Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
N 8 O I 9 1 Z / A 4 N / R 6 T 8 66643 2 S R I . R G . L REPUBBLICA ITALIANA P E L . R A D 0 2 1 38 / 02 . L B A E A D D T I E S E 1 A T T T N 3 I OME I L P OLOTELI E 1 N R S E . E I S N A T E A CORTE JU A Oggetto M IMPOSTE SUL REDDITO SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO MOTIVAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19166/99 Dott. Pasquale REALE Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 5178 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 06/11/01 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA keur sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA GENTILI ALBERTO, elettivamente dell'avvocatoVIALE MARCO POLO 43, presso lo studio MARCO SERRA, che lo difende, giusta mandato a margine;
- ricorrente E L E I N V O I I contro 3 Z A C S 4 S E A 6 C MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 6 N I pro D 6 O I A M in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, P E R domiciliato tempore, P M U S A E C T presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo R O C rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 171/98 della Commissione 2185 tributaria regionale di ANCONA, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha conclusoin via principale l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri;
in subordine l'accoglimento del primo motivo, il rigetto degli altri. $ 1. Svolgimento del processo LB GE proponeva ricorso dinanzi alla com- missione tributaria di primo grado di Macerata avverso l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio delle im- how poste dirette di Tolentino, notificato il 18 maggio 1995, col quale veniva accertato sinteticamente per il 1987, ai fini i.r.pe.f., un reddito di lire 79.645.771, a fronte di quello dichiarato di lire 8.431000, sulla considerazione che il contribuente era proprietario di un'abitazione di 333 mq., per la quale pagava rate an- nuali di mutuo per lire 12.641.000, nonché di una se- conda abitazione di 70 mq. in comproprietà col coniuge. Ritenendo che il GE non avesse risposto adeguata- mente al questionario inviatogli, l'ufficio aveva ride- terminato il reddito utilizzando i coefficienti di cui al d.m. 19 novembre 1992 e rivalutato gl'importi in ba- se agli indici ISTAT. 2 La commissione rigettava il ricorso, disattendendo la censura di difetto di motivazione dell'avviso in quanto risultavano indicati i presupposti dell'accerta- mento ( fatti -indici di capacità contributiva superio- re rispetto a quella dichiarata ); negando fondamento al motivo di mancata indicazione dell'aliquota art.42, comma terzo, del d.P.R. n.600 / 73 ), determinabile dal contribuente con un semplice calcolo;
respingendo l'ec- cezione di irretroattività del redditometro e rilevan- do, infine, che il contribuente non aveva assolto al- l'onere di provare un reddito inferiore, ovvero esente o già tassato. houy Il GE proponeva appello, respinto dalla com- missione tributaria regionale delle Marche con sentenza 5 ottobre 6 novembre 1995, così motivata: ricorrevano i presupposti richiesti dall'art.38 d. P. R. n. 600/73 per l'accertamento sintetico, essendo stato l'avviso emesso in base ad elementi certi ( di- sponibilità di immobili e manifestazione di spesa con- sistente nel pagamento di un mutuo ), rivelatori di una capacità contributiva superiore al dichiarato;
circa la mancata indicazione dell'aliquota, do- veva condividersi l'indirizzo di parte della giurispru- denza di legittimità, secondo il quale è da escludersi la nullità dell'avviso di accertamento allorchè sia in- 3 dicata l'aliquota minima e quella massima e potendo il contribuente verificare l'aliquota concretamente appli- cabile mediante un semplice calcolo, senza alcun pre- giudizio alla sua difesa;
quanto alla lamentata applicazione retroattiva del d.m. 10 settembre 1992, da tale provvedimento det- tava indici e coefficienti presuntivi di reddito in re- lazione ad elementi indicativi di capacità contributiva già elencati nell'originaria formulazione dell'art. 2 del d. P.R. n.600 del 1973, e doveva essere applicata in relazione a tutte le posizioni non ancora definite;
né poteva essere ravvisata una violazione dell'art. 11 delle preleggi, sia perché il detto d.P.R. rimandava a successiva fonte normativa la determinazione dei crite- ri, sia perché il d.m. disciplinava le posizioni non accertamento, tanto che, all'art. 5, ancora oggetto di comma secondo ) prevedeva correttivi per i periodi d'imposta anteriori al 1992. Veniva, a proposito, ri- chiamata la sentenza della Corte 11 agosto 1995, n.8812; infondata era la censura di difetto di motiva- zione dell'accertamento circa la determinazione del- 1'imponibile, ricostruito in via sintetica, avendo l'ufficio specificato tutti gli elementi posti а base della rettifica e ampiamente illustrato i calcoli che 4 conducevano alla quota di reddito relativa alle due abitazioni;
del pari infondato era il motivo d'appello col quale si censurava il rifiuto di dare ingresso alle giustificazioni offerte dal contribuente, in quanto, a fronte di un reddito dichiarato di lire 8.431.000 e a dati certi di un esborso annuo di lire 12.641.000 e della disponibilità di immobili, comportanti ulteriori spese per la loro manutenzione, il contribuente avreb- be dovuto fornire la prova che tali disponibilità pa- trimoniali non provenissero da un reddito da lui pro- لمهنا dotto. Infatti, le giustificazioni del GE, secondo cui dette disponibilità provenivano dall'aiuto dei pro- pri familiari, non potevano trovare accoglimento, es- sendo sfornite di validi elementi di riscontro. Avverso tale sentenza LB GE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricor- so. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione al d.m. 10 settembre 1992, il ricorrente deduce: poichè l'avviso in rettifica concretizza il mo- 5 mento di più ampia discrezionalità nell'accertamento tributario, l'art. 42 richiede, al fine di consentire la più ampia informazione del contribuente, l'indicazione dell'imponibile accertato, delle aliquote e delle impo- ste liquidate, nonché dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sinte- tici;
importanza fondamentale assume il terzo comma di tale articolo, che commina la nullità dell'avviso se mancano le dette indicazioni. Nella specie erano state indicate soltanto le aliquote minima e massima e, se- لمهنا condo la giurisprudenza di legittimità ( sentenze 22 gennaio 1993, n.777, e 2 agosto 1984, n. 7188 ), ciò comporta la nullità dell'avviso, in quanto non è possi- bile la ricostruzione contabile di tutto l'arco delle aliquote progressive e delle imposte dovute.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale per l'applicazione retroattiva del d.m. 10 settembre 1992, il ricorrente deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto conterrebbero un equivoco, in quanto l'obbligo, stabilito dall'art.2 del d. P. R. n. 600 / 73 nel testo all'epoca vigente ( e cioè prima della legge 30 dicembre 1991, n.413 ), di indicare re- sidenze secondarie non poteva essere presa in conside- 6 razione per la determinazione del reddito basato su CO- efficienti presuntivi stabiliti col detto d.m. 10 set- tembre 1992. Sarebbe, inoltre, erronea la tesi secondo cui il d.m. in questione conterrebbe gli elementi già specifi- cati nell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, in quanto il pri- mo atto si riferisce ad una diversa valutazione del reddito sulla base di indici e coefficienti presuntivi. L'assunto della commissione regionale condurrebbe, quindi, all'assurda conseguenza che un atto amministra- tivo possa modificare le caratteristiche dell'accerta- mento sintetico, così come disciplinato dagli articoli 2 e 38 del d.P.R. n.600/73. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente, denunciando falsa applicazione dell'art.38, quarto comma, del d. P. R. n. 600 / 73, lamenta che la ricostruzione del reddito accolta dalla sentenza impugnata sarebbe erro- nea, essendosi l'ufficio basato soltanto sui coeffi- cienti di rivalutazione delle due abitazioni, senza considerare l'esborso del mutuo, elemento considerato dalla commissione regionale e non posto a base dell'ac- certamento. Lamenta, inoltre, che siano stati disattesi in modo apodittico gli elementi da lui offerti a sostegno della tesi della provenienza degli esborsi da sussidi dei ge- 7 nitori, e che, in particolare, si sia considerata la modestia del reddito da costoro dichiarato, senza tener conto che tale modestia derivava dal sistema di tassa- zione delle attività agricole e di allevamento, né dei versamenti effettuati a suo favore mediante assegni bancari. § 3. Motivi della decisione Il primo motivo merita accoglimento. Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte ( tra le ultime, sentenze 10 novembre 2000, n.14626; 11 settembre 2001, n.11608 l'avviso di ac- certamento che non contenga l'indicazione precisa e лент analitica delle diverse aliquote progressive applicate sugli scaglioni dell'imponibile, ma soltanto l'indica- zione delle aliquote minima e massima, viola la pre- scrizione dettata in funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che al contribuente deve essere consentito dall'art.42, secondo e terzo comma, del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, ed incorre, per- tanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo. L'accoglimento del motivo, il quale assorbe le al- tre censure, comporta la cassazione della sentenza. Poiché ricorrono i presupposti per l'esercizio del po- tere di cui all'art.384 cod. proc. civ. la Corte, deci- 8 dendo nel merito, in accoglimento del ricorso introdut- tivo annulla l'avviso di accertamento. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, annulla l'avviso di accertamento;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Enrico Altieri пли IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2002 ZO TI IL CANCELLIERE C1 Innocent TI E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 S - 2 I . B G A .R . E I .P L R L R D A A A L T E D B D U A E I T B S T I 1 N N R E 3 E S 1 T S T A E I A N R