente dati difformi dalla realtà DEl'operazione economica (Corte UE 31.1.2013, Stroy Trans;
18.6.2009, Stadeco). 8 8. Non sussiste, pertanto, il rischio di duplicazione d’imposta, paventato dalla CTR (per essere stata l’IVA già versata, a seguito DEl’emissione DEle fatture DE 2007), in quanto l’emittente può richiedere il rimborso DEl’imposta versata in eccedenza, qualora dimostri che sia stato in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita DE gettito fiscale, derivante dall’utilizzo DEle fatture (relative alle operazioni inesistenti) ai fini DEla detrazione (o DE rimborso) da parte DE destinatario (ex plurimis, Cass. n. 10974 DE 18/04/2019). 9. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo neppure dei principi sopra enunciati, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE Veneto per nuovo esame e per la liquidazione DEle spese DE presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese DE giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dai soci DEla società semplice Azienda Agricola 2G, OM AO TE e OS RA, avverso la sentenza emessa dalla CTP di Padova, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento per IVA e imposte dirette, con il quale erano stati ripresi a tassazione, in relazione all’anno 2009, gli importi relativi a fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti. Dalla sentenza impugnata si evince che: - a seguito di una verifica effettuata dal Corpo Forestale di Rovigo, al fine di controllare i conferimenti DE latte (regime DEle quote latte di cui alla l. n. 119 DE 2003 e al Regolamento CE 985/2004), avvenuti nel 2007, la società Azienda Agricola 2G emetteva nel 2009 n. 9 note di credito, al fine di annullare le fatture emesse nel 2007 nei confronti DE Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine, per un ammontare IVA di complessivi euro 24.158,90, per errata indicazione DEl’intestatario; - contestualmente, la medesima società emetteva n. 9 fatture, per il medesimo importo (che l’Ufficio riteneva emesse per operazioni oggettivamente inesistenti), nei confronti DEla La IT DE latte s.r.l.; - la rettifica DEle fatture emesse nel 2007, mediante l’emissione, nel 2009, di note di credito e di nuove fatture DE medesimo importo, verso altro soggetto, non dimostrava alcun intento evasivo, non essendo stati indicati gli elementi che dovrebbero contraddistinguere un’operazione oggettivamente inesistente, anche perché sulle 9 fatture emesse nel 2009 vi era la dicitura “vi ri-fatturiamo la cessione latte mese … 2007, 3 pagamento già avvenuto a favore DE precedente cedente”, da cui si evinceva la natura effettiva DEla prestazione;
- dal punto di vista contabile, inoltre, le operazioni di emissione DEle note di credito e la successiva emissione di nuove fatture si elidevano fra di loro, senza creare nella medesima annualità (2009) un maggior imponibile con la relativa imposta, per cui la richiesta di pagamento DEl’IVA era infondata e avrebbe creato una duplicazione d’imposta, in quanto era stata già contabilizzata ed eventualmente versata nell’anno 2007. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia DEle Entrate, affidato a cinque motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità DEla sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, DE d.lgs. n. 546 DE 1992, avendo la CTR, con motivazione apparente, ritenuto non provata l’inesistenza oggettiva DEle operazioni fatturate nel 2009, senza considerare gli elementi di prova allegati dall’Agenzia (le fatture di fornitura DE 2007 riportavano con chiarezza il nome, il logo e la partita IVA DEla società Azienda Agricola 2G; nel periodo fra aprile e dicembre 2007 erano stati emessi n. 68 DDT che documentavano il trasporto DE latte dall’Azienda Agricola 2G al Consorzio;
il Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine aveva indicato l’Azienda Agricola 2G come fornitore di latte crudo nelle operazioni annotate nei registri contabili nel 2007, ivi compreso registro obbligatorio previsto dall’art. 24, paragrafo 3, DE Regolamento CE n. 595/2004; il predetto Consorzio aveva effettuato nel 2007 i pagamenti di dette forniture in favore DEl’Azienda Agricola 2G; sebbene dal 2008 le forniture al Consorzio venissero già effettuate 4 da La IT DE TE s.r.l., l’Azienda Agricola 2G si era accorta DEl’errore che sarebbe stato commesso nel 2007 solo nell’anno 2009), dai quali si evinceva che le operazioni reali erano quelle fatturate nel 2007, mentre quelle successive erano finalizzate ad evitare il pagamento DEle sanzioni per lo sforamento DEle c.d. quote latte da parte DE Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine. 2. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 54, comma 2, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto DEl’onere probatorio in materia tributaria, fondando la propria decisione esclusivamente sulla regolarità formale DEle fatture. 3. Con il terzo motivo, lamenta, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 19, 21, comma 7, e 26 DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR errato nel ritenere rilevante, per la dimostrazione DEla effettiva esistenza DEle operazioni contestate, la mancanza di intento evasivo nel comportamento DEla società contribuente. 4. Con il quarto motivo, deduce, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per avere la CTR erroneamente riconosciuto il diritto alla detrazione DEl’IVA sulla scorta DE mero rilievo contabile DEla reciproca elisione DEle operazioni contestate (emissione di note di accredito e successiva emissione di nuove fatture), senza considerare che la detrazione DEl’IVA poteva essere effettuata solo se le predette operazioni, fatturate nell’anno 2009, fossero state effettive. 5. Con il quinto motivo, infine, denuncia, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 21, comma 7, e 26, comma 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972, per 5 avere la CTR erroneamente ravvisato l’esistenza di una doppia imposizione, sul presupposto che l’IVA fosse stata versata nel 2007, non potendosi procedere ad alcuna variazione, a rettifica di eventuali inesattezze DEla fatturazione, dopo il decorso di un anno dall’effettuazione DEl’operazione imponibile. 6. Per esigenze di priorità logica, occorre esaminare prima il secondo e il terzo motivo che riguardano entrambi il riparto DEl’onere DEla prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti e l’individuazione degli elementi indiziari sui quali la pretesa può essere correttamente fondata. 6.1 Entrambi i motivi sono fondati. 6.2 Questa Corte ha più volte affermato, con riferimento alla questione DEla deducibilità dei costi e DEla detraibilità DEl’IVA, che, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte DEl'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, DEl'oggettiva inesistenza DEle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione DEla fattura, né la dimostrazione DEla regolarità formale DEle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453). 6.3 Più precisamente, l’onere posto a carico DEl’Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua DEl'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e DEl'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza DEle 6 indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cass. 18.10.2021, n. 28628). Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, previsione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base DEl’atto impositivo. 6.4 La CTR non ha seguito i principi sopra indicati, non procedendo all’esame degli elementi indiziari, posti dall’Ufficio a fondamento DEl’inesistenza DEle operazioni indicate nelle fatture contestate, emesse dalla Azienda Agricola 2G nel 2009 nei confronti DEla società La IT DE TE (quali, a titolo meramente esemplificativo, l’emissione di numerosi DDT che documentavano il trasporto DE latte, avvenuto nel 2007, dall’Azienda Agricola 2G al Consorzio Produttori DE latte DEle valli trentine;
l’indicazione, da parte DE Consorzio, DEl’Azienda Agricola 2G quale proprio fornitore nelle operazioni annotate nei registri contabili nel 2007, ivi compreso il registro obbligatorio previsto dall’art. 24, paragrafo 3, DE Regolamento CE n. 595/2004; i pagamenti DEle forniture, effettuati dal predetto Consorzio nel 2007 in favore DEl’Azienda Agricola 2G; la tardiva emissione DEle note di credito), al fine di verificare la veridicità DEle rettifiche operate con le note di credito nel 2009 e DEle contestuali fatture emesse nei confronti DEla società La IT DE TE. 6.5 Il giudice DE gravame si è limitato ad evidenziare, in maniera apodittica, i dati formali desumibili dalle nuove fatture emesse nel 2009, come la dicitura “vi ri-fatturiamo la cessione latte mese … 2007, pagamento già avvenuto a favore DE precedente cedente”, e la mancanza di prova DEl’intento evasivo da parte DEla società contribuente, senza considerare che nella fattispecie in esame il profilo 7 soggettivo è in re ipsa, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. 10.11.2020, n. 25113). 6.6 Nell’accoglimento DE secondo e DE terzo motivo resta assorbito l’esame DE primo motivo. 7. Anche il quarto e il quinto motivo, che pure vanno esaminati unitariamente, essendo strettamente connessi, meritano accoglimento. 7.1 La pretesa erariale concernente il versamento DEl'IVA esposta dall’Azienda Agricola 2G nelle fatture di vendita, emesse nel 2009, è fondata, posto che, secondo la disposizione di cui all'art. 21, comma 7, DE d.P.R. n. 633/1972, "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni DEla fattura". 7.2 Pertanto, la semplice emissione DE documento contabile, completo in tutti i suoi elementi formali, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali - o ad altri fini giuridicamente rilevanti – ove non sia stato tempestivamente eliminato e sottratto al commercio giuridico determina, per il principio di cartolarità, l'insorgenza DE rapporto impositivo (Cass. 14.2.2019, n. 4344; Cass. 27.5.2015, n. 10939); ciò non si pone in contrasto con il principio di neutralità DEl'IVA in quanto l'art. 21 n. 1 lett. c) DEla sesta direttiva - laddove prevede che l'IVA esposta nella fattura sia dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA - mira ad eliminare il rischio di perdita DE gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dall'art. 17 DEla medesima sesta direttiva, prevalendo, dunque, la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione DEl'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento DEla fattura concernente dati difformi dalla realtà DEl'operazione economica (Corte UE 31.1.2013, Stroy Trans;
18.6.2009, Stadeco). 8 8. Non sussiste, pertanto, il rischio di duplicazione d’imposta, paventato dalla CTR (per essere stata l’IVA già versata, a seguito DEl’emissione DEle fatture DE 2007), in quanto l’emittente può richiedere il rimborso DEl’imposta versata in eccedenza, qualora dimostri che sia stato in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita DE gettito fiscale, derivante dall’utilizzo DEle fatture (relative alle operazioni inesistenti) ai fini DEla detrazione (o DE rimborso) da parte DE destinatario (ex plurimis, Cass. n. 10974 DE 18/04/2019). 9. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo neppure dei principi sopra enunciati, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE Veneto per nuovo esame e per la liquidazione DEle spese DE presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese DE giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022